- Con la ordinanza n. 22 del 1° aprile 2020 la Regione Toscana ha dettato disposizioni sulla gestione dei rifiuti delle strutture socio-sanitarie territoriali
Parole di interesse: ordinanza; Regione; Toscana; misure organizzative, rifiuti; misure di cautela; sanzioni; validità delle misure, protezione dati personali.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui è nominato il soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n.630/2020;
Richiamata la D.G.R. n. 865 del 13.10.2014 avente ad oggetto “Gruppo operativo di coordinamento regionale per le maxi-emergenze – Istituzione”;
Vista l’Ordinanza del Presidente n.7 del 04-03-2020 avente ad oggetto “Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020”;
Vista la parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
Visto, in particolare, l’articolo 191 del d.lgs. 152/06, che dispone che qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
Considerato quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare: “Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, D. Lgs. 152/82006 – Chiarimenti interpretativi” del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da quelle normativamente ammesse;
Visto altresì quanto disposto dalla stessa Circolare sui tempi di durata delle ordinanze contingibili e urgenti, che possono essere anche reiterate, al massimo per tre volte, per un periodo che, complessivamente (compresa la prima ordinanza), non può superare i ventiquattro mesi;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 “Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007”;
Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;
Visto l’articolo 16 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” che dispone l’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti da parte del Presidente della Giunta regionale, quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Comuni;
Visto altresì l’articolo 21 della legge regionale di cui al precedente alinea, in cui si dispone che, “il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità o urgenza”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 62 del 09-03-2020;
Considerato il decreto legge 09/03/2020, n. 14: “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19” pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 2020, n. 62, Edizione straordinaria ed in particolare l’articolo 14 (Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale);
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
Richiamate le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 8 del 6 marzo 2020 e n. 9 del 8 marzo 2020;
Vista la nota prot. 8293 del 12/03/20202 e il Rapporto COVID-19 n. 3/2020 “INDICAZIONI AD INTERIM PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE DELL’INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2” dell'Istituto Superiore di Sanità; Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 16 marzo 2020 “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006 in materia di rifiuti urbani domestici”;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale ed il relativo regolamento di attuazione di cui al DPGR 9 gennaio 2018, n. 2/R;
Vista la nota di ISPRA e Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) del 23 marzo 2020 “PRIME INDICAZIONI GENERALI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – Emergenza CoVID-19, Approvata dal Consiglio SNPA in data 23 marzo 2020;
Vista la Circolare ministeriale recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni” del 27 marzo 2020;
Considerata la necessità, per quanto concerne la raccolta e il conferimento dei rifiuti urbani prodotti nell'ambito di strutture socio-sanitarie residenziali ove sono presenti cittadini risultati positivi alla Covid-19 in quarantena obbligatoria di cui all'art. 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020, di fornire indicazioni per la loro gestione analogamente a quanto fatto con Ordinanza n. 13/2020;
Tenuto conto di dovere garantire le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
Ritenuto che rispetto a trattamenti che prevedono fasi di selezione e cernita, propedeutici alle fasi di effettivo recupero o smaltimento, l’incenerimento con conferimento diretto del rifiuto all’impianto possa costituire una forma di trattamento che garantisce maggiore precauzione;
Ritenuto necessario definire le disposizioni tecnico-gestionali di cui all’Allegato 1 della presente ordinanza, che consentano ai gestori del servizio rifiuti di provvedere alla raccolta al trasporto, allo stoccaggio e alla destinazione finale dei rifiuti raccolti in modo da assicurare la massima tutela della salute degli operatori del servizio rifiuti, dei cittadini e dell’ambiente;
Considerato che, per l'attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all’articolo 191 del d.lgs. 152/2006, si prevedono specifiche deroghe alle sottoelencate disposizioni e ai sottoelencati atti: - alla pianificazione d’ambito vigente nella parte in cui definisce le destinazioni dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento; - agli atti autorizzativi attualmente vigenti qualora riportino diverse determinazioni rispetto a quelle indicate nel presente atto, nel rispetto comunque delle norme di tutela ambientale e paesaggistica; - al principio di autosufficienza di cui all’articolo 182 bis del d. lgs. 152/2006; - all’articolo 25 della lr 25/1998 che richiede le convenzioni tra AATO nel caso di flussi interambito.
