Pubblicata nel Bur n. 83 del 04/06/2020
- Ulteriori disposizioni per la cd. Fase 2, tra le quali si segnalano quelle relative a servizi per l’infanzia.
Parole d’interesse: famiglie; misure di cautela; turismo
Il Presidente
Visti l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;
Visti l'art. 32 l. 833/78, l'art. 117, d.lgs. 112/98, l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;
Visti il D.L. 25.3.2020, n. 19 e il D .L. 16.5.2020, n. 33;
Rilevato, sulla base dei dati forniti in data 4 giugno 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 97 ricoverati positivi al campione e 268 negativizzati, per un totale di 365 ricoverati, che erano 570 il 17 maggio 2020, oltre a 24 ricoverati in terapia intensiva tra positivi e negativizzati, su una disponibilità di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente evidente, ampia adeguatezza dell'offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza anche difronte ad una non prospettabile, allo stato, ripresa del contagio, il quale, per contro, si presenta in netta riduzione pur a fronte delle rilevanti riaperture di attività economiche e di ripresa di movimentazione sociale avvenute a partire dal 4 maggio 2020, come risulta anche dal numero di soggetti attualmente positivi pari a 1319 (8601 unità il 30 aprile 2020) e 1225 in isolamento domiciliare;
Rilevato che il decreto legge 16.5.2020, n. 33, consente, al comma 14 dell'art. 1, lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali "nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali" e permette, al comma 16, alla Regione, "In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, ..., informando contestualmente il Ministro della salute" di "introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2";
Visto l'art. 1, lett. c) del DPCM 17 maggio 2020, che stabilisce che "a decorrere dal 15 giugno 2020, e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformita' alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali";
Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'unanimità, su proposta degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica, ai sensi dell'art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020;
Rilevato che la propria ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020 ha consentito lo svolgimento, a partire dal 1° giugno 2020, nell'esercizio della facoltà prevista dalle citate disposizioni dell'art. 1, comma 16, d.l. 33/20 e dell'art. 1, lett. c), DPCM 17 maggio 2020, dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'allegato n. 2 della medesima ordinanza, conformi alle menzionate linee guida approvate all'unanimità dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome il 25 maggio 2020, limitatamente ai bambini a partire da 3 anni di età;
Rilevato che le medesime linee di indirizzo di cui all'allegato 2 della predetta ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020 dettano disposizioni per lo svolgimento dei servizi per l'infanzia anche relativamente alla fascia di età compresa tra 0 e 3 anni e che pure tali disposizioni sono conformi alle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25 maggio 2020;
Rilevato che le linee guida contenute nel citato allegato 2 dell'ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020 sono pienamente conformi ai principi fissati nel protocollo n. 8 allegato al DPCM 17 maggio 2020 e che sussistano le condizioni di compatibilità dello svolgimento dei servizi per l'infanzia relativamente a bambini di età compresa tra 0 e 3 anni con l'andamento della situazione epidemiologica nel proprio territorio, quale desumibile dai dati forniti da Azienda Zero e riportati sopra;
Ritenuto, per le diffuse esigenze famigliari anche derivanti dalla sempre più ampia ripresa dell'attività lavorativa, di consentire a partire dall'8 giugno 2020 lo svolgimento dei servizi per l'infanzia per la fascia d'età compresa tra 0 e 3 anni in conformità alle linee di indirizzo di cui all'allegato n. 2 dell'ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020;
Ribadito che, in piena aderenza al disposto delle richiamate disposizioni dell'art. 1, comma 16, d.l. 33/20 e dell'art. 1, lett. c), DPCM 17 maggio 2020, le linee guida approvate dalle singole Regioni in conformità ai principi dettati dai protocolli allegati al DPCM, come quelle approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, sostituiscono integralmente le linee guida contenute nei protocolli allegati al DPCM predetto e che pertanto non è richiesta una preventiva approvazione del Comune;
