- Con la delibera n. 503 del 14 aprile 2020 la Giunta ha approvato un protocollo relativo alla gestione dell’emergenza rispetto alla attività ed alle strutture ed i servizi di contrasto alla violenza (specialmente la violenza di genere)
Parole di interesse: delibera; giunta; Regione; Toscana; misure di cautela; misure di contenimento, interventi; alberghi)
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili all’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili all’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.15 del 18/03/2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 per l'individuazione delle strutture collettive di assistenza”;
VISTA la Circolare del Ministro degli Interni 15350/117(2) del 23/03/2020 recante: “Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19) Accoglienza donne vittime di violenza;
CONSIDERATO che l’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e le misure restrittive conseguentemente adottate incidono anche sull’operatività dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, nonché delle altre strutture pubbliche e private che costituiscono le reti territoriali a sostegno delle donne vittime di violenza;
CONSIDERATO che è necessario assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni igienicosanitarie previste per il contenimento dell’epidemia, garantendo al contempo l’accoglienza per le donne che necessitano di protezione immediata;
RITENUTO necessario sulla base delle suindicate circostanze convocare in data 27 marzo 2020 il Comitato Regionale di coordinamento sulla Violenza di Genere durante il quale sono state assunte le seguenti decisioni: •rafforzamento congiunto della campagna di comunicazione, per informare le donne che il sistema di accoglienza e protezione delle vittime di violenza è funzionante anche in questa situazione d’emergenza sanitaria indicando tutte le soluzioni agibili per mettersi in contatto con i vari attori della la rete antiviolenza; •condivisione e approvazione di un documento che costituisce un prima ipotesi di lavoro nel quale vengono individuate alcune soluzioni, con inteventi graduati che che mettono in gioco tutta la rete locale antiviolenza; •costituzione di un comitato ristretto per la gestione delle problematiche derivanti dallo stato di emergenza COVID-19 del quale fanno parte, oltre a rappresentanti della Regione (Assessorato alle Pari Opportunità e Assessorato a Sanità e Welfare), la Responsabile della rete regionale Codice Rosa, la referente di ANCI per la violenza di genere, la Prefetta della provincia di Firenze in rappresentanza degli altri Uffici territoriali del Governo, il rappresentante della Questura, il Procuratore Generale della Repubblica, e due rappresentanti dei CAV, uno per la federazione Tosca ed uno per la federazione Ginestra. Il comitato ristretto ha il mandato di definire le azioni da intraprendere per la concreta attuazione delle ipotesi di lavoro, e la conseguente individuazione delle modalità di impiego delle risorse;
CONSIDERATO che sulla base di quanto stabilito durante il Comitato Regionale di coordinamento sulla violenza di genere, in data 02/04/2020 si è riunito il Comitato ristretto durante il quale sono state condivise le modalità operative che i vari soggetti stanno predisponendo o hanno messo in atto per rispondere in maniera adeguata, ciascuno secondo la propria competenza, alle richieste delle vittime di violenza in questo periodo di emergenza sanitaria e sulla base delle quali è stata susseguentemente presa la decisione di portare all’approvazione della Giunta regionale il documento allegato e parte integrante e sostanziale al presente atto nel quale si delineano le modalità operative per l’accoglienza e la tutela delle donne vittime di violenza da sole o con figli anche in emergenza;
RITENUTO necessario approvare il documento, allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto dal Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere, nella sua composizione ristretta, recante: “Emergenza sanitaria COVID-19. Indicazioni per le strutture di accoglienza e per i servizi di prevenzione e contrasto alla violenza”, dando altrì mandato ai componenti del Comitato ristretto affinché operi per la sua più ampia diffusione, ciascuno all’interno delle articolazioni di riferimento proprie e dei soggetti che rappresentano; Ritenuto necessario precisare, alla luce del suindicato documento, che nelle strutture ricettive di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 15 del 8 marzo 2020, individuate per le esigenze delle Aziende, potranno essere accolte anche le vittime di violenza in Codice Rosa, ancorché negative o asintomatiche al Covid 19, per l'isolamento fiduciario o la quarantena, prima dell'eventuale necessario trasferimento nelle strutture/case rifugio, nonché quelle donne vittime di violenza non in Codice Rosa che necessitano di protezione immediata, ma che non possono, in ragione delle misure di contenimento del contagio essere accolte immediatamente nelle strutture/casa rifugio;
