- Con la delibera n. 355 del 16 marzo 2020 la Giunta ha approvato un protocollo di intesa fra a Regione, gli enti locali (ANCI) e la “Grande Distribuzione” con il quale ci si propone di garantire l’approvvigionamento alimentare alla categorie fragili mediante cooperazione fra imprese, enti locali e terzo settore.
Parole di interesse: attività commerciali; enti locali; imprese; sostegni economici; terzo settore; volontariato;
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
- il decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”;
- la legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) ed in particolare, tra l’altro: a) il comma 1 dell’art. 2 per il quale “la protezione civile ha come finalità la tutela dell'incolumità della persona umana”; b) comma 4 dell’art. 7 per il quale “alle attività del sistema regionale partecipano inoltre tutti gli altri soggetti che svolgono compiti rilevanti anche ai fini di protezione civile nell'ambito delle competenze ad essi attribuiti dalla normativa vigente o sulla base di appositi atti convenzionali con la Regione e gli enti locali”; c) comma 1 dell’art. 12 dove si legge che “Il volontariato costituisce una componente essenziale del sistema regionale della protezione civile”; .
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);
-il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.6 del 2 marzo 2020, mediante la quale, in attuazione e tenuto conto delle disposizioni contenute nel DPCM sopracitato, sono state disposte misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo, fra l’altro, che chiunque avesse fatto ingresso in Toscana negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio, avrebbe dovuto comunicare tale circostanza, al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti necessari per la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario;
- l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.7 del 4 Marzo 2020, che definisce le strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 8 del 6 Marzo 2020, n. 9 del 09 Marzo 2020 e n. 10 del 10 Marzo 2020 aventi ad oggetto “Ulteriori Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilendo inoltre che dalla data dell’8 marzo cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020 e confermando che “resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure urgenti di contenimento del contagio, che l’art. 1 del DPCM dell’8 marzo 2020 limitava ad alcune zone, sono estese all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
CONSIDERATO che i sopra citati atti dispongono particolari misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio regionale, tra le quali la raccomandazione ad alcuni soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria di rimanere presso il proprio domicilio, nonché il divieto assoluto mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
CONSIDERATO, altresì, l’opportunità, in attuazione degli atti citati e quindi ai medesimi fini di contenimento del contagio, che anche gli anziani e gli altri soggetti rientranti nelle categorie a rischio limitino al massimo le uscite dal proprio domicilio;
CONSIDERATO, in particolare, che molte persone anziane e disabili, che vivono situazioni di solitudine e di fragilità, con problematiche di salute tali da non potere provvedere autonomamente al reperimento di generi alimentari, o che non possono contare sull’aiuto di familiari, e la cui condizione è aggravata dalle misure restrittive precauzionali, previste dai citati atti governativi, che invitano a non uscire dalla propria abitazione;
CONSIDERATO che la Giunta Regionale ha assegnato 3 milioni di euro alle Zone distretto e Società della salute per l’attivazione del servizio spesa a domicilio con deliberazione n. 322 del 11-03-2020 (Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Assegnazione risorse alle Zone distretto/SdS per l'attivazione del servizio di spesa a domicilio), a sostegno di anziani fragili e con temporanea limitazione di autonomia in seguito alle misure restrittive predisposte dal Governo, per contrastare la diffusione del Coronavirus;
RILEVATO che le Società della salute, in collaborazione con le istituzioni locali, i soggetti del Terzo settore e il volontariato e con il coinvolgimento collaborativo di Anci Toscana, stanno predisponendo tutte le azioni necessarie per fornire il migliore supporto possibile alle persone anziane in difficoltà, conosciute dai servizi socio sanitari territoriali o individuate in seguito a nuove segnalazioni di bisogno;
CONSIDERATO che è interesse delle amministrazioni pubbliche coinvolte e dei soggetti della grande distribuzione individuare forme di collaborazione con i soggetti del terzo settore e del volontariato, nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) per garantire un supporto alle categorie a rischio di cui in premessa e, comunque, alle persone che non possono uscire dal proprio domicilio e che non possono contare sull’aiuto di familiari o conoscenti, per garantire la consegna a domicilio di beni alimentari e di prima necessità, in collaborazione con gli esercizi commerciali presenti sul proprio territorio;
Visto lo schema di protocollo, allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale; A voti unanimi
DELIBERA
