- Con la ordinanza n. 24 del 5 aprile 2020 la Regione Toscana ha dettato disposizioni sulla gestione dei rifiuti prodotti dalla nave “Costa Diadema” in condizione di quarantena a Piombino
Parole di interesse: misure organizzative, quarantena; rifiuti; validità delle misure; sanzioni.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;
Vista l’Ordinanza del Presidente n.7 del 04-03-2020 avente ad oggetto “Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure, di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020, sono estese all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ed in particolare l’articolo 2, comma 3 ai sensi del quale sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6;
Visto il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182; Vista la parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” del d.lgs. 152/2006;
Visto, in particolare, l’articolo 191, che dispone che qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;
Considerato quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare: “Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, D. Lgs. 152/82006 – Chiarimenti interpretativi” del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da quelle normativamente ammesse;
Visto altresì quanto disposto dalla stessa Circolare sui tempi di durata delle ordinanze contingibili e urgenti, che possono essere anche reiterate, al massimo per tre volte, per un periodo che, complessivamente (compresa la prima ordinanza), non può superare i ventiquattro mesi;
Visto l’articolo 110 del D. Lgs 152/2006; Visto altresì il D.P.G.R. 29 marzo 2017, n. 13/R (Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell'articolo 76-bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA"); dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente). Modifiche al D.P.G.R. 25 febbraio 2004, n. 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati");
Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 “Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007”;
Visto l’articolo 21 della l.r.25/1998, in cui si dispone che, “il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità o urgenza”;
Vista la nota prot. 8293 del 12/03/2020 e il Rapporto COVID-19 n. 3/2020 Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-COV-2” dell'Istituto Superiore della Sanità;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 del 22-03-2020; Visti: - l’art. 1, comma 2, lettera a), della legge 146/1990; - l’art. 208, comma 6 del D.lgs. 152/06; che individuano l’attività di smaltimento dei rifiuti rispettivamente quali attività di servizio pubblico essenziale e di pubblica utilità;
Vista la nota coordinata ISPRA – Sistema nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 23 marzo 2020, avente ad oggetto “Prime indicazioni generali per la gestione dei Rifiuti – Emergenza CoViD-19” approvata dal Consiglio SNPA in data 23 marzo 2020;
Considerata la comunicazione pervenuta in data da 4 aprile 2020 dalla Società Permare Srl, in cui si segnala la necessità di sbarco di acque reflue sewage e acque grigie originate da utenze civili (wc, docce, lavanderie, etc...) dalla nave Costa Diadema ormeggiata presso la banchina Pecoraro del porto di Piombino in condizioni di quarantena per COVID19 da cui si prevede una produzione fino a 500 m3 /giorno;
Considerata quindi la necessità di adoperarsi, in via di urgenza e fino a termine del periodo di fermo della nave, per evitare il verificarsi di situazioni di criticità igienico-sanitarie ed ambientale;
Preso atto che le normali operazioni di trattamento dei reflui con impianto dedicato a bordo per consentire lo scarico a mare sono regolarmente effettuate ma non è opportuno procedere allo scarico diretto in ambiente degli stessi nelle attuali condizioni di “fermo” della nave presso il porto;
Preso atto altresì della necessità di provvedere fin da subito secondo le seguenti modalità: •i reflui saranno scaricati dalla nave, previo trattamento con apposito impianto di bordo, e conferiti, in assenza di allaccio alla fognatura a bordo nave al trasbordo, direttamente su autoarticolati cisterna da 30m3 ; •le cisterne, attraverso la viabilità interna portuale, trasporteranno i liquami per poi conferirli al servizio pubblico di fognatura e depurazione; •il punto di accesso alla rete fognaria più vicino all’attracco è un pozzetto di sollevamento della rete fognaria del porto di Piombino, di proprietà dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, appositamente individuato da quest’ultima di concerto con ASA; tale centrale invierà i reflui, tramite condotta pubblica, direttamente al depuratore di acque reflue urbane “Le Ferriere” gestito da ASA;
