1. Con le leggi regionali 21 maggio 2024, n. 3 (Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 8 in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale 24 gennaio 2024, n. 39) e 14 giugno 2024, n. 4 (Abrogazione della legge regionale 31 dicembre 2022, n. 27 e della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 9. Abrogazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 19 settembre 2023, n. 4), Regione Molise interviene a diverso titolo sulle leggi di approvazione dei Rendiconti regionali relativi agli anni 2020, 2021 e 2022. I due provvedimenti legislativi sono consequenziali a due pronunce della Corte costituzionale – la sentenza n. 39/2024 e la sentenza n. 58/2024 – le quali originano da due questioni di legittimità in via incidentale sollevate, rispettivamente, dalla Corte dei Conti e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Entrambi i giudizi si risolvono con una dichiarazione di illegittimità per contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici: nel primo caso, l’illegittimità investe solo alcuni articoli della legge che approva il Rendiconto generale 2020 e di quella che approva l’Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 (l.r. n. 6/2021 e l.r. n. 7/2021); nel secondo riguarda l’intera legge regionale 31 dicembre 2022, n. 27 (Rendiconto generale 2021). Per cercare di ricostruire brevemente i principali profili di rilevanza delle due leggi regionali, può essere utile operare un percorso inverso che segue la scansione temporale degli eventi, utilizzando come punto di partenza le decisioni della Corte costituzionale, per arrivare solo in un secondo momento alle leggi regionali che ne sono derivate. Queste ultime sono infatti successive poiché frutto di un adeguamento resosi necessario dalle dichiarazioni di illegittimità.
2. Cominciando dalla sentenza n. 34/2024, essa ha avuto ad oggetto il Rendiconto generale 2020 e l’Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 e trova il suo impulso nell’ordinanza di rimessione trasmessa dalla Corte dei conti. Segnatamente, quest’ultima – nel corso del giudizio di parificazione del Rendiconto l’esercizio 2021 – rilevava che il mancato adeguamento agli accertamenti di cui alla decisione n. 80/2021/PARI (relativa al giudizio di parificazione del Rendiconto per l’esercizio 2020) si era riverberato sulla l.r. n. 6/2021, ossia quella relativa al Rendiconto 2021, la quale infatti non conteneva misure correttive sufficienti e finanche presentava un saldo negativo iniziale sottostimato. La legge regionale era considerata illegittima dalla rimettente in forza di un richiamo a due precedenti sentenze (le nn. 184/2022 e 39/2014) attraverso le quali la Corte costituzionale ha affermato come la legge di approvazione del rendiconto che non tenga in considerazione quanto contenuto nella decisione di parifica si connota come costituzionalmente viziata. Quanto al secondo provvedimento impugnato, l’Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 (l.r. n. 7/2021), le ragioni dell’asserita illegittimità risiedevano nel fatto che l’approvazione del rendiconto in contrasto con la reale situazione finanziaria ed economico-patrimoniale della Regione al 31 dicembre 2020, in ragione della marcata sottovalutazione del cospicuo disavanzo, non avrebbe consentito una corretta attività di programmazione di bilancio per il successivo esercizio 2021 (cfr. Considerato in diritto 1.1, C. cost. n. 34/2024).
3. I giudici costituzionali ritenevano fondate le censure, «poiché si riflettono in una violazione dei principi costituzionali posti a tutela dell’equilibrio dei bilanci, dell’obbligo di copertura delle leggi di spesa e della sana gestione finanziaria, attraverso la lesione di regole contabili contenute nel d.lgs. n. 118/2011, in particolare relative alla composizione del disavanzo, alla registrazione dei residui attivi e passivi ultradecennali e alla indebita espansione della capacità di spesa dell’ente» (Considerato in diritto 5, C. cost. n. 34/2024). In aggiunta alla violazione del citato art. 117, co. 2 lett. e) Cost., la Corte rilevava la violazione dell’art. 81, co. 3 Cost., nonché degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 118 del 2011. L’illegittimità di entrambi i provvedimenti impugnati trovava quindi giustificazione nel fatto che «l’erronea applicazione dei principi contabili e il conseguente pregiudizio arrecato alla correttezza e all’attendibilità dei valori assunti a riferimento per la costruzione del rendiconto 2020» risultavano, «a loro volta, lesivi degli equilibri degli esercizi successivi in ragione del principio di continuità tra gli esercizi finanziari» (Cfr. Considerato in diritto 5.3, sent. 34/2024). Ne derivava che i vizi di legittimità della l.r. n. 6/2021 si riverberavano a cascata sia sulla legge regionale di programmazione di bilancio dell’esercizio successivo (l.r. n. 8/2022), sia sulla legge di assestamento dell’esercizio 2021 (l.r. n. 7/2021).
4. A circa un mese dal deposito della summenzionata decisione della Corte, avvenuto l’11 marzo 2024, seguiva un ulteriore giudizio di legittimità sempre avente ad oggetto il rendiconto della Regione Molise. Ed infatti con la sentenza n. 58/2024, depositata il 18 aprile 2024, la Corte costituzionale tornava a pronunciarsi sulla legge per l’approvazione del rendiconto molisano, pur se con riferimento al rendiconto dell’anno successivo a quello oggetto della sentenza n. 34, ossia il rendiconto generale 2021 (l.r. n. 27/2022).
