Titolo completo "DGR 565/2020 Conferma protocolli ed integrazione facoltativa Attività somministrazione di alimenti e bevande e servizi alla persona a seguito dei documenti tecnici su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da Sars-CoV-2 nel settore della ristorazione e dei servizi alle persone INAIL e ISS del 12/05/2020 e del 13/05/2020"
Pubblicata nel Bur n. 45 del 29/05/2020
- Integrazioni ai protocolli allegati alla deliberazione n. 565.
Parole d’interesse: misure di cautela; attività commerciali; ristorazione
Considerazioni:
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
- Di confermare i protocolli relativi al settore della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi alla persona di cui alla DGR 565/2020 e a seguito dei “documenti tecnici su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da Sars-CoV nel settore della ristorazione e del servizio alla persona dell’ INAIL e dell’ ISS del 12/05/2020 e del 13/05/2020 prevedendo anche l’inserimento di integrazioni facoltative per i due settori della Somministrazione e dei Servizi alla persona; (misure di cautela) (attività commerciali) (ristorazione)
- Di integrare la lettera a) “gestione spazi comuni” del punto 4 “Procedure specifiche” del protocollo SAB di cui alla DGR 565/2020 con il seguente punto: (misure di cautela) (ristorazione)
- “Le disposizioni di cui al presente protocollo si applicano anche alle attività di bar e ristorazione effettuate dai circoli privati”;
- Di integrare il comma VI “misura trasversale ulteriore” del punto 6 “Definizione e o specifiche tecniche” del protocollo Commercio su aree Pubbliche di cui alla DGR 565/2020 con il seguente punto: (misure di cautela) (attività commerciali)
- “In caso di vendita di capi di abbigliamento e/o accessori usati la vendita è ammessa solo se i medesimi sono seguiti da apposita documentazione fiscale e sanitaria, che ne certifichi tracciabilità e provenienza e che ne attesti inoltre l’avvenuta igienizzazione secondo le normative sanitarie vigenti”;
- Approvare gli allegati 1 e 2 al presente atto che ne fanno parte integrante e sostanziale.
***omissis***