Pubblicato nel Bur n. 56 del 27/04/2020
- Misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti (in senso parzialmente meno restrittivo rispetto alle disposizioni adottate a livello nazionale; v. ad es. spostamenti verso le seconde case).
Parole d’interesse: associazioni di categoria; attività commerciali; dispositivi di protezione; limitazione libertà di circolazione; misure di contenimento e gestione; misure di cautela; ristorazione
Il Presidente
Visti l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;
Visti l'art. 32 l. 833/78, l'art. 117, d.lgs. 112/98, l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00;
Viste le proprie ordinanze di contenimento del contagio da Covid-19;
Visto il D.L. 25.3.2020, n. 19;
Rilevato, sulla base dei dati forniti in data odierna da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra, nella medesima data odierna, n. 1222 di soggetti ricoverati, di cui n. 123 in terapia intensiva, con una continua riduzione di soggetti in tali reparti e conseguente adeguata e rassicurante disponibilità di corrispondenti posti letto attrezzati, n. 8860 di soggetti attualmente positivi, n. 8049 di soggetti in isolamento domiciliare, dati che evidenziano un contenimento del contagio e una situazione di compatibilità con le risorse sanitarie regionali;
Ritenuto prevalente, alla luce dell'esperienza maturata, agli effetti del contenimento del contagio, la misura del distanziamento sociale e dell'utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e guanti o analoghe protezioni, con conseguente possibilità di estensione della movimentazione delle persone nel rispetto di tali condizioni;
Ritenuto che l'ampliamento delle possibilità di spostamento nel rispetto delle suddette modalità risponde ad esigenze, a distanza di quasi due mesi dall'inizio della rigorosa limitazione degli stessi, di tutela della salute individuale e collettiva, oltreché di compatibile perseguimento di esigenze di interesse economico fondamentali per la tenuta del tessuto sociale;
Ritenuto di integrare l'ordinanza n. 42 relativamente alla vendita di cibo per asporto con ammissione del prelievo con veicolo;
Ritenuto che negli ambienti di lavoro la tutela della salute degli operatori è garantita dal rafforzamento delle misure operato con il protocollo firmato dalle parti sociali il 24 aprile 2020 e che ogni ulteriore modifica nonché ogni analoga disciplina per settori speciali deve intendersi richiamata e resa operante e vincolante con la presente ordinanza;
Ritenuto di confermare l'obbligo per esercenti di attività economiche e di contatto sociale di consentire la presenza di persone solo se distanziate di un metro, munite di mascherine e guanti o liquido igienizzante;
Visto il D.P.C.M. 10.4.2020;
Visto il D.P.C.M. 26.4.2020, non ancora pubblicato;
Richiamato quanto dedotto nella motivazione della propria ordinanza n. 37 del 3.4.2020 in ordine al potere di ordinanza regionale;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
ordina
- È consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante; (limitazione libertà di circolazione) (misure di cautela) (dispositivi di protezione)
- è consentito per i residenti in Regione, lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà o imbarcazioni e velivoli di proprietà che si trovano al di fuori del comune di residenza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; (limitazione libertà di circolazione)
- è ammessa la vendita di cibo per asporto tramite veicolo, senza uscita di passeggeri; (ristorazione) (attività commerciali)
- Negli ambienti di lavoro si applica il protocollo firmato dalle parti sociali il 24 aprile 2020 e ogni successiva modifica e integrazione nonché ogni misura relativa agli ambienti di lavoro relativa a settori speciali; (misure di contenimento e gestione) (misure di cautela) (associazioni di categoria)
- E' fatto obbligo per tutte le persone, nelle attività economiche e sociali, di distanziamento di un metro, di copertura di naso e bocca con mascherine e di utilizzo di guanti o di igienizzazione delle mani con apposito liquido; (misure di cautela) (dispositivi di protezione)
- per quanto non diversamente regolato dalla presente ordinanza, vale quanto disposto dalle proprie ordinanze n. 40 e 42 del 2020;
- la presente ordinanza ha effetto, relativamente alla disposizione di cui al punto 1, dalle ore 18 del 27 aprile 2020 e, relativamente alle altre disposizioni, dalle ore 6 del 28 aprile e vale fino al 3 maggio 2020 compreso;
- di dare atto che la violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le modalità regionali già fissate dall'ordinanza n. 40 del 2020;
- di comunicare la presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia