Fonti delle Regioni ordinarie

Il “Testo unico” in materia in materia di orientamento, formazione professionale e lavoro della Regione Piemonte (1/2024)

Il Consiglio regionale del Piemonte ha provveduto, con legge 24 novembre 2023 n. 32, al riordino in un unico testo legislativo di tutte le disposizioni regionali relative al sistema della formazione professionale, del lavoro e dell’orientamento permanente, integrando – in una visione unitaria – le politiche regionali afferenti allo sviluppo e alla certificazione delle competenze professionali, all’orientamento, all’incremento dell’occupazione e all’inclusione socio-lavorativa.

L’intervento normativo organico in parola, definito “Testo unico” nel comunicato del Consiglio regionale[1], mira quindi a definire, attraverso una considerevole attività di semplificazione normativa operata mediante accorpamento e abrogazione integrale di undici leggi regionali e parziale di alcune leggi non settoriali, il nuovo sistema integrato delle politiche e dei servizi nelle materie de quibus.

Il provvedimento legislativo, che ha ricevuto il parere favorevole del CAL[2] e si pone, nelle intenzioni del legislatore, in coerenza con la riforma delle politiche attive e della formazione professionale avviata con il PNRR nonché con la nuova programmazione dei fondi strutturali europei (2021-2027), persegue gli obiettivi di una maggiore efficacia della governance delle politiche e dei servizi di formazione professionale, orientamento permanente e lavoro; di adeguamento della normativa regionale alle leggi quadro nazionali che disciplinano la materia; di semplificazione dei processi attuativi; di potenziamento dell’integrazione tra attori pubblici e privati; oltre al complessivo miglioramento della qualità dei servizi[3].

Il testo normativo approvato dal Consiglio regionale si presenta articolato in cinque titoli, dieci capi e sessantaquattro articoli.

In particolare, il titolo I (“Disposizioni generali”, artt. da 1 a 3), stabilisce l’oggetto e le finalità, nonché i principi e criteri generali della legge e il campo di applicazione soggettivo della stessa; mentre, il titolo II (“Programmazione e attuazione delle politiche”, artt. da 4 a 16), definisce le funzioni della Regione, le politiche perseguite e la programmazione dei servizi e delle attività in coerenza con il quadro strategico triennale del sistema dell’orientamento permanente e della formazione professionale. La descrizione dell’assetto istituzionale e dei servizi è contenuta nel titolo III (artt. da 17 a 51). Il titolo IV (artt. da 52 a 59), invece, disciplina la qualificazione del sistema degli operatori, degli standard formativi e della certificazione delle competenze e della qualificazione del sistema delle imprese.

L’articolato normativo si chiude con il titolo V (artt. da 60 a 64) che contiene l’indicazione delle disposizioni finali, la clausola valutativa, la norma finanziaria, le disposizioni transitorie, le abrogazioni e una norma finale (art. 64) dedicata alla notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato.

La legge attribuisce, inoltre, alla Giunta regionale la competenza relativa all’adozione di una serie di provvedimenti attuativi quali la definizione del nuovo sistema di accreditamento degli operatori della formazione e dell’orientamento professionale; l’approvazione del quadro strategico triennale delle politiche dell’orientamento, lavoro e formazione professionale e relativi atti di indirizzo; la definizione di indirizzi per la costruzione di sedi di partenariato a livello territoriale.

Non è questa la sede per poter indagare il merito delle singole e variegate disposizioni della l.r. n. 32/2023, rispetto alle quali ci si limita qui a segnalare che il Consiglio dei ministri, in data 25 gennaio u.s., ha deliberato di non impugnare il provvedimento normativo de quo[4].

Tuttavia, appare apprezzabile, sul piano della tecnica legislativa, la scelta del legislatore piemontese di procedere alla riorganizzazione della disciplina mediante la redazione de facto di un testo unico che, sostanziandosi nella transizione da una pluralità di fonti ad una fonte unica o unitaria, appare idoneo a contribuire all’affermazione – di riconosciuto valore costituzionale (Corte. Cost., sent. nn. 384 del 1994, 94 e 153 del 1995) – della certezza del diritto [Malo, 1996; Cheli, 1973; Carlassare, 1961], oltreché ad una complessiva semplificazione del sistema delle fonti normative a livello regionale.

 

[1] Cfr. Comunicato stampa del Consiglio regionale del Piemonte del 14 novembre 2023, consultabile al seguente link: https://www.cr.piemonte.it/cms/articoli/comunicati-stampa/formazione-e-lavoro-approvato-il-testo-unico

[2] Invero, il parere favorevole del CAL, espresso all’unanimità dei presenti, era condizionato al recepimento di alcune proposte emendative e di alcune osservazioni presentate dagli enti locali.

[3] Tali obiettivi risultano espressamente indicati nella relazione illustrativa del disegno di legge regionale 25 luglio 2022, n. 218.

[4] Cfr. Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2024 n. 66.

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