Fonti dell'Unione europea

Rubriche

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 6 ottobre 2023, n. 5440

Il provvedimento impugnato si qualifica, nel richiamo all’art. 54 TUEL, come ordinanza contingibile e urgente, misura extra ordinem e di chiusura prevista nei casi in cui sia necessario provvedere senza indugio nella ricorrenza di casi non normati ovvero caratterizzati da imprevista urgenza.
L’art. 54 del TUEL, in particolare, consente al sindaco, quale ufficiale del Governo, di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Al riguardo, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato, le ordinanze contingibili e urgenti richiedono, quali presupposti, la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica e privata incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, la provvisorietà e temporaneità dei loro effetti, la proporzionalità complessiva dei provvedimenti nel rapporto tra il pericolo che si intende fronteggiare e il contenuto della misura imposta, che non deve esorbitare dal minimo esigibile per scongiurare il pericolo.

CONS. STATO, sez. V, 13 settembre 2023, n. 8297
Secondo la costante giurisprudenza in materia (ex multis Cons. Stato sez. V, 02/05/2023, n. 4459; Cons. Stato, sez. II, 11/07/2020, n. 4474; conforme, III, 29/05 2015, n. 2697) i presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente risiedono nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché nella provvisorietà e temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.

CASS. CIVILE, sez. trib., 20 luglio 2023, n. 21826

È opportuno evidenziare che, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di un regolamento o di una Delib. comunale o regionale, è necessario, in virtù del principio di specificità del ricorso stesso ex art. 366 c.p.c., che il testo di detti atti sia interamente trascritto o allegato, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio iura novit curia, e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti o delle delibere tra i doveri del giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti (cfr. Cass. 14 ottobre 2016, n. 20778; Cass., sez. trib., 14 ottobre 2016, n. 20779; Cass. n. 12547/2016, n. 2014/1391, n. 12786/2006, n. 2006/18661).

 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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