Toscana - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Toscana 18 aprile 2020, n. 38 - Ordinanza del 18 aprile 2020 su misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro

  • Con la ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020 la Regione Toscana ha ridisciplinato le misure di cautela e di contenimento del virus COVID19 nei luoghi di lavoro

Parole di interesse: attività commerciali; limitazione della libertà di circolazione; misure di cautela, misure di sorveglianza; misure di contenimento; lavoratori dipendenti, salute e sicurezza sul lavoro, sanificazione, dispositivi di protezione; mascherine chirurgiche; validità delle misure; sanzioni

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Visto l’articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32; Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.7 del 04 marzo 2020 avente ad oggetto “Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020”;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6bis, e dell’articolo 4;
Visto il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha previsto sull’intero territorio nazionale, fatta eccezione per quelle espressamente individuate, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona, fornendo raccomandazioni per le attività produttive consentite;
Considerato che il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto tra Presidenza del Consiglio, parti sociali e datoriali il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, che contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con l’obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative;
Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il documento dell'Istituto superiore di Sanità del 23 marzo 2020 “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, che ai sensi dell’articolo 2, comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6;
Visto, in particolare, l’articolo 3 del sopracitato d.l.19/2020 che prevede che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Considerato che risulta indispensabile, allo scopo di non vanificare gli effetti contenitivi del contagio ad oggi conseguiti, l'adozione di specifiche misure atte a garantire la salute e sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro non sanitari nonché la garanzia dell’applicazione delle procedure standard di contenimento in corso di eventi epidemici, in conformità ai documenti dell’OMS, dell’Istituto Superiore di Sanità e delle disposizioni ministeriali vigenti;
Vista la ricerca effettuata presso la School of Medicine dell’Università di Washington, monitorata dall’OMS, con l’obiettivo di studiare quanto lontano possono viaggiare i virus prima che non costituiscano più una minaccia, in cui si è ipotizzato che la gravità della carica infettiva dovrebbe precipitare a circa due metri di distanza dall’emissione;
Considerato che i risultati di tale ricerca sono stati fatti propri dalla Center for Disease Control ed Prevention (CDC) che, nelle sue raccomandazioni prescrive una distanza di almeno 6 piedi (circa 1,8 metri);
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n° 33 del 13 aprile 2020 “Ulteriori misure per le attività commerciali per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19”;
Visto il d.lgs. 9 aprile 2008 n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i ed, in particolare, l’articolo 7, ai sensi del quale in ogni Regione opera il Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro quale organo deputato alla programmazione coordinata di interventi, nonché a garantire l’uniformità degli stessi con il raccordo con gli organismi nazionali di cui agli articoli 5 e 6 del citato decreto;
Considerato che risulta inoltre necessario per tutte le attività lavorative definire le modalità di redazione del “protocollo di sicurezza anti-contagio” e le modalità del controllo e verifica della sua applicazione;
Tenuto conto che con ordinanza n.23 del 3 aprile 2020 sono state dettate disposizioni per l’esecuzione di test sierologici rapidi e che è in corso l’integrazione di tali disposizioni per l’estensione ad un numero sempre più esteso di lavoratori ed operatori economici;
Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell’adozione di misure di contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della l.833/1978 e 117 del d.lgs n. 112/1998;
Dato atto che la presente ordinanza costituisce proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al Presidente del Consiglio dei Ministri e che nelle more dell'adozione dell'auspicato provvedimento statale, risulta necessario dare tempestivamente corso con il presente provvedimento a misure precauzionali restrittive della salute pubblica;
Dato atto della proposta formulata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 aprile 2020, protocollo 143560, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. 19/2020 e che, nelle more dell’adozione dell’auspicato provvedimento statale, risulta necessario dare tempestivamente corso con propria ordinanza a misure precauzionali restrittive a tutela della salute pubblica;

ORDINA

ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, le seguenti misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi pubblici locali, che hanno sempre assicurato lo svolgimento dei servizi applicando il Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 richiamato in premessa.

