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Com’è noto, abbiamo un (non invidiabile) primato, e cioè due diversi “manuali” per la redazione delle leggi: Camera, Senato e Presidenza del Consiglio seguono le “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi” del maggio 2001, mentre Regioni e Province autonome seguono le “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi”, manuale promosso dalla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome, con il supporto scientifico dell’OLI (Osservatorio legislativo interregionale), del dicembre 2007.

Nel 2007 questo non invidiabile primato ha rischiato di essere cancellato, perché un accordo (in sede di Conferenza unificata) del 29 marzo tra Governo, Regioni e autonomie locali prevedeva all’art. 14 l’impegno dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome ad unificare i manuali statali e regionali in materia di drafting di testi normativi.  

Il nuovo regolamento della Consob in materia di crowdfunding

Con la delibera n. 22720 del 1° giugno 2023 la Consob, sentita la Banca d’Italia, ha adottato il “Regolamento in materia di servizi di crowdfunding in attuazione del Regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori di servizi di crowdfunding alle imprese e degli articoli 4-sexies.1 e 100-ter del Tuf”.

L’adozione della delibera in questione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 10 giugno 2023, n. 134, fa seguito a una pubblica consultazione con il mercato che si è svolta dal 2 al 17 marzo 2023 (la Relazione illustrativa contenente gli esiti della consultazione è disponibile nella sezione del sito internet della Consob dedicata alle consultazioni concluse, https://www.consob.it/web/area- pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_concluse).

In tal modo la Consob ha concluso, per quanto di propria competenza, il processo di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503 e alla direttiva (UE) 2020/1504, che hanno introdotto un regime normativo unico a livello europeo per i prestatori europei di servizi di crowdfunding per le imprese.

 Il nuovo regolamento della Banca d’Italia in materia di vigilanza sulle SIM

1. Lo scorso gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 10 del 13 gennaio 2023) il provvedimento della Banca d’Italia del 23 dicembre 2022, recante il “Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM”, che recepisce le novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2019/2034 in materia di vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (IFD), nonché dal Regolamento (UE) 2019/2033 in materia di requisiti prudenziali delle imprese di investimento (IFR).

In pari data, ed al fine di completare il recepimento della richiamata normativa europea, è stato pubblicato anche il provvedimento della Banca d’Italia del 23 dicembre 2022,  “Atto di modifica del regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF”, modificativo, appunto del regolamento della Banca d’Italia del 5 dicembre 2019, laddova si disciplina in particolare il governo societario, la remunerazione e i controlli interni nella prestazione di servizi e attività di investimento.                      

Il primo dei due atti normativi in questione è stato adottato sentita la Consob, il secondo in parte sentita la Consob ed in parte d’intesa con la medesima.

1. Con la sentenza del 6 ottobre 2023, n. 14973, Il Tribunale amministrativo del Lazio, Sezione Seconda Stralcio, con riferimento alla disciplina delle regole di comportamento delle imprese di assicurazione, ha ribadito il principio dell’ammissibilità dell’eterointegrazione delle norme primarie, non risultando sempre necessaria l’emanazione di relative norme di attuazione. Principio che, del resto, era stato già affermato con la sentenza del TAR Lazio, sez. II ter, n. 1598/2018 (a suo tempo schedata nel n. 2/2018 di questa Rivista), successivamente confermata dal Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 5468/2020 (a suo tempo schedata nel n. 3/2020 di questa Rivista).

Con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte costituzionale è entrata nel dibattito susseguente alla sentenza cd. Lexitor della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (decisione dell’11 settembre 2019 in causa C-383/1, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE), prendendo nettamente posizione - in senso contrario a quanto previsto dal legislatore nazionale - sulla delicata questione del regime temporale degli effetti della decisione europea.

La complessità della vicenda impone una sia pur sintetica illustrazione dei suoi snodi fondamentali.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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