D.P.G.R. Piemonte 6 aprile 2020, n. 38 - Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Servizio di trasporto pubblico non di linea
Pubblicato nel BUR n. 14 suppl. ord. n. 6 del 6 aprile 2020
- Il presente atto reca delle disposizioni volte a contenere il contagio nell’ambito del trasporto pubblico.
Parole di interesse: misure di contenimento e gestione; trasporto.
REGIONE PIEMONTE
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 aprile 2020, n. 38
Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Servizio di trasporto pubblico non di linea.
IL PRESIDENTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea
VISTI:
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,art.50 che recita "....Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; · il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale”; · l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
- l’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il DCPM del 1 Aprile 2020, recante all’art. 1 “misure urgenti per il contenimento del contagio”, nonché la proroga al 13 Aprile 2020 “dell’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 Marzo 2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 29 Marzo 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 3 Aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”
- il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. in particolare l'art. 3 che recita:" Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale."
PRESO ATTO dell’Ordinanza n. 646 del 08 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che, all’art. 1, comma 1 dispone quanto segue: “le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonchè lo svolgimento delle conseguenti attività”;
RICHIAMATO che il servizio di trasporto pubblico non di linea è disciplinato dalla Legge 15 gennaio 1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” e dalla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 “Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada”;
DATO ATTO che il servizio di trasporto pubblico non di linea costituisce un servizio essenziale per soddisfare le esigenze di mobilità della popolazione e che, in questa fase emergenziale, sino al 13 aprile 2020, in applicazione delle disposizioni del Governo, la circolazione delle persone in ambito regionale è limitata agli spostamenti necessari con la conseguenza che anche la domanda di trasporto pubblico non di linea è ridotta;
PRESO ATTO che per tutto il perdurare dell’emergenza è necessario continuare a ridurre al minimo gli spostamenti delle persone a tutela della salute della collettività;
RITENUTO opportuno utilizzare in ambito regionale il servizio di trasporto pubblico non di linea anche per la consegna a domicilio di beni di prima necessità, spesa e medicinali, garantendo che lo stesso sia svolto nel rispetto delle altre specifiche disposizioni adottate dalle Autorità competenti per l’emergenza del COVID-19; Sentite in data 3 Aprile le Associazioni di rappresentanza degli Enti Locali anche con riferimento alla definizione delle tariffe;
ORDINA
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottano le seguenti misure: (misure di contenimento e gestione) (trasporto)
- che il servizio di trasporto pubblico non di linea di cui alla Legge 21/1992 e alla legge regionale 24/1995 possa essere utilizzato per la consegna a domicilio di beni, spesa e medicinali;
- che il servizio sia svolto nel rispetto di tutte le disposizioni anti-contagio adottate dalle Autorità competenti per l'emergenza COVID-19, nel rispetto delle ordinanze e dei DPCM in vigore;
- che la tariffa per l'esecuzione del servizio sia pari al massimo ad euro 7,50 per il servizio di consegna nel raggio di 2,5 chilometri, al massimo ad euro 10 per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell’ambito del medesimo comune e al massimo ad euro 15 per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell'ambito di più comuni;
- che non siano consentiti ulteriori indennizzi o sovrapprezzi per l’esecuzione del servizio di consegna a domicilio.
La presente ordinanza ha efficacia con decorrenza immediata e sino al 31 Luglio alla conclusione dell’emergenza come disposto dal punto 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, salvo differenti future disposizioni.
La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
On. Alberto Cirio