Attività di monitoraggio della siero prevalenza (misure di cautela, misure di sorveglianza; misure di contenimento; lavoratori dipendenti, informazione, salute e sicurezza sul lavoro)

Al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana.

Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro (limitazione della libertà di circolazione; misure di cautela, misure di sorveglianza; misure di contenimento; lavoratori dipendenti, salute e sicurezza sul lavoro, sanificazione, dispositivi di protezione; mascherine chirurgiche)

1.Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell’auto privata con due persone si raccomanda l’utilizzo della mascherina.
2. La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 è di norma determinata in 1,8 metri, salvo le specificazioni di cui al punto 6;
3.In riferimento al punto 2 è comunque obbligatorio l'uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati: a) in spazi chiusi in presenza di più persone; b) in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale;
4.In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente;
5.Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone;
6.Quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l’utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente. Qualora le mascherine FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche;
7.Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria;
8.La sanificazione di cui al punto precedente può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igenici etc). Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione;
9.Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali;
10.Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale. E' necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.
11.Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi. (informazione)

Disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali (attività commerciali; limitazione della libertà di circolazione; misure di cautela, misure di sorveglianza; misure di contenimento; lavoratori dipendenti, salute e sicurezza sul lavoro, sanificazione, dispositivi di protezione; mascherine chirurgiche)

Oltre a quanto previsto nei precedenti punti dall’1 all’11 della presente ordinanza, per gli esercizi commerciali sono disposte le seguenti ulteriori misure di contenimento:
a) l’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia mantenuta di norma la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri e l’obbligo di regolamentare l’accesso all’interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. Resta fermo quanto raccomandato nell’Allegato 5, punto 7 lettera b) del DPCM 10 aprile 2020 per i locali fino a 40 mq, ove è consentito l’accesso ad una sola persona;
b) ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza;
c) l’ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l’adozione di entrambe le misure. All’ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;
d) l’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di norma di 1,8 metri;
e) l’obbligo di consentire l’ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti;
f) nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia;
g) nei mercati all’aperto è fatto obbligo di mantenere di norma la distanza interpersonale di 1,8 metri e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso.

Protocollo Anti-Contagio (misure di cautela, misure di sorveglianza; misure di contenimento; lavoratori dipendenti, salute e sicurezza sul lavoro,)

i.Impiegando la scheda tipo in allegato, i datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l’impegno all’attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.
ii.L’adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è necessaria per lo svolgimento dell’attività; il protocollo anti-contagio per le attività attualmente aperte è trasmesso alla Regione Toscana, all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza; per le altre attività la trasmissione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.
iii.I servizi PISLL della Regione Toscana, nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, verificano l’adozione da parte dei datori di lavoro delle procedure di sicurezza anti-contagio, in conformità alle presenti disposizioni e agli atti richiamati in premessa.
iv.Il protocollo anti-contagio dovrà essere sempre reso disponibile presso l’attività per i controlli previsti dalla legge.
v.E’ dato mandato al settore regionale competente per la sicurezza dei luoghi di lavoro all’adozione di provvedimenti tecnici, condivisi nell’ambito del Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, finalizzati ad individuare procedure standardizzate di controllo da parte dei servizi PISLL del rispetto delle procedure di sicurezza anti-contagio;

Con la presente ordinanza cessa l’efficacia quanto disposto con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 33 del 13 aprile 2020; La presente ordinanza non sostituisce gli atti regionali già emanati in materia ove compatibili con le presenti disposizioni.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità, nelle more dell’adozione degli atti di cui all’articolo 2, comma 1 del d.l.19/2020, fino al 3 maggio e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legge; (validità delle misure)
La presente ordinanza è comunicata quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al Presidente del Consiglio dei Ministri; La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa: •al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute; •ai Prefetti; •ai Sindaci; •ai servizi PISLL delle Aziende USL toscane; •alle associazioni sindacali e datoriali della Toscana; •all’ANCI; •all’UPI.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del d.l.19/2020 (sanzioni); Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge. Il Presidente

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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