Qualità della normazione

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CONS. STATO, sez. II, 20 dicembre 2021, n. 8438

Il potere di ordinanza del Sindaco, che ha il suo più remoto antecedente nell'art. 153 del r.d. n. 148 del 1915, è legato ai caratteri dell'eccezionalità e dell'urgenza, per come delineati dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale. Il suo esercizio presuppone cioè il dover fronteggiare situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, perché solo tale contesto consente di giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, fermo restando il rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

CONS. STATO, sez. IV, 06 aprile 2022, n. 2551

L'ordinanza s'appalesa legittima in quanto (i) necessitata dalla persistenza della situazione eccezionale (pericolo immanente per la pubblica e privata incolumità), (ii) motivata da una situazione non altrimenti fronteggiabile con gli ordinari rimedi, (iii) idonea, quindi proporzionata, a fronteggiare la situazione di rischio in atto.
L'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 prevede che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale".

T.A.R. ABRUZZO, Pescara, 02 luglio 2022, n. 291

L'esercizio del potere sotteso all'emanazione di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, siano esse adottate ai sensi dell'art. 50 (situazione di imminente pericolo per l'igiene e la salute pubblica) che dell'art. 54 d.lgs. /2000 (grave pericolo per l'incolumità pubblica), trova la propria legittimazione nell'esistenza di una situazione di eccezionalità - la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione - non fronteggiabile con gli strumenti giuridici ordinari previsti dall'ordinamento, condizione, quest'ultima, unica in ragione della quale si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi.

CONS. STATO, sez. IV, 11 gennaio 2022, n. 179

L'art. 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.u.e.l., sostanzialmente riprendendo le previsioni del precedente art. 38, comma 2, della l. 8 giugno 1990, n. 142, disciplina i poteri di ordinanza del sindaco  non quale organo di vertice dell'amministrazione comunale (come invece disposto dall'art. 50 T.u.e.l.), ma in qualità di ufficiale di Governo  dettati dall'esigenza di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Al riguardo, si registra un'evoluzione giurisprudenziale.

CONS. GIUST. AMM. SICILIA, sez. giurisd., 11 aprile 11 2022, n. 452

Sebbene l'ordinanza sindacale impugnata non faccia espresso riferimento alla disposizione dell'art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, nondimeno essendo stata adottata a seguito dei risultati di un sopralluogo effettuato dal Distretto Veterinario dell'ASP di Patti e dalla Polizia Municipale, in cui veniva rilevata "la presenza di alcuni gatti potenziale fonte di disturbo al riposo notturno per la produzione di rumori molesti" e veniva accertava "la abbondante presenza di deiezioni fonti di problemi igienico-sanitari", e, veniva, altresì, posto in luce lo stato di degrado dell'immobile di cui è parte l'unità abitativa di proprietà della ricorrente, nonché il conseguente pericolo per la sanità e l'igiene pubblica, il provvedimento sindacale è riconducibile senz'altro nell'alveo delle ordinanze contingibili e urgenti con la conseguenza che nessun rilievo può assumere il mancato richiamo dei presupposti normativi in base ai quali è stato adottato, anche tenuto conto della pacifica circostanza che spetta al Giudice innanzi al quale un provvedimento amministrativo è impugnato, procedere alla qualificazione del medesimo, indipendentemente dalle norme citate nel provvedimento.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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