- di approvare lo schema di protocollo tra Regione Toscana, Anci e Grande Distribuzione, allegato A) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale; (misure organizzative; attività commerciali; imprese; enti locali; volontariato; terzo settore; sostegni economici)
- di dare atto che dalla sottoscrizione del presente protocollo non derivano oneri a carico del bilancio regionale. Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Il Direttore Generale ANTONIO DAVIDE BARRETTA
Allegato A
Protocollo di intesa per l’individuazione di forme di supporto alle categorie a rischio per l’acquisto di beni di prima necessita’ TRA REGIONE TOSCANA ANCI GRANDE DISTRIBUZIONE
VISTO:
- il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”; - la legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);
-il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l’ordinanza n.6 del 2 marzo 2020, mediante la quale, tenuto conto delle disposizioni contenute nel DPCM sopracitato, sono state disposte misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo, fra l’altro, che chiunque avesse fatto ingresso in Toscana negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio, avrebbe dovuto comunicare tale circostanza, al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti necessari per la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario;
- l’ordinanza n.7 del 4 Marzo 2020, che definisce le strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
- le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n.8 del 6 Marzo 2020, n. 9 del 09 Marzo 2020 e n. 10 del 10 Marzo 2020 aventi ad oggetto “Ulteriori Misure per la prevenzione, e gestione 1 dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure, di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020, sono estese all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; CONSIDERATO che i sopra citati atti dispongono particolari misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio regionale, tra le quali la raccomandazione ad alcuni soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria di rimanere presso il proprio domicilio, nonché il divieto assoluto mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
CONSIDERATO, altresì, l’opportunità che anche gli anziani e gli altri soggetti rientranti nelle categorie a rischio limitino al massimo le uscite dal proprio domicilio;
CONSIDERATO che molte persone anziane e disabili, che vivono situazioni di solitudine e di fragilità, con problematiche di salute tali da non potere provvedere autonomamente al reperimento di generi alimentari, o che non possono contare sull’aiuto di familiari, e la cui condizione è aggravata dalle misure restrittive precauzionali, previste dai decreti governativi, che invitano a non uscire dalla propria abitazione;
CONSIDERATO che la Giunta Regionale nella seduta del 12 Marzo 2020 ha assegnato 3 milioni di euro alle Zone distretto e Società della salute per l’attivazione del servizio spesa a domicilio, a sostegno di anziani fragili e con temporanea limitazione di autonomia in seguito alle misure restrittive predisposte dal Governo, per contrastare la diffusione del Coronavirus;
RITENUTO che le Zone distretto e le Società della salute, in collaborazione con le istituzioni, i soggetti del terzo settore e il volontariato e con il coinvolgimento di Anci Toscana, stanno predisponendo tutte le azioni necessarie per fornire il migliore supporto possibile alle persone anziane in difficoltà, conosciute dai servizi socio sanitari territoriali o individuate in seguito a nuove segnalazioni di bisogno;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE
- I Comuni si impegnano a organizzare e coordinare i soggetti del terzo settore e del volontariato per garantire un supporto alle categorie a rischio di cui in premessa e, comunque, alle persone che non possono uscire dal proprio domicilio e che non possono contare sull’aiuto di familiari o conoscenti, per garantire la consegna a domicilio di beni alimentari e di prima necessità, in collaborazione con gli esercizi commerciali presenti sul proprio territorio. (enti locali; volontariato; terzo settore; sostegni economici)
- La Regione Toscana, tramite la Sala Operativa Regionale, garantisce il supporto e il coordinamento della sopra citata attività di supporto all’acquisto di beni di prima necessità, nonché, tramite le Zone distretto e la Società della salute, la copertura finanziaria dei relativi fabbisogni. (misure organizzative)
- La Grande Distribuzione, considerate le limitazioni di accesso poste dal Dpcm del 11/03/2020, si impegna ad assicurare corsie preferenziali ai volontari per l’acquisto dei beni per conto delle persone rientranti nelle categorie a rischio e, comunque, di quelle non aventi altra alternativa per procurarsi tali beni di prima necessità, nonché ogni altra forma di facilitazione necessaria, garantendo in ogni caso la consegna dei beni ai volontari. (misure organizzative; imprese)
- Al fine di consentire il più efficiente svolgimento del servizio i Sottoscrittori del presente atto si impegnano in ogni caso a garantire il rifornimento dei beni di prima necessità alle persone aventi diritto nelle forme e nei modi eventualmente anche concordati a livello locale fra i Centri Operativi Comunali e i Negozi della Grande Distribuzione. (misure organizzative; imprese; enti locali)
FIRENZE, __ Marzo 2020
REGIONE TOSCANA _____________________
ANCI ______________________
GRANDE DISTRIBUZIONE _______________________