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Sentenza n. 200/2012 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 20/07/2012 - Pubblicazione in G.U. 25/07/2012

Motivi della segnalazione

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'articolo 3 del d.l. n. 138 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, disposizione che prevedeva l'abrogazione, allo scadere di un termine predefinito (30 settembre 2012) di tutte le disposizioni statali incompatibili con il principio espresso nel primo comma dello stesso articolo secondo il quale «l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge». Essa perviene a tale esito in considerazione del tenore normativo dell'art. 3, comma 1: proprio perché quest'ultimo contiene disposizioni di principio, e non prescrizioni di carattere specifico e puntuale, "la soppressione generalizzata delle normative statali incompatibili con la disposizione appare indeterminata e potenzialmente invasiva delle competenze legislative regionali".

Sentenza n. 272/2011 - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 21/10/2011 - Pubblicazione in G. U. 26/10/2011

Motivi della segnalazione

Nel giudizio in epigrafe la Corte costituzionale ha ritenuto fondato il ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2010, n. 54 (Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva), per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. Tale disposizione, infatti, nel prevedere spese necessarie per attuare nuovi interventi nel comprensorio sciistico di Scanno, quantificate fino ad un massimo di un milione di euro, nulla dispone riguardo alla loro copertura.

Sentenza n. 271/2011 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 21/10/2011 Pubblicazione in G. U. 26/10/2011

Motivi della segnalazione

Nel giudizio in epigrafe, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

Sentenza 272/2011 - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 21/10/2011 - Pubblicazione in G. U. 26/10/2011

Motivi della segnalazione

Nel giudizio in epigrafe la Corte costituzionale ha ritenuto fondato il ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2010, n. 54 (Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva), per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. Tale disposizione, infatti, nel prevedere spese necessarie per attuare nuovi interventi nel comprensorio sciistico di Scanno, quantificate fino ad un massimo di un milione di euro, nulla dispone riguardo alla loro copertura.

Sentenza 271/2011 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 21/10/2011 Pubblicazione in G. U. 26/10/2011

Motivi della segnalazione

Nel giudizio in epigrafe, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8),

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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