Titolo completo "Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica".
- Con l'ordinanza n. 9 del 9 marzo 2020 la Regione Toscana si è adeguata al DPCM 8 marzo 2020, che ha disposto particolari misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e province, disponendo, in particolare, il divieto di spostamento in entrata ed uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da compravate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.
Parole di interesse: misure di contenimento e gestione; misure di sorveglianza; obbligo informazione; permanenza domiciliare; protezione dati personali; quarantena.
Considerazioni: con la ordinanza n. 9 del 9 marzo 2020 la Regione Toscana si è adeguata al DPCM 8 marzo 2020, che ha disposto particolari misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e province, disponendo, in particolare, il divieto di spostamento in entrata ed uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da compravate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.
IL PRESIDENTE
Visto l’art. 32 della Costituzione;
Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n.32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, orientamento, formazione professionale e lavoro); Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Richiamata l’ordinanza n.6 del 2 marzo 2020, mediante la quale, tenuto conto delle disposizioni contenute nel DPCM sopracitato, sono state disposte misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo, fra l’altro, che chiunque avesse fatto ingresso in Toscana negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio, avrebbe dovuto comunicare tale circostanza, al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti necessari per la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario;
Richiamata l’ordinanza n.7 del 4 marzo 2020, che definisce le strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
Vista l’ordinanza n.8 del 6 marzo 2020 “Ulteriori Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;
Tenuto conto che, il DPCM sopracitato dispone particolari misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e province, previste dall’art.1, disponendo, in particolare, il divieto di spostamento in entrata ed uscita dai territori, di cui al predetto articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da compravate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi e dello spostamento massivo della popolazione interessata dalle misure, di cui all’art.1 del DPCM suddetto, anche in violazione del divieto sopraenunciato;
Considerato che l’arrivo di un numero così elevato di persone, provenienti dalle regioni e province, oggetto delle misure sopracitate, potrebbe comportare l’ingresso incontrollato in Regione Toscana di soggetti a rischio di trasmissione del virus, con conseguente grave pregiudizio per la salute pubblica;
Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
ORDINA
Ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure: (misure di contenimento e gestione)
1.A chiunque faccia ingresso in Toscana, o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni, dopo avere soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nelle regioni e province, di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020 o a quelle che dovessero essere individuate con successivi provvedimenti di livello nazionale, è fatto obbligo di procedere all’isolamento fiduciario volontario dal giorno dell’ultima esposizione, comunicando tale circostanza, soprattutto in presenza di sintomi, se residente o domiciliati in Toscana, al proprio MMG o PLS, altrimenti al numero unico dell’Azienda USL di riferimento (Azienda USL Toscana Centro: 055/5454777; Azienda USL Toscana Nord Ovest 050/954444; Azienda USL Toscana SUD EST 800579579), attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle 20.00 alle 8.00; (permanenza domiciliare; obbligo informazione)
- Tali informazioni saranno trasmesse ai Servizi di Igiene Pubblica dei Dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti, che adotteranno i provvedimenti necessari per la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, come di seguito riportato; (misure di sorveglianza)
- il Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente, sulla base delle comunicazioni pervenute, provvede alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate, dandone comunicazione al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria territorialmente competente:
- ricevuta la segnalazione, contatta telefonicamente la persona interessata e assume informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione, nonché di declinazione della durata dell’isolamento fiduciario, in ragione della data di ultima esposizione;
- accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario informa dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità, al fine di assicurare la massima adesione;
- per quanto attiene le misure conseguenti si applicano le previsioni, di cui alle lettere d) ed e) del paragrafo 2 e del paragrafo 3 dell’ordinanza n.6 del 2 marzo;
- in particolare, le persone sottoposte ad isolamento fiduciario devono attenersi alle seguenti prescrizioni: §mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione; §divieto di contatti sociali; §divieto di spostamenti e/o viaggi; §obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza; §evitare contatti stretti, anche indossando la mascherina chirurgica, in caso di conviventi; §osservare scrupolosamente le ordinarie misure igieniche (lavaggio frequente delle mani, utilizzo di fazzoletti monouso, pulizia e disinfezione frequente delle superfici, aerazione degli ambienti); (permanenza domiciliare)
DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna.
Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, é trasmessa: •al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute; •alle Aziende ed Enti del SSR; •Ai Sindaci del territorio toscano; •Ai Prefetti;
I dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all’art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all’art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679 (protezione dati personali).
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo18 della medesima legge.
Il Presidente