A VOTI UNANIMI DELIBERA
1) di approvare il documento, allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto dal Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere, nella sua composizione ristretta, recante: “Emergenza sanitaria COVID-19. Indicazioni per le strutture di accoglienza e per i servizi di prevenzione e contrasto alla violenza”; (misure di cautela; misure di contenimento, interventi; alberghi)
2) di precisare, alla luce del suindicato documento, che nelle strutture ricettive di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 15 del 8 marzo 2020, individuate per le esigenze delle Aziende, potranno essere accolte anche le vittime di violenza in Codice Rosa, ancorché negative o asintomatiche al Covid 19, per l'isolamento fiduciario o la quarantena, prima dell'eventuale necessario trasferimento nelle strutture/case rifugio, nonché quelle donne vittime di violenza non in Codice Rosa che necessitano di protezione immediata, ma che non possono, in ragione delle misure di contenimento del contagio essere accolte immediatamente nelle strutture/casa rifugio; (misure di cautela; misure di contenimento, interventi; alberghi)
3) di dare mandato ai componenti del Comitato ristretto affinché operi per la più ampia diffusione, ciascuno all’interno delle articolazioni di riferimento proprie e dei soggetti che rappresentano, del suindicato documento. Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 23/2007.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE ANTONIO DAVIDE BARRETTA
Emergenza sanitaria COVID-19. Indicazioni per le strutture ed i servizi di prevenzione e contrasto alla violenza. Documento di sintesi (misure di cautela; misure di contenimento, interventi; alberghi)
Il fenomeno della violenza domestica, nel periodo dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a causa della convivenza forzata rischia di inasprirsi. E’ pertanto necessario che il sistema di prevenzione e contrasto alla violenza di genere si attrezzi per non farsi trovare impreparato a gestire le eventuali criticità.
Facendo seguito alle disposizioni generali di cui ai D.P.C.M. relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e fatte salve le disposizioni impartite dalle autorità locali, si assumono nuove modalità organizzative e si forniscono indicazioni valide per il periodo di emergenza di cui ai Decreti medesimi o comunque a quello che verrà successivamente disposto e indicato.
La Regione Toscana, anche attraverso il contributo dei propri settori al Comitato Regionale di coordinamento sulla violenza di genere, istituito con L.R. 82/2015, rafforza in questa fase emergenziale il proprio ruolo di coordinamento con le Zone Distretto e Società della Salute affinché sia garantita la continuità della presa in carico e dell’accoglienza attraverso: - il raccordo con la Rete Regionale Codice Rosa nelle sue articolazioni territoriali aziendali e zonali anche in riferimento ai possibili canali di finanziamento in via straordinaria ed ordinaria delle misure di accoglienza; - il raccordo con le reti antiviolenza zonali e l’intero sistema territoriale di interventi e servizi sociali e socio sanitari; - la particolare attenzione da riservare alle situazioni che coinvolgono minori, alle misure del sistema SEUS per l’emergenza ed urgenza ed alla rete regionale antitratta SATIS; - il passaggio e la circolarità delle informazioni; - il rilascio di eventuali consulenze richieste dai servizi; - la raccolta dei dati ed il monitoraggio delle iniziative realizzate nelle ZD/SDS evidenziando le buone pratiche realizzate sul territorio regionale.
Indicazioni per l’operatività dei Centri antiviolenza
Come indicato nel sito del Dipartimento Pari Opportunità presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, le attività dei centri non vengono sospese: i centri antiviolenza sono infatti considerati servizi essenziali in quanto assicurano servizi strumentali al diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona.
