- Con la decisione n. 42 del 30 marzo 2020 la Giunta ha preso atto della attività finora svolta dai competenti settori in materia di contenimento del virus negli ambienti di lavoro e non di lavoro
Parole di interesse: decisione; giunta; Regione; Toscana; misure di cautela, misure di sorveglianza; misure di contenimento
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art.32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, e convertito con Legge 5 marzo 2020, n. 13, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure, di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020, sono estese all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 ha previsto sull’intero territorio nazionale la sospensione delle attività commerciali di dettaglio, dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona, e per le attività produttive ha raccomandato: •la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; •l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l’adozione di strumenti di protezione individuale; •l’incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;. •di limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; •di favorire intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
Considerato che il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto tra Presidenza del Consiglio, parti sociali e datoriali il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, che contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con l’obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative;
Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Considerato che il 19 marzo 2020 è stato condiviso tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri edili”, che individua indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19;
Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, che ha disposto la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali non essenziali e di pubblica utilità;
Dato atto che il Settore Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei lavoratori, si è attivato celermente per l’attuazione di provvedimenti finalizzati a incrementare, anche negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19; in particolare: •il 9 marzo, con DGR n. 318 “COVID-19 - Approvazione Indicazioni per i medici competenti per la tutela della salute nei luoghi di lavoro” sono state approvate indicazioni per i medici competenti per la gestione ottimale dell’emergenza da COVID-19 ai fini della tutela della salute nei luoghi di lavoro, nella convinzione che il medico competente sia il professionista qualificato a veicolare nel miglior modo possibile le informazioni ai lavoratori e a collaborare col datore di lavoro per la messa in atto delle misure igieniche all’interno dell’azienda; •il 11 marzo 2020, si è tenuta in modalità videoconferenza la riunione dell’articolazione tecnica PISLL, durante la quale è stato stabilito (come da verbale agli atti) che l’attività dei servizi PISLL è rimodulata dando priorità alla prevenzione della diffusione del COVID 19 negli ambienti di lavoro, anche effettuando attività di assistenza alle imprese sulla scelta di procedure ed interventi preventivi e protettivi; •il 13 marzo (nota AOOGRT/PD Prot. 0106800 del 13/03/2020 Classifica Q.100.070) sono state diffuse linee di indirizzo, predisposte con la collaborazione dei servizi PISLL delle Aziende USL toscane, riguardo alle azioni preventive e protettive anti-contagio COVID-19 per il settore del trasporto pubblico su gomma, finalizzate a proteggere sia i lavoratori del settore che gli utenti del servizio; •il 16 marzo (AOOGRT/PD Prot. 0108467 del 16/03/2020 Classifica Q.100.070) è stato trasmesso ai Dipartimenti regionali della prevenzione il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio il 14 marzo, sopra descritto, raccomandando di favorirne la piena applicazione e evidenziando che, nel periodo attuale di emergenza sanitaria, l’attività dei PISLL, coerentemente con il D.Lgs. 81/08, deve comprendere il controllo del rispetto delle condizioni lavorative che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione dal rischio di contagio e l’adozione da parte delle imprese di adeguate procedure di sicurezza anti-contagio, fornendo l’assistenza richiesta affinché siano attuati provvedimenti a tutela dei lavoratori da parte dei datori di lavoro che dovranno definire compiutamente, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori, gli interventi volti alla tutela della salute dei lavoratori; •il 18 marzo (AOOGRT/PD Prot. 0111516 del 18/03/2020 Classifica Q.100.070) sono state diffuse linee di indirizzo, predisposte con la collaborazione dei servizi PISLL delle Aziende USL toscane, riguardo alle azioni preventive e protettive anti-contagio COVID-19, per il settore della logistica, del trasporto merci, per le aziende dei consegnatari a domicilio e per le aziende di magazzinaggio; •il 20 marzo (AOOGRT/PD Prot. 0114086 del 20/03/2020 Classifica Q.100.080.040) è stato trasmesso ai Dipartimenti regionali della prevenzione il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri edili”, sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 19 marzo, , sopra descritto, raccomandando di favorirne la piena applicazione; •il 27 marzo (AOOGRT/PD Prot. 0120154 del 27/03/2020 Classifica Q.100.070), dopo aver già disciplinato, come sopra detto, i settori che richiedevano un più urgente intervento, sono state diffuse linee di indirizzo, predisposte con la collaborazione dei servizi PISLL delle Aziende USL toscane e con il contributo delle associazioni sindacali e datoriali, linee di indirizzo generali per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari, che contengono in particolare indicazioni procedurali generali anti-contagio COVID-19, ulteriori indicazioni procedurali per negozi e supermercati, indicazioni per pulizia e sanificazione e utilizzo delle mascherine e per lo svolgimento dei controlli del rispetto delle procedure;
Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i, ed in particolare l’art.10 “Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, che prevede che le regioni, tramite le Aziende USL, gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgano attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Considerato che, ritenuto indispensabile attivare tutti i necessari provvedimenti per limitare la diffusione del contagio da COVID-19: •con nota del 26/03/2020 (AOOGRT/PD Prot. 0119497 Classifica Q.100.070), il Settore Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ha invitato i componenti dell’Ufficio Operativo e i Coordinatori delle Sezioni permanenti (ex DPCM 21 dicembre 2007- art. 7 D.Lgs. 81/08) a proporre a Regione Toscana iniziative congiunte, al fine di garantire la continuità sul territorio dell’azione di tutela dei lavoratori nelle aziende rimaste operative, con l’obiettivo comune di indirizzare principalmente l’attività al supporto e all’assistenza alle imprese nonché all’attuazione di tutte quelle azioni che possano contrastare la diffusione del virus; •con e-mail del 27/03/2020, l'invito, già rivolto ai componenti dell'Ufficio operativo, ad avviare una fase di stretta collaborazione per garantire ai lavoratori il sostegno di tutto il sistema regionale della prevenzione sui luoghi di lavoro, è stato esteso a tutti i componenti del Comitato ex art. 7- D.Lgs. 81/08 e a tutte le parti sociali che vi partecipano, chiedendo di trasmettere proposte per iniziative congiunte a tutela dei lavoratori.
Ritenuto opportuno, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, proseguire assiduamente tutte le attività necessarie a tutelare la sicurezza e salute dei lavoratori;
A VOTI UNANIMI DECIDE
per i motivi espressi in narrativa: (misure di cautela, misure di sorveglianza; misure di contenimento)
•di prendere atto di tutti i provvedimenti, descritti in narrativa già emanati dal settore regionale competente per incrementare, anche negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento per contrastare l’epidemia di COVID-19, tramite l’individuazione di procedure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
•di dare mandato al settore regionale competente di proseguire nell’attività di predisposizione, in collaborazione con i servizi PISLL della Regione Toscana, in accordo con le associazioni sindacali e datoriali, dei necessari provvedimenti, anche riguardanti settori lavorativi specifici, finalizzati a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, con l’obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative;
•di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’amministrazione regionale. Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. n. 23/2007.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL DIRETTORE GENERALE ANTONIO DAVIDE BARRETTA