Le misure sulla rigenerazione urbana sono contenute nel Testo che ha proceduto a unificare i disegni di legge A.S. n. 1131, 985, 970, 1302, 1943, 1981[1].
Il testo unificato sulla rigenerazione urbana inizialmente discusso dal Senato della Repubblica nel corso della XVIII legislatura è il frutto di un procedimento piuttosto articolato che è stato avviato con la presentazione, nel giugno 2019, del disegno di legge A.S. n. 1131 (misure per la rigenerazione urbana).
Il testo unificato si compone di 27 articoli e si focalizza su alcune problematiche di importanza cruciale quali la riqualificazione degli spazi urbani, la salvaguardia del territorio e la tutela del paesaggio.
Il tema della rigenerazione urbana è emerso in numerosi interventi legislativi di recente approvazione in materia di edilizia e di governo del territorio, con le ultime leggi di bilancio a partire dal 2019 (l. 145/18), sino al 2020 (l. 160/19) e 2021 (l. 178/20), e con misure contenute in diversi decreti legge, volte al rinnovo e all'introduzione di agevolazioni fiscali a favore del patrimonio immobiliare privato, alla riqualificazione urbana, nonché con recenti modifiche del Testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001).
Diverse disposizioni del d.l. 32/2019, “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, convertito con modificazioni dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, sono poi intervenute sul tema della città, volte a favorire la rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate, la riduzione del consumo di suolo, lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente.
Nell'ambito delle attività della corrente legislatura in materia, è opportuno ricordare che con la delibera 23 marzo 2023 la Camera dei deputati ha proceduto all’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, volta, in particolare, alla verifica dello stato del degrado e del disagio delle città e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, con particolare riferimento alla diversa struttura urbanistica e alla densità spaziale delle periferie, alla composizione sociale della popolazione dei quartieri periferici, alle realtà produttive presenti nei territori delle periferie e ai tassi di occupazione e disoccupazione e di lavoro precario, alle forme di marginalità e di esclusione sociale.
Il comma 1 dell’art. 1 del disegno di legge prevede che, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione e della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'ambito della normativa nazionale in materia di governo del territorio, sia individuato nella rigenerazione urbana lo strumento fondamentale di trasformazione, sviluppo e governo del territorio senza consumo di suolo con una serie di obiettivi.
Nell’art. 2 del disegno di legge sono incluse alcune definizioni quali quelle di ambiti urbani e rigenerazione urbana.
Gli “ambiti urbani” sono definiti quali “aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi”; mentre per “rigenerazione urbana” si intende “un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo, e secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la de impermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana”.
Rispetto all’articolato di legge occorre fare riferimento ad alcune disposizioni che intendiamo segnalare.
Si pensi all’articolo 3, rubricato “Cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana”, che prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana composta da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.
Le finalità della Cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana sono previste dal comma 2 dell’art. 3 che include la realizzazione degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana; il coordinamento della normativa nazionale e regionale e degli strumenti di intervento in materia di rigenerazione urbana; l’incentivazione del corretto utilizzo dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana e la realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana (di cui all'articolo 10); l’apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, anche del terzo settore, per processi di coprogettazione, alla realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati; il supporto tecnico alle regioni e agli enti locali che intendono avviare rispettivamente progetti e piani di rigenerazione urbana in tutte le fasi; lo svolgimento di attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana.
L’articolo 5 istituisce il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana.
Il comma 1 prevede esso sia istituito - a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040.
In base al comma 2, le risorse del Fondo sono destinate annualmente alle seguenti finalità: al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi del capo IV; al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana; al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana selezionati; al finanziamento delle spese per la demolizione delle ‘opere incongrue’, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione; alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati; all’assegnazione di contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall’applicazione degli esoneri o dalla riduzione degli oneri di urbanizzazione.
Si segnala che la disposizione non reca l’indicazione di percentuali per la destinazione delle risorse, né criteri di priorità tra quelli di assegnazione elencati nelle lettere a)-g). Il successivo articolo, infatti, nel rinviare a un D.M. di ripartizione, fa riferimento alla proporzionalità della ripartizione “alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma”.
L’articolo 13 reca misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici. Il comma 1 dispone che il Piano comunale di rigenerazione urbana del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico è approvato dal Comune d’intesa con le competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio.
L’acquisizione dell’intesa determina l’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di rigenerazione urbana attuativi del Piano; restano comunque sottoposti al parere ministeriale gli interventi nelle aree sottoposte alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Il testo della disposizione in esame, al comma 1, fa riferimento agli agglomerati urbani di valore storico “di cui all’articolo 2, comma 1, lettera l)”.
In base al comma 2, il Piano di cui al comma 1 ha la seguenti finalità di tutela: a) l’identità culturale e naturale dei luoghi; b) il carattere d’insieme degli aggregati edilizi dal punto di vista statico-strutturale, tipologico e morfologico, degli elementi costruttivi e della tradizione degli organismi architettonici; c) i luoghi aperti, la trama viaria storica e i relativi elementi costruttivi; d) il carattere storico, ambientale e documentale dell'insediamento.
In base al comma 3, il Piano di cui al comma 1 è diretto a favorire:
- l’uso sociale dei luoghi;
- il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;
- il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.
Il comma 4 stabilisce che, ad integrazione della documentazione di cui all’articolo 12, comma 2, le proposte d’intervento che ricomprendono interventi di rigenerazione urbana su aree urbanizzate del centro storico devono prevedere i seguenti aspetti informativi:
- l’indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, ai fini della loro conservazione dal punto di vista storico e architettonico;
- l’indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili non di interesse storico, ai fini della loro integrazione architettonica nel contesto del centro storico;
- l’indicazione delle proposte progettuali per il reinsediamento di attività produttive e commerciali nel centro storico.
Questa normativa, in sintesi, propone una interazione razionalizzata con le norme a tutela dei beni culturali, del paesaggio, del patrimonio edilizio pubblico e con la normativa in materia di turismo adottata a livello nazionale e regionale.
Il testo infatti risulta ricco di rinvii a tali discipline di settori specifici e, una volta entrato in vigore, richiederà rilevanti interventi di di interpretazione sistematica al fine di raggiungere gli obiettivi e le finalità dichiarate.
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[1] Su questo si veda il dossier n. 370 del marzo 2021, reperibile alla pagina web https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01210063.pdf.