L’erogazione delle prestazioni deve comunque avvenire con modalità atte a garantire condizioni strutturali e organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
I Centri garantiscono l’erogazione del servizio, potenziando le prestazioni da erogarsi con risposta telefonica, e assicurano la reperibilità telefonica h 24 al fine di dare riscontro al primo contatto con la richiedente.
Assicurano tutte le prestazioni ritenute indifferibili, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza per le operatici. In ragione di quanto sopra, fino al termine dell’emergenza sanitaria, le ordinarie prestazioni di sportello e i colloqui in presenza nonché le attività esterne che prevedono assembramenti, sono state sospese e così, come le riunioni di lavoro, sono espletate a distanza. I mezzi di comunicazione utilizzati dai centri antiviolenza per la reperibilità devono poter consentire alle donne di scrivere e ricevere messaggi di testo qualora impossibilitate a chiamare a causa della presenza e del controllo esercitato dal maltrattante.
A questo proposito, per dare la più ampia visibilità alle possibilità di accesso al sostegno offerto dal sistema dei servizi antiviolenza, le diverse Istituzioni coinvolte nelle attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere si impegnano a portare avanti in modo coordinato le azioni di comunicazione nei confronti delle donne e della cittadinanza. In particolare sul sito della Regione Toscana è stata implementata l’apposita pagina del sito istituzionale dedicata alla violenza di genere (http://www.regione.toscana.it/numero1522) contenente, fra le altre: - l’indicazione di tutti i numeri di telefono messi a disposizione dai centri antiviolenza per l’emergenza - le indicazioni per scaricare la app del Numero Unico nazionale 1522 e poter quindi “chattare” in modo silenzioso con le operatrici del Telefono Rosa - le indicazioni relative ai punti di accesso alla rete regionale del Codice Rosa - le indicazioni relative ai numeri di pubblica utilità da chiamare in caso di emergenza - le indicazioni per scaricare l’app YouPol, creata per contattare le Forze dell’Ordine senza necessità di telefonare e dotata di georeferenziazione del contatto Inoltre, già dalla fine del mese di marzo 2020 e per tutto il mese di aprile la Regione Toscana è impegnata in una campagna di comunicazione volta alla sensibilizzazione della cittadinanza ed alla diffusione degli strumenti messi a disposizione delle donne; campagna che, diversamente dal passato, vista la situazione relativa all’emergenza covid-19 e la conseguente necessità di restare il più possibile presso il proprio domicilio, si svolgerà attraverso i canali social istituzionali, alcune testate giornalistiche on line diffuse in Toscana, radio e televisioni locali. Indicazioni per l’ospitalità in case Case rifugio di prima e seconda accoglienza:
Da una rilevazione effettuata presso le stesse, in ragione delle misure di contenimento del contagio, risulta che siano impossibilitati fino al termine dell’emergenza sanitaria, i nuovi inserimenti programmati nelle case rifugio di prima e seconda accoglienza. Le operatrici delle case assicurano alle donne accolte le prestazioni essenziali, nel rispetto delle norme di sicurezza previste.
Indicazioni generali per la messa in sicurezza di donne vittime di violenza sole o con figli Nei casi urgenti di messa in sicurezza delle donne, sole o con figli- qualora, in caso di denuncia, non sia stato disposto l’allontanamento del violento, come da indicazioni della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Femminicidio al fine di scongiurare eventuali potenziali rischi di contagio, la rete territoriale antiviolenza si attiva per trovare soluzioni di accoglienza della durata di almeno 14 giorni prima dell’inserimento nelle case rifugio che presentano la necessaria disponibilità, in stretto raccordo con il centro antiviolenza che segue la donna e con l’equipe integrata multidisciplinare che segue i minori, avendo cura di garantire la massima riservatezza e sicurezza, anche grazie alla collaborazione delle forze dell’ordine, così come peraltro raccomandato dalla Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia e prontamente raccolte dalla Ministra Lamorgese (Circolare del ministero degli interni 15350/117/(2) del 23/03/2020 avente ad oggetto “Polmonite da nuovo coronavirus (Covid-19).