Preso atto che ASA SpA ha dichiarato che, viste le quantità in gioco e le caratteristiche dei reflui, non si ravvisano specifiche criticità di trattamento da realizzare presso l’impianto di depurazione urbano della città di Piombino che già riceve i reflui dell’area portuale e che ASA può garantire un adeguato controllo dei processi di trattamento e di rispetto delle condizioni autorizzative di esercizio e comunque saranno attentamente monitorate tutte le fasi del processo;
Considerato che i volumi di extraflussi sono compatibili con la capacità residua dell’impianto di depurazione urbana di Piombino, viste le dichiarazioni del Gestore ai sensi dell’art.110 D.Lgs 152/06 c3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ivi compresi i volumi prodotti dalla nave Costa Diadema;
Ritenuto comunque opportuno che vengano valutate in tempi rapidi ulteriori e diverse modalità operative che consentano la gestione dello scarico dei reflui attraverso un allaccio diretto degli scarichi della nave alla rete fognaria;
Vista la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 marzo 2020 recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni”, che contempla la possibilità di emanare specifiche ordinanze contingibili ed urgenti derogatorie rispetto alla normativa vigente con particolare riferimento a capacità di stoccaggio impianti, deposito temporaneo dei rifiuti, deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali, impianti di incenerimento e smaltimento in discarica;
Ritenuto necessario adottare disposizioni in deroga alle autorizzazioni in essere per quanto attiene a: - quantitativi trattati - procedure e operazioni autorizzate
Acquisiti i pareri di ARPAT e delle Aziende UU.SS. LL della Regione Toscana;
O R D I N A
1. di consentire, a titolo provvisorio e in attesa della realizzazione degli impianti di cui al successivo punto 5, le operazioni di scarico delle acque reflue sewage e acque grigie originate da utenze civili (wc, docce, lavanderie, etc…), della nave Costa Diadema ormeggiata presso la banchina Pecoraro del porto di Piombino con una produzione fino a 500 m3 /giorno, secondo le seguenti modalità:
•i reflui saranno scaricati dalla nave, previo trattamento con apposito impianto di bordo, e conferiti, in assenza di allaccio alla fognatura a bordo nave al trasbordo, direttamente su autoarticolati cisterna da 30m3 ;
•le cisterne, attraverso la viabilità interna portuale, trasporteranno i liquami per poi conferirli al servizio pubblico di fognatura e depurazione;
•il punto di accesso alla rete fognaria più vicino all’attracco è un pozzetto di sollevamento della rete fognaria del porto di Piombino, di proprietà dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, appositamente individuato da quest’ultima di concerto con ASA; tale centrale invierà i reflui, tramite condotta pubblica, direttamente al depuratore di acque reflue urbane “Le Ferriere” gestito da ASA;
•la qualità dei reflui scaricati dalla nave dovrà rispettare i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura nonché, al fine della tutela igienico sanitaria, dovranno presentare un contenuto di cloro residuo compreso tra 0,1 e 0,2 ppm; (rifiuti; sanità)
2. che i reflui scaricati dalla nave saranno movimentati con codice EER 200304; (rifiuti)
3. che l'impianto di depurazione Le Ferriere, nel rispetto dell’autorizzazione vigente, riceva e tratti i rifiuti liquidi con EER 200304 provenienti dalla Costa Diadema conferiti nelle modalità di cui al punto 1 e 2 della presente ordinanza, conferiti tramite un breve tratto di condotta fognaria all’impianto di depurazione; (rifiuti)
4. che i nuovi volumi siano ricevuti nei limiti della capacità residua dell’impianto di depurazione così come previsto dall’art.110 comma 3 del D.Lgs 152/06 nel rispetto delle condizioni autorizzate allo scarico secondo l’AUA vigente; (rifiuti)
5. al fine di ridurre al massimo gli impatti delle operazioni svolte ai sensi della presente ordinanza, e di ridurre i trasbordi, l' Autorità di Sistema Portuale deve provvedere a sostituire il conferimento dei reflui tramite autobotte con adduzione diretta mediante apposita condotta provvisoria da realizzarsi nel più breve tempo possibile; (rifiuti; misure organizzative)
6. che la durata della presente ordinanza è pari a 1 mese dalla data di approvazione, reiterabile ai sensi della normativa vigente (validità delle misure); L’inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti (sanzioni). Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA
Enrico Rossi