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CONS. STATO, sez. VI, 31 marzo 2023, n. 3350

L'art. 8, comma 6, L. n. 36/2001 prevede che i comuni "possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico". La suddetta previsione non è in alcun modo suscettibile di giustificare il divieto di installazione di una stazione radio base in assenza di un regolamento comunale che identifichi "in modo specifico" i siti eventualmente ritenuti sensibili.
Nel caso di specie, non è rinvenibile alcun regolamento del Comune di Ceriale che imponga un divieto di installazione delle stazioni radio base entro una determinata distanza da taluni siti sensibili specificamente individuati.
L'assenza di una disposizione regolamentare in materia di eventuali distanze minime da siti sensibile rende illegittimo il diniego opposto dal comune.

CONS. STATO, sez. V, 9 marzo 2023, n. 2518

L’ordinanza sindacale non fa riferimento alcuno agli artt. 50, comma 3, e 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, né tanto meno a situazioni di turbativa dell’ordine e sicurezza pubblica. Per tali ragioni essa non può pertanto essere ricondotta alle attribuzioni del sindaco quale ufficiale di governo ai sensi delle medesime disposizioni.

CONS. STATO, sez. IV, 2 marzo 2023, n. 2208

Com’è noto le ordinanze di necessità ed urgenza presuppongono in generale, per costante giurisprudenza, che ci si trovi di fronte ad una situazione di pericolo non fronteggiabile con mezzi ordinari: per tutte, C.d.S. sez. IV 25 marzo 2022 n.2193 e sez. V 12 giugno 2017 n. 2847. Per quanto riguarda più specificamente il caso di specie, l’esercizio del relativo potere non è precluso dall’esistenza di una serie di rimedi tipici per far fronte alle situazioni di emergenza di una data specie, in particolare dai rimedi previsti dal d. lgs. 152/2006 in tema di abbandono di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, essendo del tutto possibile che nel caso concreto questi rimedi risultino inadeguati (in proposito, per tutte, C.d.S. sez. IV 26 giugno 2021 n.4802, in particolare al § XII 4.3, sez. IV 31 maggio 2021 n.4145, relativa proprio ad un caso di rifiuti abbandonati, e sez. IV 1 giugno 2021 n.4200, relativa ad un caso di compresenza, nello stesso sito, di una situazione di inquinamento e di una distinta situazione di abbandono di rifiuti).

CONS. STATO, sez. VI, 14 marzo 2023, n. 2665

Alla stregua del quadro normativo di riferimento, la pronuncia osserva, da un lato, che l'assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di TLC alle opere di urbanizzazione primaria implica la loro compatibilità, in via generale, con ogni destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale; dall'altro, che i criteri per la localizzazione, suscettibili di essere adottati dalle amministrazioni comunali, non possono essere adoperati quale misura, più o meno surrettizia, di tutela della popolazione da immissioni elettromagnetiche, che l'art. 4 L. n. 36 del 2001 riserva allo Stato.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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