Accoglienza donne vittime di violenza”). Nel caso specifico della Toscana, si potranno individuare queste strutture nell’ambito dell’Accordo recentemente siglato tra la Regione Toscana, il Sistema degli Albergatori Toscani, e le strutture alberghiere agrituristiche, rappresentate da CIA, Coldiretti e Confagricoltura, di cui all’ordinanza n. 15 del Presidente della Regione Toscana del 18.03.2020, che prevede come detti soggetti si impegnino a a mettere a disposizione le proprie strutture tramite convenzione da stipularsi con l’Azienda Sanitaria territorialmente competente per le finalità di cui alla citata ordinanza. Qualora vi siano difficoltà ad agire questa soluzione, e non vi sia la disponibilità di ulteriori strutture sul proprio territorio (ad esempio altre strutture di comunità che consentano spazi per l’isolamento delle ospiti e/o altre soluzioni abitative che possano avere le caratteristiche ritenute necessarie) si rammenta che è nella facoltà dell’ente locale acquisire, anche in via preventiva, la disponibilità di ulteriori piccole strutture ricettive (case vacanza, b&b, etc), attualmente chiuse, ad ospitare donne e minori in pericolo almeno per i primi 14 giorni.
E’ altresì possibile, secondo le citate indicazioni della Ministra Lamorgese, rivolgersi alla Prefettura di riferimento per attivare le possibilità di cui al D.L. 17.03.2020, che prevede requisizioni in uso, anche temporaneo, di immobili per ospitare le persone isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare qualora tali misure non possono essere attuate presso il domicilio della persona interessata. Le strutture così individuate possono essere utilizzate dalla rete territoriale antiviolenza anche come filtro in uscita dalle case rifugio stesse, qualora vi siano donne che possono lasciare la casa rifugio verso altre soluzioni abitative per l’autonomia, in modo da liberare posti nelle case esistenti per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.
E’ fondamentale tenere presenti i bisogni delle donne e degli eventuali figli, già traumatizzati dalla violenza, nello scegliere soluzioni abitative per l’isolamento fiduciario. Percorsi integrati
Alla luce di quanto suindicato e del lavoro svolto dal Comitato ristretto si possono distinguere i percorsi integrati a seconda del punto di accesso alla rete. • Se il primo accesso avviene presso la Rete di Codice Rosa, la donna (dandone comunicazione alla rete locale antiviolenza, come da indicazioni regionali) potrà essere inserita in una delle strutture ricettive individuate ai sensi dell’Ordinanza del Presidente Rossi n. 15 del 17.03.2020, secondo procedure vigenti regionali e/o aziendali (decreto dirigenziale 5091 del 07/04/2020 “D.G.R. n.1260/2016: Rete Regionale Codice Rosa. Indicazioni Emergenza Covid”).
In caso di indisponibilità potranno essere individuate anche con la collaborazione della Prefettura, piccole strutture ricettive che possano garantire la necessaria riservatezza e protezione. Per il trasporto, qualora non sia possibile ricorrere ai servizi di trasporto sanitario e/o sociale, potrebbe essere utilizzato il taxi.
