- Erik Longo
- Giurisprudenza costituzionale
Abrogazione automatica e generalizzata delle norme statali incompatibili con principio stabilito dal legislatore statale: sua indeterminatezza e conseguente illegittimità per violazione delle competenze legislative regionali (3/2012)
Sentenza n. 200/2012 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 20/07/2012 - Pubblicazione in G.U. 25/07/2012
Motivi della segnalazione
La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'articolo 3 del d.l. n. 138 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, disposizione che prevedeva l'abrogazione, allo scadere di un termine predefinito (30 settembre 2012) di tutte le disposizioni statali incompatibili con il principio espresso nel primo comma dello stesso articolo secondo il quale «l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge». Essa perviene a tale esito in considerazione del tenore normativo dell'art. 3, comma 1: proprio perché quest'ultimo contiene disposizioni di principio, e non prescrizioni di carattere specifico e puntuale, "la soppressione generalizzata delle normative statali incompatibili con la disposizione appare indeterminata e potenzialmente invasiva delle competenze legislative regionali".