- Considerazioni: con la ordinanza n. 35 del 14 aprile 2020 la Regione Toscana ha prorogato il termine di applicazione delle disposizioni di cui all’ordinanza n. 26/2020 in ordine all’uso di mascherine protettive
Parole di interesse: mascherine chirurgiche; proroga di termini; validità delle misure; sanzioni; rapporto con altre fonti
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 32, 117, comma 3, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
l’articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base la quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32; Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso; Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.7 del 04 marzo 2020 avente ad oggetto “Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020”;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6bis, e dell’articolo 4;
Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n.18 recante Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l’articolo 16;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, che ai sensi dell’articolo 2, comma 3 sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6;
Visto, in particolare, l’articolo 3 del sopracitato d.l.19/2020 che prevede che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.26 del 06-04-2020 avente ad oggetto “Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo di mascherine”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;
Visto, in particolare, che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, sopra citato abroga il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° Aprile 2020, imponendo misure urgenti per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale fino alla data del 3 maggio 2020;
Tenuto conto delle difficoltà comunicate dai comuni del territorio Toscano nel completare l’attività di distribuzione delle mascherine fornite dal Sistema Regionale di Protezione Civile entro il 13 aprile 2020, termine ultimo stabilito dall’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 26/2020 per l’entrata in vigore delle disposizioni ivi previste;
Ritenuto pertanto di prorogare al 19 aprile 2020 il termine ultimo di cui all’Ordinanza n.26/2020 per l’entrata in vigore delle disposizioni ivi previste;
O R D I N A
ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, le seguenti misure:
- di prorogare al 19 aprile 2020 il termine ultimo di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.26 del 6 aprile 2020 per l’entrata in vigore delle disposizioni ivi previste (mascherina chirurgiche; proroga di termini);
DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza ha validità, nelle more dell’adozione degli atti di cui all’articolo 2, comma 1 del d.l.19/2020, fino al 3 maggio e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legge; (validità delle misure; coordinamento con altre fonti)
Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali (coordinamento con altre fonti).
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del d.l.19/2020 (sanzioni);
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, é trasmessa: •al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute; •ai Prefetti; •ai Sindaci Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo18 della medesima legge.
Il Presidente