Con la delibera n. 438 del 30 marzo 2020 la Giunta ha disciplinato la sospensione/proroga dei termini in materia faunistico-venatoria
Parole di interesse: delibera; giunta; Regione; Toscana; sospensione termini; procedimento amministrativo; deroghe
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; Vista la legge regionale 10 giugno 2002 n. 20, che disciplina il calendario venatorio regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 970 del 22 luglio 2019 “Calendario venatorio 2019-2020” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (DL cura Italia) e in particolare l’articolo 103 che prevede la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti stabilendo che non si tiene conto del periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 aprile 2020 e stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;
Dato atto che la licenza di porto d’armi per uso di caccia di cui all’articolo 23 della legge 157/1992 e l’abilitazione all’esercizio venatorio di cui all’articolo 28 della l.r. 3/1994 rientrano nel campo di applicazione di cui all’articolo 103, comma 2 del DL 18/2020 e conseguentemente se in scadenza nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 restano valide fino al 15 giugno 2020; pertanto è posticipata a tale data anche il pagamento della tassa di concessione governativa per licenza di porto d’armi per uso di caccia di cui all’articolo 23 della l. 157/1992 e della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio di cui all’articolo 1 della l.r. 86/2016;
Considerato che nella normativa regionale in materia di attività venatoria sono inoltre previste anche le seguenti scadenze che ricadono nel periodo di emergenza Covid-19 come previsto dal citato art. 103, comma 2: •iscrizione all’ATC di residenza venatoria o ad ulteriore ATC (art. 5 comma 3 e art. 6 comma 4 DPGR 48/r/2017); •iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell’anno precedente (art. 7 comma 2 DPGR 48/r/2017); •conferma annuale dell'appostamento tramite pagamento della tassa di concessione regionale da parte del titolare dell'autorizzazione (art. 60 comma 1 DPGR 48/r/2017) e conferma tardiva previo pagamento della sanzione di cui di cui all'articolo 58, comma 1, lettera q) della l.r. 3/1994 prevista dall'art. 60 comma 2 DPGR 48/r/2017); •richieste di nuove autorizzazioni appostamenti fissi (art. 59 comma 3 DPGR 48/r/2017); • iscrizione al registro delle squadre di caccia al cinghiale (art. 73 comma 7 DPGR 48/r/2017); •inizio di almeno una sessione di esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio (art. 89 comma DPGR 48/r/2017);
Ritenuto pertanto opportuno, in analogia alla normativa nazionale, prorogare anche le seguenti scadenze, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 103, comma 2 del DL 18/2020: •iscrizione all’ATC di residenza venatoria o ad ulteriore ATC (art. 5 comma 3 e art. 6 comma 4 DPGR 48/r/2017): dal 15 maggio 2020 al 15 giugno 2020. Il cacciatore abilitato al prelievo selettivo non potrà effettuare tale attività per la stagione venatoria 20/21 senza aver prima provveduto all’iscrizione; •iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell’anno precedente (art. 7 comma 2 DPGR 48/r/2017): dal 31 marzo al 15 giugno 2020. Il cacciatore abilitato al prelievo selettivo non potrà effettuare tale attività per la stagione venatoria 20/21 senza aver prima provveduto all’iscrizione; •conferma annuale dell’appostamento tramite pagamento della tassa di concessione regionale da parte del titolare dell’autorizzazione (art. 60 comma 1 DPGR 48/r/2017) dal 28 febbraio al 15 giugno 2020; •richieste di nuove autorizzazioni appostamenti fissi (art. 59 comma 3 DPGR 48/r/2017): dal 31 mar al 15 giugno 2020; •iscrizione al registro delle squadre di caccia al cinghiale (art. 73 comma 7 DPGR 48/r/2017): dal 31 maggio 2020 al 15 giugno 2020; •inizio di almeno una sessione di esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio (art. 89 comma 5 DPGR 48/r/2017): dal 30 aprile 2020 al 15 giugno;
Ritenuto opportuno dare atto che l’avvio dei procedimenti di rilascio di nuovi appostamenti fissi è subordinato alla chiusura dei procedimenti di rinnovo degli appostamenti già autorizzati;
Considerato che il termine per la conferma annuale degli appostamenti fissi è spostato dal 28 febbraio al 31 maggio 2020, è necessario dare atto che per l’annualità 2020 non si applica l’istituto della conferma tardiva di cui all’ art. 60 comma 2 DPGR 48/r/2017.
A VOTI UNANIMI DELIBERA
1) Dare atto che la licenza di porto d’armi per uso di caccia di cui all’articolo 23 della legge 157/1992 e l’abilitazione all’esercizio venatorio di cui all’articolo 28 della l.r. 3/1994 rientrano nel campo di applicazione di cui all’articolo 103, comma 2 del DL 18/2020 e conseguentemente se in scadenza nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 restano valide fino al 15 giugno 2020; pertanto è posticipata a tale data anche il pagamento della tassa di concessione governativa per licenza di porto d’armi per uso di caccia di cui all’articolo 23 della l. 157/1992 e della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio di cui all’articolo 1 della l.r. 86/2016; (sospensione termini; procedimento amministrativo)
2) di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti scadenze in conseguenza dell’attuale emergenza COVID-19, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 103, comma 2 del DL 18/2020:
•iscrizione all’ATC di residenza venatoria o ad ulteriore ATC (art. 5 comma 3 e art. 6 comma 4 DPGR 48/r/2017): dal 15 maggio 2020 al 15 giugno 2020. Il cacciatore abilitato al prelievo selettivo non potrà effettuare tale attività per la stagione venatoria 20/21 senza aver prima provveduto all’iscrizione;
•iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell’anno precedente (art. 7 comma 2 DPGR 48/r/2017): dal 31 marzo al 15 giugno 2020. Il cacciatore abilitato al prelievo selettivo non potrà effettuare tale attività per la stagione venatoria 20/21 senza aver prima provveduto all’iscrizione;
•conferma annuale dell’appostamento tramite pagamento della tassa di concessione regionale da parte del titolare dell’autorizzazione (art. 60 comma 1 DPGR 48/r/2017): dal 28 febbraio al 15 giugno 2020; •richieste di nuove autorizzazioni appostamenti fissi (art. 59 comma 3 DPGR 48/r/2017): dal 31 marzo al 15 giugno 2020.
•iscrizione al registro delle squadre di caccia al cinghiale (art. 73 comma 7 DPGR 48/r/2017): dal 31 maggio 2020 al 15 giugno 2020;
•inizio di almeno una sessione di esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio (art. 89 comma 5 DPGR 48/r/2017): dal 30 aprile 2020 al 15 giugno; (sospensione termini; procedimento amministrativo)
3) dare atto che l’avvio dei procedimenti di rilascio di nuovi appostamenti fissi è subordinato alla chiusura dei procedimenti di rinnovo degli appostamenti già autorizzati; (procedimento amministrativo)
4) dare atto che per l’annualità 2020 non si applica l’istituto della conferma tardiva di cui all’ art. 60 comma 2 DPGR 48/r/2017. (deroghe)
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007 .
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE ANTONIO DAVIDE BARRETTA