Acquisiti il parere di ARPAT in data 29 marzo 2020 e delle Aziende UU.SS. LL della Regione Toscana in data 30 marzo 2020 con prot.0122782;
DISPONE
1. che vengano gestiti secondo le disposizioni riportate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, i rifiuti provenienti da strutture sociosanitarie residenziali ove sono presenti cittadini risultati positivi alla Covid-19 in quarantena obbligatoria di cui all'art. 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020; (rifiuti)
2. che la durata della presente ordinanza è pari a 3 (tre) mesi, dalla data di approvazione, reiterabili ai sensi della normativa vigente; (validità delle misure)
3. che i rifiuti oggetto della presente ordinanza siano destinati a trattamento termico senza alcun trattamento preliminare. I gestori del servizio, sentite le autorità di ambito, comunicheranno gli impianti di destinazione tra quelli riportati nell'Allegato 1 alla presente e, entro il giorno prima del ritiro, il conferimento dei rifiuti all'AATO sede dell'impianto, previa concertazione dei viaggi tra i gestori del servizio e i gestori degli impianti. Il gestore del servizio provvede a inviare all'AATO sede dell'impianto una rendicontazione settimanale dei viaggi e quantitativi conferiti; (rifiuti)
4. che le 3 Autorità di ambito territoriali della Toscana dispongano, all’occorrenza, la redistribuzione dei flussi di rifiuti urbani da gestire nei territori di competenza al fine di assicurare il conferimento dei rifiuti oggetto dell’ordinanza secondo quanto disposto nell’allegato 1. (misure organizzative; rifiuti)
I dati personali inerenti le misure di cui alla presente ordinanza sono trattati ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19", secondo le modalità di cui all'articolo 5 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lett. i) del GDPR 2016/679. (protezione dati personali)
L’inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti. (sanzioni)
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA Enrico Rossi
ALLEGATO 1
Disposizioni tecnico-gestionali per la gestione di alcuni rifiuti urbani prodotti in fase di emergenza sanitaria da Covid-19 presso strutture socio-sanitarie residenziali della Toscana. (rifiuti; misure organizzative; misure di cautela)
Le presenti disposizioni si riferiscono alle modalità di conferimento, raccolta e destinazione finale dei rifiuti prodotti presso strutture socio-sanitarie residenziali ove sono presenti cittadini risultati positivi alla Covid-19 in quarantena obbligatoria di cui all'art. 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020. Le stesse avranno validità per la sola vigenza dell’Ordinanza con cui vengono approvate.
Attivazione delle procedure oggetto delle presenti disposizioni
L’Azienda USL segnala la struttura socio-sanitaria residenziale con casi positivi alla Covid-19 in quarantena obbligatoria al Comune interessato. Il Comune lo comunica al Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti via mail o PEC indicando: • Ragione Sociale/Denominazione sociale della struttura socio-sanitaria residenziale • Indirizzo della struttura socio-sanitaria residenziale • Numero di telefono del responsabile della struttura socio-sanitaria residenziale • Indirizzo e-mail della struttura socio-sanitaria residenziale Il gestore provvede a contattare la struttura socio-sanitaria residenziale al fine di attuare, in collaborazione con la struttura suddetta, le disposizioni contenute nei successivi punti del presente atto. I dati dei soggetti segnalati dalle Aziende USL ai Comuni nell’ambito della presente ordinanza sono trattati ai sensi ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19", nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679.
Classificazione e modalità di conferimento dei rifiuti prodotti
Nelle strutture socio-sanitarie residenziali dove si effettuano attività che producono rifiuti ricadenti nell'ambito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”, la gestione dei rifiuti classificati EER 18.01.03* di cui all’Allegato 1 del suddetto decreto, sarà svolta secondo le normali procedure e modalità previste dalle disposizioni citate mediante ditte specializzate.
In adempimento alle misure precauzionali dettate dall’emergenza sanitaria, per quanto riguarda invece i rifiuti urbani prodotti nella struttura socio-sanitaria residenziale, si prevede l'interruzione della raccolta differenziata e la raccolta dei rifiuti secondo le seguenti modalità.
I rifiuti urbani prodotti dalla struttura socio-sanitaria residenziale, saranno raccolti e conferiti non differenziati, in idonei contenitori chiusi forniti dal gestore, dedicati e opportunamente dimensionati in base alle necessità della struttura (ad esempio scarrabili, cassonetti per raccolta automatica ecc).
I contenitori saranno collocati in aree idonee di pertinenza della struttura opportunamente individuate in accordo con il gestore.
Laddove non siano presenti idonee aree di pertinenza della struttura il gestore, in accordo con il comune, valuterà collocazioni alternative anche in relazione alla specifica tipologia di contenitore assicurando le eventuali misure di sicurezza necessarie.
Il gestore provvede alla consegna alla struttura delle necessarie indicazioni per il confezionamento e di eventuali KIT di confezionamento.
I rifiuti di cui sopra, classificati come rifiuti urbani indifferenziati (EER 20.03.01), in adempimento alle misure precauzionali dettate dall’emergenza sanitaria dovranno essere gestiti dal gestore separatamente dagli altri rifiuti urbani secondo le modalità previste dal presente atto.
Ulteriori disposizioni per la raccolta e il trattamento
In adempimento alle misure precauzionali dettate dall’emergenza sanitaria, i rifiuti urbani raccolti con le modalità di cui ai punti precedenti, dovranno essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti urbani indifferenziati raccolti dal gestore del servizio pubblico, con apposita contabilizzazione distinta degli oneri per la loro raccolta e trattamento.
Il gestore provvede, almeno settimanalmente, ad eseguire la raccolta e comunque in base alle necessità valutate con la struttura socio-sanitaria residenziale.
I rifiuti sopra indicati saranno trasportati e conferiti direttamente per essere sottoposti a immediata termovalorizzazione senza alcun trattamento preliminare presso gli impianti di Montale (PT), San Zeno (AR), Poggibonsi (SI), Livorno. In adempimento alle misure precauzionali dettate dall’emergenza sanitaria, il soggetto gestore provvede alle operazioni di pulizia e sanificazione dei mezzi e dei contenitori dedicati alla raccolta/trasporto dei rifiuti oggetto del presente atto.