Pubblicato nel Bur Edizione straordinaria n. 39 del 01/07/2020
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Disposizioni in materia agriturismo.
Parole d’interesse: misure di cautela; ristorazione; sanificazione; turismo
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
SOGGETTO ATTUATORE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal Servizio Politiche Agroalimentari, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;
VISTO il parere favorevole del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dal decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA la L.r. n. 21/2011 “Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura”;
VISTO il R.r. n. 6/2013 “Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell’articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura)”;
VISTO il documento Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation sector” redatto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 aprile 2020;
VISTO il documento “COVID-19 and food safety: guidance for food businesses” redatto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 7 aprile 2020;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27; VISTA la
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: “Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto 2 del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento protezione civile n. 628 del 27 febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19.” che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19” che, tra l’altro, all’art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 n. 5443;
VISTO il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, come integrato dalle stesse parti sociali il 24 aprile 2020;
VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, INAIL, aprile 2020;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
VISTO il Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);
VISTA la DGR n. 566 del 11/05/2020 “linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 nelle aziende agrituristiche che offrono il servizio di ospitalità”;
VISTO il Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV nel settore della ristorazione dell’INAIL e dell’ISS del 12/05/2020;
VISTA la DGR 570 del 15/5/2020 protocollo operativo per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 nelle aziende agrituristiche che offrono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande;
VISTE le Linee Guida per la riapertura delle attività Economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta dell’11 giugno 2020 20/83/CR01/COV19;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTE le Linee Guida di cui all’Allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020, pubblicate sulla pagina internet del Governo Italiano: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/11/20A3194/sg;
VISTO l’articolo 25 dello Statuto della Regione;
DECRETA
Articolo 1
Di recepire le Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta dell’11 giugno 2020 20/83/CR01/COV19 di cui all’Allegato 8 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, pubblicate sulla pagina internet del Governo Italiano all’ indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/11/20 A3194/sg.
Articolo 2
Di stabilire, per quanto sopra riportato, che a far data dal 1° luglio 2020 è consentito l’esercizio delle attività agrituristiche di organizzazione e fornitura di attività e servizi e complementari come previste all’articolo 10 della Legge regionale n. 21/2011 Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura, offerte ai soli ospiti che fruiscono dei servizi di cui agli articoli 5 e 6 della stessa legge, con le modalità stabilite all’articolo 8 del Regolamento regionale 6/2013 Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell’articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura). (misure di cautela) (turismo)
Articolo 3
Di sostituire al punto d. ATTIVITÀ DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI SAB, di cui alla DGR 570/2020 le seguenti disposizioni: (misure di cautela) (turismo) (sanificazione)
- “Gli impianti di ventilazione meccanica controllata, consentendo il ricambio dell’ aria con l’esterno, devono restare attivi nelle 24 ore per tutti i giorni della settimana. Le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra, inumiditi con acqua e sapone o con alcool etilico maggiore al 70%;
- Eliminare la funzione di ricircolo dell’aria condizionata, che favorisce la diffusione in aria di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.)”;
con la seguente nuova disposizione inserita nelle linee guida approvata dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta del 11/06/2020:
“Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/ rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria”.
Articolo 4
Di integrare il punto 1 Gestione servizio di Somministrazione del paragrafo 4 PROCEDURE SPECIFICHE della DGR 570/2020, prevedendo, nel rispetto della dimensione dell’attività, così come stabilita dal comma 7 dell’articolo 6 della Legge regionale 21/2011, la possibilità di organizzare la somministrazione di alimenti e bevande in modalità a buffet “mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per ospiti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet.”, garantendo, in ogni caso, il mantenimento dell’elenco dei presenti per un periodo di almeno 14 giorni. (misure di cautela) (turismo) (ristorazione)
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.
Il Presidente della Giunta
(Luca Ceriscioli)