La questione veniva questa volta sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, il quale lamentava la violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui all’art. 117 co. 2, lett. e) Cost. Pare opportuno dar conto del fatto che, in quest’occasione, Regione Molise non si costituiva in giudizio. Sul piano del merito, similarmente a quanto sostenuto dalla Corte dei Conti nel ricorso da cui prendeva le mosse la prima sentenza, l’Avvocatura generale dello Stato sosteneva che la legge regionale impugnata presentasse una sottostima del disavanzo, creando un illegittimo ampliamento della capacità di spesa dell’ente nell’esercizio che era in grado di proiettarsi sull’esercizio successivo. Veniva infatti altresì citata la l.r. n. 9/2022 (Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2022-2024) che mostrava un «disavanzo da ripianare gravemente sottostimato» (Considerato in diritto 3.1, C. cost. n. 58/2024).
Anche in questo caso la Corte costituzionale si pronunciava nel senso della fondatezza del ricorso, dichiarando l’illegittimità della legge impugnata (l.r. n. 27/2022).
In tal senso, i giudici costituzionali richiamavano la precedente decisione (sent. n. 34/2024), riconoscendo che le irregolarità già accertate nel Rendiconto 2020 si riflettevano sulla legge regionale di approvazione del rendiconto dell’anno successivo, traducendosi in «un risultato di amministrazione inferiore a quello effettivo, in ragione della mancata adozione, in sede di assestamento del bilancio, di adeguate misure volte a rappresentare in maniera corretta il disavanzo da ripianare» (Considerato in diritto 4, C. cost. n. 58/2024). Da ultimo, nonostante la sopravvenienza della l.r. n. 4/2023 nelle more del giudizio, diretta a modificare le leggi per l’approvazione del Rendiconto 2019 e del Rendiconto 2021, la Corte costituzionale escludeva la cessazione della materia del contendere. Ciò in ragione del fatto che, nonostante la legge regionale di modifica appena citata rettificasse le risultanze contabili relative al Rendiconto 2021, la legge impugnata – rilevavano i giudici – era rimasta in vigore «per un tempo sufficiente a produrre effetti sull’intero ciclo di bilancio» (Considerato in diritto 3.1, C. cost. n. 58/2024).
5. Diviene a questo punto interessante tornare alle due leggi regionali sopra richiamate, ambedue successive alle sentenze della Corte costituzionale in quanto adottate rispettivamente il 21 maggio 2024 e il 14 giugno 2024.
In risposta alla prima decisione, Regione Molise procedeva all’approvazione della legge regionale 21 maggio 2024, n. 3, al fine di modificare la l.r. n. 6/2021 (Rendiconto 2020), emendando l’errata determinazione del saldo di amministrazione al 31 dicembre 2020 conformemente ai rilievi formulati dalla Corte dei conti, nonché conteggiando i residui attivi ultradecennali – rispetto ai quali la Corte costituzionale rilevava la non sussistenza di ragioni per il loro mantenimento – nell’accantonamento nel FCDE (Fondo Crediti di dubbia esigibilità). La presente legge “salvava” così il Rendiconto 2020 e si traduceva – nella sostanza – in un provvedimento sintetico di rettifica delle somme indicate a titolo di residui attivi, di risultato di amministrazione e di articolazione dell’attivo.
Seguiva, poco dopo, la legge regionale 14 giugno 2024, n. 4 che ha abrogato, nella sua interezza, la legge per l’approvazione del Rendiconto 2021 (l.r. n. 27/2022) – dichiarata illegittima dalla Corte nella sent. n. 58/2024 – legge che approva il Rendiconto 2022 (l.r. n. 9/2023), nonché gli artt. 2 e 3 della l.r. n. 4/2023 di modifica dei Rendiconti 2019 e 2021 (i due articoli abrogati sono relativi al solo Rendiconto 2021), citata nella sent. n. 58 come jus superveniens non in grado di portare alla cessazione della materia del contendere.
La scelta di abrogare la legge per l’approvazione del Rendiconto 2022 appare ragionevole considerato il principio di continuità tra gli esercizi finanziari, richiamato anche nella motivazione della sent. n. 58, e tale per cui esiste un imprescindibile riflesso negli esercizi successivi della sottostima del dato contabile dell’ente, che risulta in grado di condizionare la gestione finanziaria e di ampliare indebitamente la spesa negli anni successivi. Diversamente, la scelta di abrogare una legge dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, in particolare ci si riferisce alla l.r. n. 27/2022 sul Rendiconto 2021, presenta degli elementi d’interesse. Non paiono infatti del tutto chiare le motivazioni alla base della scelta, considerati gli effetti delle sentenze di accoglimento della Corte, vale a dire erga omnes e retroattive, e dello strumento dell’abrogazione, erga omnes ed ex nunc, posto che la legge sul Rendiconto 2021 era già stata espunta dall’ordinamento a seguito del pronunciamento dei giudizi costituzionali. Ciò detto, e per concludere, risale alla seduta del 12 luglio 2024, l’esame consiliare della proposta di legge n. 35 della Giunta regionale concernente “Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021”, diretta a risanare – sulla falsariga di quanto avvenuto per il Rendiconto 2020 – le risultanze contabili viziate. La proposta di legge ha visto la sua approvazione con 10 voti favoli e 6 contrari[1].
[1] Cfr. Comunicato stampa n. 111 del 12 luglio 2024 - Seduta n. 17, disponibile al seguente link: https://consiglio.regione.molise.it/node/25651. Si segnala che, allo stato, non risulta ancora disponibile la documentazione relativa alla proposta di legge.