Rilevato che gli informatori scientifici hanno segnalato difficoltà di accesso alle strutture ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale del Veneto in conseguenza delle restrizioni disposte dalle competenti direzioni a fini di prevenzione del contagio da covid-19;
Ritenuto di consentire, per il rilevante interesse pubblico rivestito dallo svolgimento dell'attività di informazione scientifica e nel rispetto delle misure personali di prevenzione del contagio, l'accesso alle suddette strutture ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale del Veneto anche in deroga alle disposizioni stabilite dalle direzioni competenti in relazione alle singole strutture sanitarie;
Ritenuto di disciplinare, in considerazione del rischio di contagio connesso al numero di frequentatori, l'utilizzo delle piscine di proprietà condominiali negli edifici di maggiore dimensione, da identificarsi con quelli per i quali è previsto l'obbligo della nomina di un amministratore condominiale, costituiti da almeno 9 unità abitative;
Ritenuto di chiarire che le sale giochi per bambini e ragazzi possono operare nel rispetto delle linee guida per aree attrezzate per bambini di cui all'allegato 1) dell'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020;
Rilevato che il rapporto sull'andamento della situazione epidemiologica sul territorio regionale, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue modificazioni, inviato dal predetto Ministero della Salute in data 28 maggio 2020 e relativo alla settimana 18-24 Maggio 2020, aggiornato al 26 maggio 2020 e con valutazioni aggiornate al 28 maggio 2020, indica, per quanto riguarda la valutazione relativa all'aumento di trasmissione ed attuale impatto di COVID-19 sui servizi assistenziali, una incidenza bassa-livello 2;
Ritenuto, sulla base dei suddetti dati, che la situazione epidemiologica sia compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente ordinanza agli effetti dell'art. 1, commi 14 e 16, del decreto legge n. 33 del 2020;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
ordina
- Servizi per l'infanzia 0/3 anni
Dall'8 giugno 2020 é consentito lo svolgimento di servizi per l'infanzia per bambini di età compresa tra 0 e 3 anni nel rispetto delle corrispondenti disposizioni di cui alle linee di indirizzo contenute nell'allegato 2 dell'ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020; (famiglie)
- Informatori scientifici
Agli informatori scientifici è consentito, ai fini dello svolgimento dell'attività professionale e negli orari d'ufficio, l'accesso alle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Regionale anche in deroga alle disposizioni limitative degli accessi adottate dalle singole strutture e nel rispetto delle prescrizioni relative all'uso di dispositivi personali e al distanziamento personale in funzione della prevenzione del contagio da covid-19;
- Sale giochi per bambini e adolescenti
E' consentita l'attività delle sale gioco per bambini e adolescenti nel rispetto della scheda riguardante le aree giochi per bambini contenuta nell'allegato 1) dell'ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020; (famiglie)
- Piscine condominiali
L'utilizzo delle piscine condominiali di edifici con almeno 9 unità abitative, anche non interessate da locazioni turistiche di breve durata o altre strutture turistico-alberghiere o extralberghiere, è subordinato al rispetto delle disposizioni stabilite per le piscine contenute nell'apposita scheda dell'allegato 1) dell'ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020; (misure di cautela) (turismo)
- Servizi semiresidenziali per minori
E' consentito lo svolgimento delle attività sociali delle comunità educative diurne che ospitano anche minori con problemi psicopatologici, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato n. 1 della presente ordinanza, con le annesse dichiarazioni non vincolanti;
- Efficacia temporale
La presente ordinanza ha effetto dall'8 giugno 2020 al 27 giugno 2020;
Per tutto quanto non specificamente disciplinato dalla presente ordinanza, vale l'ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020;
Si riconferma che gli aggiornamenti delle schede relative alle linee guida per le singole attività avranno effetto dalla pubblicazione sul sito regionale;
DISPOSIZIONI FINALI
- La violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. L'accertamento compete agli organi di polizia di cui all'art. 13 della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: "Violazione ordinanze regionali Covid 19";
- La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- È incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile-Unità Organizzativa Polizia Locale;
- Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 11. Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia