Pubblicato nel Bur Edizione straordinaria n. 32 del 05/06/2020
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Disposizioni in materia di formazione professionale, in particolare per quanto attiene le attività di formazione pratica (non realizzabili a distanza).
Parole d’interesse: formazione; misure di cautela
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
SOGGETTO ATTUATORE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dalla P.F. Istruzione Formazione Orientamento e Servizi territoriali per la formazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;
VISTI la proposta, del dirigente della P.F. Istruzione Formazione Orientamento e Servizi territoriali per la formazione che contiene il parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dal decreto non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA la L.R. del 26 marzo 1990, n. 16: “Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale”;
VISTO il documento “Operazione considerations for COVID-19 management in the accommodation sector” redatto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 aprile 2020; VISTO il documento “COVID-19 and food safety: guidance for food businesses” redatto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 7 aprile 2020;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio2020 recante: “Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto 2 del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento protezione civile n. 628 del 27 febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19.” che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19” che, tra l’altro, all’art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 n. 5443;
VISTO il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, come integrato dalle stesse parti sociali il 24 aprile 2020;
VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, INAIL, aprile 2020;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19”;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la Legge 22 maggio 2020 n. 35 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 25/05/2020 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive”;
VISTO l’articolo 25 dello Statuto della Regione;
DECRETA
- È consentito, a far data dal 08/06/2020, ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione di seguito indicati: (formazione)
- percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma professionale, sia presso le scuole della formazione professionale che presso gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà;
- percorsi di formazione superiore nell’ambito del sistema educativo regionale (ITS, Ifts, ecc.);
- percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti;
- percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
- percorsi di formazione regolamentata erogati nell’ambito del sistema educativo regionale;
- percorsi di formazione continua erogati nell’ambito del sistema educativo regionale;
- percorsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
di realizzare in presenza la parte pratica prevista dai percorsi stessi a condizione che tali attività non siano realizzabili a distanza. Rientrano in tale fattispecie, a titolo esemplificativo, le attività da svolgere in laboratorio o altro ambiente, anche all’aperto, con l’utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, e gli stage che riguardano attività economiche e produttive non sospese.
- La parte pratica prevista dal percorso formativo, se realizzata all’interno degli spazi a disposizione del soggetto formativo, deve essere svolta nel rispetto delle misure idonee a prevenire e ridurre il rischio di contagio definite nelle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 25 maggio 2020 (20/94/ CR01/COVID19). (formazione) (misure di cautela)
- Lo stage o la parte pratica che si svolge presso un soggetto diverso dal soggetto formativo deve essere svolto nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida di cui al punto 2 previste per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività. (formazione) (misure di cautela)
- È consentito lo svolgimento, interamente in presenza, della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel caso in cui non sia possibile erogare l’attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa. Per l’erogazione della formazione in presenza il soggetto responsabile delle attività formative deve garantire il rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle linee guida di cui al punto 2. (formazione) (misure di cautela)
- È consentito ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione di cui al punto 1 di svolgere in presenza gli esami finali dei percorsi formativi stessi, ivi compresi quelli di cui all’Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 21 maggio 2020 recante “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento degli esami a distanza relativi a corsi di formazione obbligatoria”, nel rispetto delle linee guida di cui al punto 2. (formazione) (misure di cautela)
- L’organizzazione delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 deve tenere conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.
Il Presidente della Regione Marche
Soggetto Attuatore
(Luca Ceriscioli)