Veneto - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Veneto 6 aprile 2020, n. 39 - Ulteriori disposizioni per il contrasto della diffusione del contagio nei servizi per il trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma, per il trasporto non di linea taxi e NCC e per i servizi atipici

Titolo completo "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM dell’11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni per il contrasto della diffusione del contagio nei servizi per il trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma, per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici"

Pubblicata nel Bur n. 46 del 06/04/2020

  • Ulteriori misure relative al trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, in aggiunta alle disposizioni già diramate con precedenti ordinanze nn. 28 e 29 del 12.03.2020, n. 30 del 18.03.2020, già prorogate con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020, e n. 36 del 2 aprile 2020.

Parole d’interesse: dispositivi di protezione; misure di contenimento e gestione; misure di cautela; sanificazione; trasporto

Il Presidente

Richiamati:

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione del Veneto, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visti:

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei DDPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020;

l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, applicabili sull'intero territorio nazionale";

l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Richiamate le proprie ordinanze:

  • n. 28 del 12 marzo 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del 11.03.2020. Disposizioni per il Trasporto Pubblico Locale su ferro", pubblicata nel BUR n. 32 del 13 marzo 2020;
  • n. 29 del 12 marzo 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del 11.03.2020. Disposizioni per il Trasporto Pubblico Locale su gomma e acqua, pubblicata nel BUR n. 32 del 13 marzo 2020;
  • n. 30 del 18 marzo 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del 11.03.2020. Disposizioni per i servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici", pubblicata nel BUR n. 35 del 18 marzo 2020;
  • n. 34 del 24 marzo 2020 con la quale è stato prorogato sino al 3 aprile 2020 il termine di validità delle ordinanze n. 28 del 12 marzo 2020, n. 29 del 12 marzo 2020 e n. 30 del 18 marzo 2020;
  • n. 36 del 2 aprile 2020 con la quale è stata prorogata al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni di cui alle precedenti ordinanze nn. 28 e 29 del 12.03.2020, n. 30 del 18.03.2020, già prorogate con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020;

Preso atto che ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, e in particolare dell'articolo 1, comma 5, richiamato in ultimo dal DPCM 1° aprile 2020, il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

Richiamata la propria Ordinanza n. 37 del 3 aprile 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone" con la quale sono state adottate ulteriori disposizioni urgenti per contrastare l'assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico in considerazione della idoneità del fenomeno a produrre la diffusione del contagio;

Considerato che la comunità scientifica e le autorità politico amministrative continuano ad indicare come unico strumento di prevenzione, in assenza di vaccino o strumento farmaceutico, il distanziamento sociale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e la situazione dei casi sul territorio regionale;

Ritenuto necessario dettare ulteriori misure cautelative atte a contrastare il diffondersi del contagio da coronavirus nei servizi legati al trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, in aggiunta alle disposizioni già diramate;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ordina

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, sull'intero territorio regionale, di adottare le seguenti misure: (dispositivi di protezione) (sanificazione) (trasporto)
    a) nei servizi di Trasporto Pubblico Locale su ferro, dovranno essere adottate a bordo dei convogli idonee misure atte a contenere la diffusione del contagio. In particolare è fatto obbligo a tutti i passeggeri e personale di bordo di indossare mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca. Dovranno essere adottate per ogni carrozza del convoglio idonee misure per evitare gli assembramenti, anche mediante messaggi audio/video, agevolando la disposizione dei viaggiatori in modo uniforme e a debita distanza lungo tutto il convoglio. Si dovrà porre particolare cura al mantenimento della sanificazione delle maniglie delle porte e degli appositi sostegni dei passeggeri oltre a provvedere ad aerare ogni convoglio con frequenza periodica e comunque almeno al termine di ogni tratta;
    b) nei servizi di Trasporto Pubblico Locale su acqua e gomma, dovranno essere adottate a bordo dei mezzi idonee misure atte a contenere la diffusione del contagio. In particolare è fatto obbligo a tutti i passeggeri e personale di bordo di indossare mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca. Dovranno essere adottate idonee misure per evitare gli assembramenti, agevolando la disposizione dei viaggiatori in modo uniforme su tutto il veicolo e adottando ogni precauzione nella fase di salita e discesa degli stessi. Si dovrà provvedere il mantenimento della sanificazione delle maniglie delle porte e degli appositi sostegni dei passeggeri oltre a provvedere ad aerare sufficientemente il mezzo con frequenza periodica e comunque prima dell'inizio di ogni nuovo trasporto di passeggeri;
    c) nei servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, dovranno essere adottate a bordo dei veicoli idonee misure atte a contenere la diffusione del contagio. E' fatto obbligo, nell'espletamento del servizio pubblico, dell'utilizzo da parte del conducente di mascherina e dei trasportati di guanti e mascherine, verificando la copertura di naso e bocca. Si dovrà provvedere il mantenimento della sanificazione delle maniglie delle porte e degli appositi sostegni dei passeggeri oltre a provvedere ad aerare sempre il veicolo all'inizio ed al termine di ogni nuovo trasporto di passeggeri;
    d) le disposizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) integrano quelle delle precedenti ordinanze nn. 28 e 29 del 12.03.2020 e n. 30 del 18.03.2020, che rimangono vigenti;
  2. di richiamare tutti gli utenti che usufruiscono dei servizi per il trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma, per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, alla necessità, in ogni trasporto consentito, di evitare il contatto a distanza inferiore a metri uno e di fare uso di ogni altra precauzione idonea ad evitare il contagio; (misure di cautela) (trasporto)
  3. di disporre che le misure di cui al punto 1) hanno durata dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e fino al 13 aprile 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge;
  4. di dare atto che la violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
  5. di dare atto che all'applicazione delle violazioni della presente ordinanza provvedono gli organi di polizia competenti ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/81, con destinazione delle somme al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: "Violazione ordinanze regionali Covid 19";
  6. di incaricare la Direzione Infrastrutture e Trasporti della trasmissione della presente ordinanza ai soggetti gestori ai fini della regolazione del servizio, in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, e in particolare dell'articolo 1, comma 5, richiamato in ultimo dal DPCM 1° aprile 2020;
  7. di incaricare la Direzione Protezione Civile dell'esecuzione del presente atto, per il seguito di rispettiva competenza;
  8. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale.
  9. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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