Titolo completo "Linee di indirizzo per la gestione del percorso COVID-19 in ambito ospedaliero e peri-ospedaliero. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"
- Con la ordinanza n. 14 del 17 marzo 2020 la Regione Toscana ha adottato le linee di indirizzo per la gestione del percorso COVID-19 in ambito ospedaliero e peri-ospedaliero, elaborate dalla commissione appositamente istituita
Parole di interesse: assistenza; organi collegiali; protezione dati personali; sanità;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 32 della Costituzione;
Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19, come convertito con modificazione dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Richiamata l’ordinanza n.6 del 2 marzo 2020, mediante la quale, tenuto conto delle disposizioni contenute nel DPCM sopracitato, sono state disposte misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Richiamata l’ordinanza n.7 del 4 marzo 2020, che definisce le strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
Vista l’ordinanza n.8 del 6 marzo 2020 “Ulteriori Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;
Tenuto conto che, il DPCM sopracitato dispone particolari misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e province, previste dall’art.1, disponendo, in particolare, il divieto di spostamento in entrata ed uscita dai territori, di cui al predetto articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da compravate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia;
Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
Richiamata la ordinanza n.9 dell’8 marzo 2020, che in attuazione del DPCM dell’8 marzo 2020, ha disposto “Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”; Vista la ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.646 dell' 8 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”, mediante la quale, al fine di garantire uniformità applicativa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, sono adottate disposizioni tese a fornire maggiore chiarezza interpretativa ai contenuti del sopracitato decreto;
Ritenuto necessario, anche in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, che le misure previste dalle disposizioni nazionali siano adottate con particolare urgenza e tempestività;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure, di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020, sono estese all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020; Visto il Decreto Legge del 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;
Visto in particolare, che l'art. 14 del sopra citato DL 14/2020 individua le modalità di trattamento dei dati personali, secondo le modalità seguenti: • al comma 1 la circolazione e la comunicazione dei dati, anche particolari e giudiziari, tra tutti "i soggetti operanti nel Servizio nazionale di Protezione civile, gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanita', le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte […]"; • al comma 2 "La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, e' effettuata, nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attivita' connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto."; • al comma 3 il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati;
Richiamata la ordinanza n.10 del 10 marzo 2020, che, anche in attuazione del DPCM del 9 marzo 2020, ha dettato “Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;
Ritenuto necessario e urgente, in ragione del carattere diffusivo dell'epidemia e dell’ incremento dei casi rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;
Richiamata la ordinanza n.12 del 15 marzo 2020, recante “Misure straordinarie inerenti i centri diurni per anziani e disabili e la definizione di linee guida di indirizzo per il percorso diagnostico terapeutico dei pazienti affetti da COVID-19, al fine di contrastare e contenere sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.” ;
Tenuto conto che, mediante la predetta ordinanza, si è proceduto, fra l’altro, ad istituire un’apposita Commissione di esperti, designati dai Direttori Generali delle Aziende sanitarie, coordinata dal Direttore regionale competente in materia di diritto alla salute, con il compito di definire le linee guida di indirizzo per il percorso diagnostico-terapeutico in ambito ospedaliero e peri-ospedaliero per i pazienti affetti da COVID-19, delineando, in particolare, le caratteristiche cliniche e terapeutiche che è necessario attivare, in un crescente livello di intensità di cura, dal momento dell’entrata del paziente in ospedale, sino all’eventuale ricovero in terapia intensiva;
Tenuto conto che, ai sensi della ordinanza n.12/2020, le linee guida, di cui al precedente capoverso dovevano essere prodotte dalla Commissione entro lunedì 16 marzo 2020;
Preso atto che la Commissione di esperti, nei termini temporali sopraenunciati, ha redatto il documento “Linee di indirizzo per la gestione del percorso COVID-19 in ambito ospedaliero e periospedaliero”, di cui all’allegato A, parte integrante della presente ordinanza;
Ritenuto opportuno, al fine di garantire la uniforme applicazione delle linee di indirizzo in oggetto e tenuto conto della incidenza delle stesse sull’assetto organizzativo della rete ospedaliera e sui percorsi di presa in carico del paziente, di disporre che le Aziende sanitarie toscane e i diversi soggetti operanti nell’ambito o in raccordo con il SSR, si attengano alle predette linee di indirizzo, a far data dalla entrata in vigore della presente ordinanza;
Visto l’art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 che dispone quanto segue: “4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.”
ORDINA
Ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure, :
- che le Aziende sanitarie e i diversi soggetti operanti nell’ambito o in raccordo con il SSR, si attengano, a far data dalla entrata in vigore della presente ordinanza, alle “Linee di indirizzo per la gestione del percorso COVID-19 in ambito ospedaliero e periospedaliero”, riportate nell’allegato A e redatte dalla Commissione di esperti, di cui alla ordinanza n.12/2020; (assistenza; sanità)
- che la Commissione di esperti provveda, in conformità a quanto già disposto dalla ordinanza n.12/2020, a garantirne l’aggiornamento costante, in ragione della evoluzione del quadro complessivo della emergenza sanitaria in atto. (organi collegiali; assistenza; sanità)
DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna.
Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, é trasmessa: • al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute; • alle Aziende ed Enti del SSR; • ai diversi soggetti operanti nell’ambito o in raccordo con il SSR.
I dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all’art.14 del D.L. 14/2020; (protezione dati personali)
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo18 della medesima legge.
Il Presidente
Allegato A
Linee di indirizzo per la gestione del percorso COVID-19 in ambito ospedaliero e peri-ospedaliero [OMISSIS]