Pubblicata nel Bur n. 92 del 22/06/2020
- Misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti, in particolare con riguardo a strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere.
Parole d’interesse: assistenza; misure di cautela
Il Presidente
Visti l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;
Visti l'art. 32 l. 833/78, l'art. 117, d.lgs. 112/98, l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;
Visti il D.L. 25.3.2020, n. 19 e il D .L. 16.5.2020, n. 33;
Rilevato, sulla base dei dati forniti in data 22 giugno 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra nessun caso di nuovo contagio rispetto alle ore 17 del 21.6.2020, n. 29 ricoverati positivi, in diminuzione, e 194 negativizzati, per un totale di 223 ricoverati, che erano 570 il 17 maggio 2020, oltre a 12 ricoverati in terapia intensiva tra positivi -pari ad 1- e negativizzati, su una disponibilità di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente evidente, ampia adeguatezza dell'offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza anche difronte ad una non prospettabile, allo stato, ripresa del contagio, il quale, per contro, si presenta in netta riduzione pur a fronte delle rilevanti riaperture di attività economiche e di ripresa di movimentazione sociale avvenute a partire dal 4 maggio 2020, come risulta anche dal numero di soggetti attualmente positivi, pari a 585, ammontanti a 8601 unità il 30 aprile 2020, e 833 in isolamento domiciliare;
Rilevato che il decreto legge 16.5.2020, n. 33, consente, al comma 14 dell'art. 1, lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali "nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali" e permette, al comma 16, alla Regione, "In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, ..., informando contestualmente il Ministro della salute" di "introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2";
Viste le "Linee di indirizzo Strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere per anziani, disabili, minori, dipendenze e salute mentale" elaborate congiuntamente dalla Direzione "Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria" e dalla Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto, valutate con parere favorevole dal Comitato Scientifico "COVID-2019 in Regione Veneto" costituito con DGR 2 marzo 2020, n. 269;
Dato atto che le suddette linee di indirizzo costituiscono aggiornamento e integrazione delle "Linee di indirizzo Strutture residenziali extraospedaliere-Indicazioni per l'accoglienza di nuovi ospiti e l'accesso di familiari, visitatori e di altro personale esterno", costituenti allegato 3 dell'ordinanza n. 55 del 29.5.2020, con conseguente sostituzione integrale delle linee di indirizzo di cui alla predetta ordinanza con quelle elaborate come da punto precedente;
Visto il parere favorevole del Comitato Scientifico "COVID-2019 in Regione Veneto" costituito con DGR 2 marzo 2020, n. 269, rilasciato in data 22.6.2020;
Rilevato che il rapporto sull'andamento della situazione epidemiologica sul territorio regionale, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue modificazioni, inviato dal predetto Ministero della Salute in data 12 giugno 2020 e relativo alla settimana 8-14 Giugno 2020 (aggiornati al 16 giugno 2020 h 11:00), attesta, per quanto riguarda la valutazione relativa all'aumento di trasmissione ed attuale impatto di COVID-19 sui servizi assistenziali, un Rt minore di 1, pari esattamente a 0,69;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
ordina
- Strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere
La gestione delle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere per anziani, disabili, minori, dipendenze e salute mentale aventi sede nel territorio regionale, pubbliche o private, anche non accreditate, si svolge nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'allegato A) della presente ordinanza; (assistenza) (misure di cautela)
- Disposizioni finali
Le disposizioni di cui all'allegato A) hanno effetto dal 23 giugno 2020 e valgono fino a diversa ordinanza.
La violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.
L'accertamento compete agli organi di polizia di cui all'art. 13 della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: "Violazione ordinanze regionali Covid 19";
La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
È incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile-Unità Organizzativa Polizia Locale; Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia