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CONSOB, modificazioni e integrazioni del Regolamento Emittenti e del Regolamento Mercati in attuazione della normativa comunitaria

Dal sito istituzionale della CONSOB si ricava che, nel periodo intercorrente fra la metà di febbraio e la metà di giugno del 2009, la Commissione ha adottato due importanti delibere dirette a modificare ed a integrare il testo del Regolamento Emittenti (regolamento di attuazione del testo unico delle leggi in materia di intermediazione finanziaria - TUF concernente la disciplina degli emittenti), ovvero quello del Regolamento Mercati (regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina dei mercati), in conformità con le più recenti novità introdotte in tali materie dalla normativa comunitaria, e dalle relative norme legislative statali di attuazione.

La prima di tale delibere, in ordine di tempo, è la n. 16840 del 19 marzo 2009, pubblicata nel S.O. n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009.

Con tale delibera, appunto, vengono apportate una serie di modifiche e di integrazioni alle disposizioni del Regolamento Emittenti concernenti la particolare materia del prospetto relativo all’offerta pubblica o all’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato, al fine di adeguarne il contenuto a quanto previsto in tale materia dalla direttiva 2003/71/CE, e dal D.Lgs. n. 51/2007, attuativo di quest’ultima.

Merita fra l’altro rilevare al riguardo che, secondo quanto segnalato nello stesso «documento di consultazione» del 28 dicembre 2007, con tale delibera «sono state introdotte» nel Regolamento Emittenti anche «le disposizioni contenute nella Direttiva, non recepite nel TUF, che riguardano materie su cui il legislatore ha assegnato alla Consob competenze regolamentari». E ciò, evidentemente, in forza della previsione dell’art. 2 del TUF, secondo cui «la Banca d’Italia e la CONSOB esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie […]»

Una seconda delibera è la n. 16850 del 1° aprile 2009 (il sito non fornisce qui gli estremi della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Con tale delibera vengono modificate e integrate una serie di disposizioni sia del Regolamento Emittenti che del Regolamento Mercati in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n. 195/2007 recante «Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato».

Rispetto alle due delibere or ora richiamate, d’altro canto, un rilievo decisamente inferiore sembra rivestire un’ulteriore delibera modificativa e integrativa del Regolamento Emittenti adottata dalla CONSOB nel periodo considerato, la n. 16893 del 14 maggio 2009 (neppure qui il sito fornisce gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) .

Si tratta infatti di modificazioni e integrazioni assai limitate dal punto di vista quantitativo, una delle quali, in particolare destinata a risolvere alcuni dubbi inerenti all’interpretazione di una disposizione del regolamento in questione sollevati dagli operatori di mercato proprio a seguito dell’entrata in vigore della deliberazione n. 16850 testé richiamata.

Nei tre casi sopra indicati, d’altro canto, si è assistito ad un’applicazione alquanto diversificata della disciplina formale-procedurale dei provvedimenti della CONSOB «aventi natura regolamentare» dettata dall’art. 23 della L. n. 262/2005. Laddove si dispone, appunto, che tali atti «devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono»; che essi «sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori»; che, nella definizione del loro contenuto, si deve tener conto in ogni caso del principio di proporzionalità; e che, a tal fine, vengono consultati «gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori».

Orbene, secondo quanto è dato evincere dal sito della CONSOB, nel caso della delibera n. 16840 la consultazione degli interessati risulta essere stata effettuata non soltanto – come sopra accennato - mediante la consueta pubblicazione di un «documento di consultazione» (28 dicembre 2007), peraltro quanto mai ampio e articolato, ed il conseguente invio da parte degli interessati delle relative «osservazioni» (riportate in un documento del 6 marzo 2008), ma anche attraverso la pubblicazione di un documento di «Open hearing» (3 novembre 2008) con riguardo al tema specifico degli schemi di prospetto di OICR aperti e di prodotti finanziario-assicurativi, nonché l’invio da parte degli interessati delle relative «osservazioni» (documento del 26 novembre 2008). Degli «esiti della consultazione», poi, si è dato conto con notevole ampiezza in due diversi documenti: uno del 1° dicembre 2008, attinente al tema specifico delle offerte di acquisto e di vendita di strumenti finanziari effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione e da internalizzatori sistematici; l’altro del 30 marzo 2009, attinente a tutti gli altri temi oggetto delle modifiche regolamentari in questione. Documenti che d’altronde, unitamente quello iniziale «di consultazione», sembrano assolvere in termini del tutto esaustivi all’obbligo di motivazione, così come a quello di presentazione di una relazione illustrativa di accompagnamento dell’atto.

Nel caso della delibera n. 16850, invece, ci si è limitati alla pubblicazione di un «documento di consultazione» (7 luglio 2008), delle relative «osservazioni» degli interessati, nonché di un documento concernente gli «esiti della consultazione» (6 aprile 2009). Risultando peraltro anche qui, comunque, sia il primo che il secondo documento testé richiamati, in virtù della loro notevole ampiezza ed articolazione, del tutto sufficienti ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui sopra.

Nel caso della delibera n. 16893, infine, né dal sito della CONSOB né dalle premesse dell’atto è dato ricavare la benché minima traccia circa un’avvenuta consultazione degli interessati. Così come, del resto, fa difetto anche qualsiasi relazione illustrativa di accompagnamento.

Merita peraltro osservare, in proposito, che siffatte mancanze possono in qualche misura giustificarsi con l’estrema limitatezza contenutistica dell’atto normativo in questione, e paiono altresì almeno in parte compensate dall’elevato grado di specificità della motivazione del contenuto dell’atto medesimo risultante dalle relative premesse.

Né si trascuri d’altronde a quest’ultimo riguardo che, in ogni caso, la CONSOB non ha ancora avuto modo di adottare quel regolamento, al quale pur l’art. 23, comma 4, L. n. 262/2005, espressamente rinviava ai fini dell’«applicazione dei principi» da esso enunciati.

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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