Pubblicato nel Bur Edizione straordinaria n. 28 del 22/05/2020
- Decreto interpretativo del D.P.C.M. 17 maggio 2020 con il quale si consentono una serie di attività artistiche e culturali.
Parole d’interesse: misure di cautela; cultura
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
SOGGETTO ATTUATORE
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID-19”;
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU n° 52 del 1marzo 2020;
Visto il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;
Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU n° 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;
Visto il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19”;
Visto il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 17 marzo 2020;
Visto il DPCM 1 aprile 2020 e “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, con il quale è stata prorogata fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;
Visto il DPCM 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull’intero territorio nazionale le cui disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7 e 9, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020;
Visto il DPCM 17 maggio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il DPCM 18 maggio 2020 Modifiche all’articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020;
Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
Viste le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020,
Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 148 del 9/10/2020, in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande;
Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 151 del 15/05/2020, recante corsi voga e nuoto per conseguimento titolo di bagnino di salvataggio;
Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 152 del 15/05/2020, recante Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di artigianato, servizi e commercio Fissazione della data del 18/05/2020 di apertura delle attività produttive i cui protocolli sono stati approvati con DGR 565/2020 e DGR 569/2020;
Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 153 del 16/05/2020, recante riapertura dal 18 maggio attività turistiche ricettive di cui al titolo II L.R. n. 9/2006;
Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 154 del 16/05/2020, recante riaperture al 18 maggio settore Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza automobilistica;
Visto il decreto del Presidente della R egione Soggetto Attuatore n. 155 del 16/05/2020, recante agriturismo;
Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 156 del 18/05/2020, recante del 18/05/2020 Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di cultura per riapertura di musei, archivi, biblioteche e degli altri luoghi della cultura, ai sensi del DPCM del 17/05/2020;
Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 157 del 18/05/2020 recante riapertura gestione parchi e luoghi di attrazione turistico-ricreativa;
Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 158 del 20/05/2020, recante riapertura palestre e piscine;
Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 159, recante spostamenti verso regioni limitrofe per comuni confinanti;
Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 160 del 20/05/2020 caccia ungulati;
Vista altresì l’ordinanza del Ministero della salute 20/03/2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
10/2020, 15/2020, 20/2020, 25/2020, 30/2020;
11/2020, 16/2020, 21/2020, 26/2020,
12/2020, 13/2020, 17/2020, 18/2020, 22/2020, 23/2020, 27/2020, 28/2020,
14/2020, 19/2020, 24/2020, 29/2020,
Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 126 del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833”;
Visti i decreti del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 142 e n. 143 del 30 aprile 2020, recante D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.” Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche.”;
Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 144 del 4/05/2020, recante Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche D.P.C.M. 26 aprile 2020;
Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 145 del 4/05/2020, recante Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19) in materia di artigianato, servizi e commercio;
Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 146 del 5/05/2020, recante Servizi di cura degli animali da compagnia e adozione presso canili e gattili. Variazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali di vicinato;
Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 147 del 6/05/2020, recante Pratica delle attività sportive e motorie svolte in forma individuale;
Considerato il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità;
Preso atto dell’andamento del contagio anche a livello regionale;
Considerata la necessità di provvedere ad un graduale allentamento delle misure restrittive per consentire la ripartenza, in sicurezza, dei settori economici e della vita sociale da parte della popolazione;
Tenuto conto che obiettivo prioritario è sempre quello di garantire la salute della cittadinanza e dei lavoratori;
Tenuto contro altresì della necessità di ripristinare, progressivamente anche le consuete abitudini di vita in massima sicurezza;
Ritenuto necessario e urgente mantenere il rafforzamento delle misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19;
Considerato che il Presidente della Regione Marche è Autorità territoriale di Protezione Civile;
Considerato che le Regioni ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;
Considerato altresì che l’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro costituisce parte essenziale delle attività finalizzate al superamento dell’emergenza e si connota come attività di protezione civile;
DECRETA
Articolo 1
Si ritengono consentite le esercitazioni musicali e coreutiche, nel rispetto delle misure precauzionali previste dalla normativa vigente, in particolare come disciplinato dall’articolo 1, lettera s), del DPCM 17 maggio 2020, deve essere prevista un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e devono essere adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione pubblicato dall’INAIL”. (cultura) (misure di cautela)
Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore alle ore 00.00 del 22 maggio 2020.
Articolo 3
La violazione delle presenti disposizioni comporta l’ applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 400,00, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 19/2020.
Il Presidente della Regione Marche
Soggetto Attuatore
(Luca Ceriscioli)