- Con la ordinanza n. 11 del 13 marzo 2020 la Regione Toscana ha dettato disposizioni per adeguare i servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto pubblico non di linea alle misure di cautela per il contenimento del virus
Parole di interesse: misure di cautela; trasporto; sanificazione;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Visto il D.lgs 19/11/1997, n. 422 recante “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la L.R. 31/07/1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, mediante il quale sono adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'art. 1, comma 5 che prevede la possibilità per i Presidenti delle Regioni di disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;
Ritenuto necessario, anche in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, che le misure previste dalle disposizioni nazionali siano adottate con particolare urgenza e tempestività;
Valutato pertanto necessario attuare un riassetto della rete dei servizi di trasporto pubblico locale al fine di assicurare un livello di servizio minimo atto a garantire gli spostamenti essenziali dei cittadini;
ORDINA (trasporti)
1.che le Aziende di Trasporto Pubblico Locale della Toscana programmino il servizio di tpl garantendo lo stesso: (misure di cautela)
- almeno nelle fasce orarie dei giorni feriali 6.30 - 9.30 / 12.00 - 15.30 / 17.30 – 19.00 in relazione alle esigenze di mobilità che emergono nel periodo di vigenza della presente ordinanza, tenendo conto delle minori frequentazioni previste, del rispetto delle condizioni igienico sanitarie dei passeggeri e di tutto il personale a bordo e nel rispetto della distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento;
- nelle zone nelle quali sono localizzati i plessi ospedalieri e gli altri principali nodi di interscambio;
- di prevedere la sospensione della vendita a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale dei biglietti di corsa semplice prevista dall’articolo 19 bis della L.r 42/98;
- di prevedere per i servizi non di linea, così come definiti dalla L. 21/92 e L.R. 67/93, che siano attuate le seguenti misure:
- garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento tra i passeggeri e tra i passeggeri e il conducente;
- effettuare operazioni di pulizia e sanificazione ad ogni cambio turno (nel caso di servizio taxi) o ad ogni prestazione o viaggio (nel caso di servizio di noleggio con conducente). La programmazione dei servizi svolta dalle Aziende di Tpl di cui al punto 1., secondo gli indirizzi di cui sopra, dovrà essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione Regionale e agli Enti competenti, dandone la massima diffusione agli utenti con l’utilizzo di ogni canale informativo a disposizione. (sanificazione)
DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza ha validità per il periodo di efficacia del DPCM dell'11 marzo 2020 salvo diverse ulteriori indicazioni.
Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, é trasmessa: · al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro Infrastrutture e Trasporti; · alle Azienda One Scarl (con indicazione di partecipare a tutte le sue consorziate e subaffidatarie) · a Trenitalia Spa · a TFT Spa · a Toremar Spa · Ai Sindaci del territorio toscano (con indicazione di partecipare ai gestori dei lotti deboli di competenza) · Al Sindaco della Città Metropolitana di Firenze e ai Presidenti delle Province toscane (con indicazione di partecipare ai gestori dei lotti deboli di competenza) · Ai Prefetti;
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.
Il Presidente