La donna potrà essere seguita, da remoto o comunque con procedure in grado di garantire la sicurezza della donna, dei figli e delle operatrici, dal CAV competente per territorio, che – in collaborazione con il servizio sociale, potrà attivare i primi interventi per la valutazione del rischio, il sostegno ed il monitoraggio. Decorsi i 15 gg di isolamento del nucleo familiare, viene identificata – di concerto con la Rete territoriale – una casa rifugio di prima o seconda accoglienza, in loco o su altro territorio. • Se il primo accesso avviene attraverso i nodi non sanitari della rete (servizi sociali, cav), l’ente locale individua una struttura di accoglienza temporanea, interpellando l’Azienda Sanitaria di riferimento qualora vi fosse la possibilità di accedere alle strutture ex ordinanza 15/2020 di cui al punto precedente, ovvero verificando in autonomia, anche con la collaborazione della Prefettura, la disponibilità di piccole strutture ricettive che possano garantire la necessaria riservatezza e protezione. Per il trasporto, qualora non sia possibile ricorrere ai servizi di trasporto sanitario e/o sociale, potrebbe essere utilizzato il taxi.
Al sostegno dei relativi costi di questo percorso concorrono: - in via straordinaria, il Fondo di solidarietà Interistituzionale 2019, erogato alle Zone Distretto per interventi e servizi sociali vari attivati sul territorio in relazione all'emergenza sanitaria; - in via ordinaria, attraverso la quota del 40% del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2019 - finalizzata all’area dell’infanzia e dell’adolescenza - erogato alle zone distretto a sostegno delle azioni derivanti dalla programmazione zonale sociale e sanitaria, con particolare riferimento alle spese per accoglienza di madri e bambini.
Rientrano tra le spese per l’emergenza quelle relative all’affitto di dette strutture, alla sanificazione delle stesse, al vitto ed alle prime necessità dei nuclei familiari, al trasporto verso le stesse e successivamente alla destinazione ulteriore.
La donna potrà essere seguita, da remoto o comunque con procedure in grado di garantire la sicurezza della donna e delle operatrici, dal CAV competente per territorio, che – in collaborazione con il servizio sociale - potrà attivare i primi interventi per la valutazione del rischio, il sostegno ed il monitoraggio. Del recapito della spesa e degli altri beni di prima necessità potranno essere incaricate cooperative sociali, volontari, operatori dei servizi ovvero le stesse operatrici di cav/case rifugio locali. Nel caso in cui in cui i CAV autonomamente individuino una struttura disponibile e procedano all’inserimento, ne danno informazione ai servizi territoriali e sostengono le spese nell’ambito delle loro risorse, o delle risorse che potranno essere utilizzate anche per fronteggiare questa emergenza grazie alle modifiche – recentemente apportate e sulle quali è stata raggiunta l’Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 31/03/2020- al DPCM 04.12.2019 (contenente la ripartizione del Fondo Politiche di genere ex art.5 e % bis del D.L. n..93/2013 per l’anno 2019). I servizi e le forniture di beni di prima necessità sono a carico dei servizi territoriali, in analogia con le altre situazioni di isolamento fiduciario.
Decorsi i 15 gg di isolamento del nucleo familiare, viene identificata – di concerto con la Rete territoriale – una casa rifugio di prima o seconda accoglienza, in loco o su altro territorio. • se il primo accesso avviene attraverso le FdO, esse contatteranno tempestivamente i/le referenti della rete locale antiviolenza per identificare il percorso più adeguato tra i due precedenti Le presenti indicazioni, unitamente allo sforzo coordinato in termini di comunicazione, costituiscono un importante tassello in termini di coordinamento degli ambiti sanitario, sociale, privato sociale, giuridico che la violenza di genere chiama in causa, e possono come tale essere propedeutiche ad un più strutturato e integrato protocollo regionale antiviolenza condiviso e cocostruito con tutti gli attori delle reti territoriali antiviolenza.
Nelle more della definizione del protocollo di cui sopra, a livello territoriale, all’interno delle reti locali antiviolenza, vengono costituite – laddove non già esistenti – delle task forces per la gestione dell’emergenza, di cui fanno parte: il/la referente zonale dei servizi sociali, il/la referente zonale del codice rosa, la/le referente/i del/i centro/i antiviolenza di riferimento, il/la rappresentante delle FdO, il/la rappresentante della Prefettura. Dovranno essere comunicati al Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere i nominativi dei referenti delle cabine di regia territoriali.