Fonti internazionali

Rubriche

XVIII leg., A.S., res. int., seduta del 7 settembre 2021, p. 1 ss.

Motivo della segnalazione

Nel corso della seduta del 7 settembre 2021, la 14a Commissione permanente del Senato “Politiche dell’Unione europea” ha concluso l’esame, ai sensi dell’art. 35, c. 1 Reg. Sen., e per gli effetti di cui all’art. 50, c. 2 Reg. Sen., dell’Atto su “Le possibili iniziative legislative della Commissione europea sulla delimitazione del territorio doganale dell’Unione europea”.
Nell’ambito di tale esame, anche su sollecitazione del Consiglio regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, e con il parere favorevole del Governo, la Commissione ha deciso di proporre una modifica dell’art. 4 del regolamento (UE) n. 952/2013. L’intervento prospettato mira a mutare l’attuale status doganale del Porto Libero di Trieste da «regime di zona franca europea» a quello di «luogo escluso dal territorio doganale dell’UE». A tale scopo ha attivato la procedura di Dialogo politico ai sensi dell’art. 7 della legge n. 24 del 2012, adottando un’apposita risoluzione (Doc. XXIV, n. 51).

 

Aggiornato al 10.11.2020

  1. Regolamento POG

E’ stato adottato dall’Istituto il Regolamento n. 45 del 4 agosto 2020[1], recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - e successive modifiche e integrazioni.

La disciplina normativa della materia nasce dalla direttiva (UE) 2016/97 (Insurance Distribution Directive, cd. IDD) che, nell’ambito di un ampio intervento di refusione (quindi di modifica, integrazione e sostituzione) della precedente direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa (Insurance Mediation Directive, cd IMD), ha, fra l’altro, ritenuto opportuno introdurre la necessità di adottare un “processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo o per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti” (art. 25).

Aggiornato al 30.09.2020

  1. Modifiche al Regolamento intermediari relativamente agli obblighi di informazione e alle norme di comportamento per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, in recepimento della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD)

In data 29 luglio 2020, la Consob ha approvato la delibera n. 21466 con la quale ha apportato al Regolamento intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, le modifiche necessarie ai fini del recepimento a livello domestico alla Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (“IDD”) (la Relazione illustrativa contenente gli esiti della consultazione, svoltasi tra il 23 settembre e il 15 novembre 2019, è disponibile nella sezione del sito della Consob dedicata alle consultazioni concluse, mentre la delibera è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 201, del 12 agosto 2020).

L’IDD è una direttiva di armonizzazione minima, volta a ravvicinare le disposizioni nazionali degli Stati membri concernenti l’avvio e lo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa dei prodotti assicurativi. La direttiva attribuisce agli Stati membri la facoltà di prevedere requisiti più rigorosi, sia con riguardo alla disciplina applicabile alla distribuzione della generalità dei prodotti assicurativi, sia in relazione alla disciplina specifica della distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi (“IBIP”).

In ambito domestico, l’attuazione dell’IDD sul piano della normativa primaria è avvenuta tramite il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, che ha modificato e integrato il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), e il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private, “CAP”).

Aggiornato al 30.06.2020

Rubrica a cura di Giusto Puccini

Scheda di Michele Cossa

 

  1. La Pandemia da COVID-19 e gli interventi a livello sovranazionale e nazionale delle Autorità del settore bancario

Il periodo di riferimento è stato caratterizzato da numerosi interventi delle Autorità del settore bancario – ai vari livelli, sovranazionale e nazionale, in cui si articola ormai la regolazione e la vigilanza del settore – destinati a fronteggiare tempestivamente ed efficacemente le conseguenze della pandemia da COVID-19. Il progressivo diffondersi del contagio, infatti, unito a misure pubbliche di rigore senza precedenti, adottate dalla gran parte degli Stati, ha evidenziato sin da subito la necessità di agire senza ritardo al fine di contenere le refluenze negative sull’economia e, nello specifico, sul sistema bancario e finanziario.

Aggiornato al 10.11.2020

  1. La decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea in tema di riforma delle banche popolari.

La Corte di Giustizia UE, con decisione del 16 luglio 2020, in causa C-686/16, si è pronunziata sulla questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza della VI sezione del 26.10.2018, n. 6129, nell’ambito dei giudizi connessi alla riforma delle banche popolari, avviata con d.l. n. 3/2015 (conv. con l. n. 33/2015).

La riforma delle banche popolari, per il tramite dell’impugnativa delle disposizioni attuative della Banca d’Italia, è stata portata all’attenzione del Giudice amministrativo con tre ricorsi, che ne avversavano diversi profili e ne lamentavano la contrarietà a parametri unionali e costituzionali.

Il Consiglio di Stato, adito dopo la reiezione dei ricorsi da parte del TAR Lazio, ha dapprima sollevato questione di costituzionalità, decisa con la sentenza della Corte costituzionale n. 99/2018.; dopodiché, ritenuti sussistenti comunque possibili profili di frizione con la normativa dell’Unione Europea, ha sollevato cinque questioni pregiudiziali ex art. 267 TFUE.

Per comodità espositiva, stanti la complessità della questione e l’estrema articolazione della vicenda, possiamo distinguere le questioni vagliate dalla Prima Sezione della Corte di Giustizia in due gruppi.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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