Toscana - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Toscana 6 aprile 2020, n. 26 - Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo di mascherine

  • Con la ordinanza n. 26 del 6 aprile 2020 la Regione Toscana ha dettato disposizioni sull’uso delle mascherine monouso.

Parole di interesse: mascherine chirurgiche; dispositivi di protezione, misure di contenimento,  misure di cautela; deroga; validità delle misure; sanzioni.

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 32, 117, comma 3, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana; Visto l’articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base la quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;

Vista l’Ordinanza del Presidente n.7 del 04-03-2020 avente ad oggetto “Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020”; Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6bis, e dell’articolo 4; Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n.18 recante Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l’articolo 16;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, che ai sensi dell’articolo 2, comma 3 sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6;

Visto, in particolare, l’articolo 3 del sopracitato d.l.19/2020 che prevede che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio possono introdurre misure ulteriormente restrittive , tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure, di cui all’articolo 1 del DPCM dell’8 marzo 2020, sono estese all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.88 del 1° aprile 2020;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia;

Ritenuto che l’attuale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di misure specifiche e più restrittive di contenimento e gestione, adeguate e proporzionate al la situazione epidemiologica della Toscana;

Ritenuto che i dati sulla prosecuzione del contagio impongono di rafforzare le indicazioni per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla sua diffusione ulteriore;

Tenuto conto del dibattito in corso nella comunità scientifica secondo cui sarebbe necessario una revisione sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e che l’Organizzazione mondiale della Sanità avrebbe individuato nella distanza pari a 1,8 metri la misura di distanziamento sociale minimo con riferimento all’epidemia in corso; Considerato che la Regione Toscana ha provveduto all’acquisto di 8,5 milioni di mascherine chirurgiche monouso da distribuire ai cittadini toscani, e che si sta provvedendo alla consegna a ciascun comune di un numero proporzionato al numero degli abitanti, per il tramite degli ordinari canali della Protezione Civile Regionale;

Ritenuto, pertanto, di prevedere, in via precauzionale, l’utilizzo obbligatorio delle mascherine chirurgiche monouso secondo modalità che garantiscano un rafforzamento delle misure di tutela della salute dei singoli e delle collettività, tenuto conto del fattore di rischio nei vari contesti;

Dato atto della proposta formulata al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2020, PROT n. 0130970, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l.19/2020 e che, nelle more dell’adozione dell’auspicato provvedimento statale, risulta necessario dare tempestivamente corso con propria ordinanza a misure precauzionali restrittive a tutela della salute pubblica;

O R D I N A

ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, le seguenti misure:

  1. di disporre l’utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente; (mascherine chirurgiche; dispositivi di protezione, misure di contenimento, misure di cautela)
  1. di disporre l’utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale; (mascherine chirurgiche; dispositivi di protezione, misure di contenimento, misure di cautela)
  1. fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale, di stabilire che le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 non si applicano ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerino l’utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da mmg/pls; (deroghe)
  1. di disporre che i comuni, con consegna ai nuclei familiari, provvedano alla distribuzione delle mascherine fornite dalla Regione Toscana tramite il Sistema regionale di protezione civile, ripartendo il quantitativo assegnato in proporzione al numero degli abitanti;

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità per ciascun comune a decorrere dalla data in cui avrà provveduto al completamento della distribuzione delle mascherine fornite dal Sistema Regionale di Protezione Civile, previa pubblicazione della decorrenza sul proprio sito istituzionale nonché diffusione alla cittadinanza tramite gli ordinari canali di comunicazione di protezione civile e comunque ha validità sull’intero territorio regionale a decorrere dal settimo giorno successivo alla data di adozione dell’ordinanza stessa; La presente ordinanza ha validità, nelle more dell’adozione degli atti di cui all’articolo 2, comma 1 del d.l. 19/2020, fino al 13 aprile e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legge; (validità delle misure)

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del d.l.19/2020 (sanzioni);

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, é trasmessa: •  al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute; •  ai Prefetti; • ai Sindaci Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo18 della medesima legge.

Il Presidente

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