Titolo completo "Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 Disposizioni orari aperture di vendita attività commerciali Vendite promozionali Eventi e competizioni sportive interesse locali spostamenti in moto ed in autovetture private"
Pubblicato nel Bur Edizione straordinaria n. 36 del 24/06/2020
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Disposizioni su varie materie, tra cui orari per l’apertura degli esercizi commerciali, deroghe alle regole per le vendite promozionali, eventi sportivi e trasporti tra non conviventi.
Parole d’interesse: attività commerciali; associazioni di categoria; deroghe; enti locali; misure di cautela; limiti orari; sport; trasporto
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
SOGGETTO ATTUATORE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal Dirigente della P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei consumatori, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;
VISTO il parere favorevole del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dal decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA LA L.R. n. 27/09 “Testo unico in materia di Commercio”;
VISTO il documento Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation sector” redatto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 aprile 2020;
VISTO il documento “COVID-19 and food safety: guidance for food businesses” redatto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 7 aprile 2020;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: “Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento protezione civile n. 628 del 27 febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19.” che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19” che, tra l’altro, all’art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale
VISTA la Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 n. 5443;
VISTO il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, come integrato dalle stesse parti sociali il 24 aprile 2020;
VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, INAIL, aprile 2020;
VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
VISTO il Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);
VISTA la DGR n. 565/2020 protocolli operativi per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 per le attività di Commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, Somministrazione di alimenti e bevande, attività di Tatuatori, attività di sgombero, attività di acconciatori, estetisti e centri benessere;
DPCM 17.5.2020. Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02717) (GU Serie Generale n.126 del 17-052020);
VISTA la DGR. n. 569/2020 “DGR.565/2020 Conferma protocolli ed integrazione facoltativa Attività di Somministrazione di Alimenti e bevande e Servizi alla persona a seguito dei documenti tecnici su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione e dei servizi alla persona INAIL e ISS del 12/05/2020 e del 13/05/2020;
VISTE le linee guida per la riapertura delle attività Economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta dell’11 giugno 2020 20/83/CR01/COV19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTE le Linee guida di cui all’Allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020, pubblicate sulla pagina internet del Governo italiano https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/11/20A03194/sg
VISTA la DGR n. 582/2020 concernente “Modifica alla DGR 1406/2019 Periodi delle vendite di fine stagione anno 2020”;
VISTO l’articolo 25 dello Statuto della Regione;
DECRETA
- che a far data dal 25 giugno 2020 nella Regione Marche l’orario di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali in sede fissa è così stabilito: (limiti orari)
- Orario di apertura dalle ore 6.00;
- Orario di chiusura fino ore alle 24.00.
- che i sindaci, sentite le associazioni di categoria, in base alle esigenze di carattere turistico commerciale, ma sempre tenendo in debita considerazione la situazione epidemiologica sul loro territorio, possono limitare o implementare l’orario di apertura e chiusura giornaliera; (limiti orari) (enti locali) (associazioni di categoria) (deroghe)
- che l’apertura domenicale e festiva è libera;
- di stabilire che nei trenta giorni antecedenti i saldi di fine stagione (che per il 2020 iniziano il 1 agosto), è possibile effettuare le vendite promozionali in deroga a quanto previsto al comma 4 dell’articolo 32 della L.R.27/09, in considerazione della particolare situazione di sofferenza economica del settore commercio venutasi a creare a seguto della emergenza epidemiologica Covid19; (attività commerciali) (deroghe)
- di stabilire che, fatta salva la regolamentazione specifica relativa agli sport di contatto di cui all’art. 1 comma 1 lett. g) del DPCM 11 giugno 2020, sono consentiti dal 25 giugno 2020 , gli eventi e le competizioni sportive di interesse locale, laddove regolamentati dalle relative Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, svolti all’aperto e senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; (sport)
- che a far data dal 25 giugno 2020 è consentito a due persone non conviventi viaggiare insieme su un motoveicolo a condizione che entrambe le persone indossino: (misure di cautela) (trasporto)
- un casco integrale;
- in alternativa al casco integrale, una mascherina almeno chirurgica se si è in presenza di un casco diverso.
- che a far data dal 25 giugno 2020 è consentito utilizzare autoveicoli tra persone non conviventi purchè siano rispettate le precauzioni previste per il trasporto non di linea ed in particolare: (misure di cautela) (trasporto)
- presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura;
- due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori;
- obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina;
- l’obbligo della mascherina è derogata solo nel caso in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e la fila posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.
Il presente decreto è trasmesso alle Prefetture, ai Sindaci dei Comuni marchigiani, alla Camera di Commercio delle Marche e alle segreterie regionali dei sindacati CGIL, CISL, UIL e alle Associazioni di Categoria e alle Associazioni dei Consumatori e alle Associazioni Cooperative.
Il Presidente della Giunta
(Luca Ceriscioli)