Pubblicata nel Bur n. 30 del 09/04/2020
- Proroga validità esenzioni.
Parole d’interesse: medicinali; proroga
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
di stabilire che i Certificati di esenzione per reddito Codici esenzione E01, E02, E03 ed E04 rilasciati agli assistiti, a seguito di autocertificazione, che riportano quale data di fine validità il 31.03.2020, in considerazione della necessità di evitare assembramenti dell’utenza presso gli uffici ASUR per il rinnovo delle autocertificazioni, nel rispetto delle misure straordinarie adottate a seguito dell’emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, conservino la propria validità fino al 31.07.2020 e, comunque, sempre che permangano invariate le condizioni di status e reddito autocertificate; (medicinali) (proroga)
di precisare che gli assistiti sono in ogni caso responsabili, anche penalmente, dell’eventuale utilizzo dell’esenzione, al Momento della prescrizione, qualora si siano modificate le loro condizioni reddituali o di stato civile, tali da determinare la perdita del diritto all’esenzione. In questo caso gli assistiti hanno l’obbligo di comunicare all’Area Vasta di appartenenza le eventuali variazioni intervenute;
di prevedere per gli assistiti che non risultano presenti nell’elenco degli esenti trasmesso entro fine marzo dal MEF, la possibilità di autocertificare il possesso dei requisiti per avvalersi delle esenzioni per reddito (E01, E02, E03, ed E04) secondo le modalità specificate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di prorogare fino al 31.07.2020 tutte le esenzioni a validità temporale limitata che prevedono il rinnovo previa valutazione specialistica e per le quali è prevista la scadenza a partire dal 01.03.2020 fino al 31.07.2020.
***omissis***