Sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 28.6.2010, n. 4135
Di fronte all’adozione da parte del sindaco di una ordinanza contingibile ed urgente per impedire la collocazione di una stazione radio base, in attesa degli accertamenti di stabilità ritenuti necessari, a causa del rischio sismico gravante sul territorio interessato, la sesta sezione del Consiglio di Stato ribadisce che la potestà del sindaco di adottare provvedimenti cosiddetti “contingibili ed urgenti” – a norma del citato art. 54 d.lg. n. 267/2000 – può essere esercitata solo al fine di affrontare situazioni a carattere straordinario ed imprevedibile, in rapporto alle quali non sia possibile utilizzare gli ordinari strumenti, approntati dall’ordinamento giuridico (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. V, 11.12.2007, n. 6366, 8.5.2007, n. 2109; Cons. St., sez. VI, 5.4.2007, n. 1551). Tali situazioni – spesso individuate in corrispondenza di calamità naturali, catastrofi ed altri grandi eventi in grado di compromettere, in assenza di misure eccezionali, la vita e i beni dei cittadini, ovvero gli insediamenti e l’ambiente – non risultano in alcun modo ravvisabili nella mera sussistenza di rischio sismico, a cui il legislatore abbia già collegato ordinarie misure di prevenzione e tecniche costruttive ben precise; anche eventuali carenze documentali al riguardo – ove non collegate a specifiche e puntualmente documentate carenze strutturali, cui fossero collegabili situazioni di pericolo imminente (meramente enunciate, senza alcun principio di prova, nel caso di specie) – non potevano che essere ricomposte all’interno del procedimento unitario, previsto per le installazioni in questione dal codice delle comunicazioni elettroniche.
Link al testo