Qualità della normazione

Rubriche

TAR LAZIO, Latina, 20 novembre 2017, n. 572

Nella fattispecie oggetto del giudizio il Sindaco ha esercitato lo speciale potere attribuitogli dall'art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000 (nel ricorso si fa impropriamente riferimento all'art. 50 ma deve invece ritenersi - menzionandosi una situazione di pericolo per incolumità pubblica e sicurezza urbana - che il potere esercitato è quello dell'art. 54).
Il ricorso allo speciale potere di ordinanza da parte del Sindaco è nella fattispecie legittimo perché l'esigenza di assicurare (in specie nel periodo estivo essendo Ponza un luogo di villeggiatura che quindi è caratterizzato da un notevole incremento di presenze in tale periodo) un servizio pubblico essenziale integra il presupposto della necessità di prevenire un pericolo per incolumità e sicurezza pubblica; la ricorrente obietta che, poiché tale situazione era prevedibile ed è conseguenza dell'inerzia dell'amministrazione che si è attivata con ritardo, difetterebbe uno dei presupposti del potere di ordinanza.

CGA SICILIA, 22 novembre 2017, n. 510

La giurisprudenza amministrativa risulta sufficientemente consolidata (cfr. di recente anche C.d.S., Sez. V, 26 maggio 2015, n. 2610) nel senso che "il provvedimento contingibile ed urgente non può giustificare anche una sorta di prezzo imposto dall'Amministrazione al privato; all'obbligo di proseguire nell'espletamento del servizio si ricollega un'esigenza di giusto compenso per il destinatario del provvedimento" (V, 2 dicembre 2002, n. 6624).
In una vicenda del tutto analoga, è stato osservato che la situazione di necessità e urgenza non giustifica la definizione in via autoritativa e definitiva dell'importo dei canoni da corrispondere al gestore, poiché "il profilo economico del rapporto in alcun modo può essere attratto dai presupposti di contingibilità e urgenza, posti a fondamento dell'ordinanza" (V, 31 marzo 2011, n. 1969).

TAR CAMPANIA, Napoli, 24 novembre 2017, n. 5540

Il Tar osserva che l'esecuzione di lavori quattro anni addietro non vale ad escludere di per sé l'attualità di un pericolo incombente per la pubblica incolumità, peraltro dimostratosi sussistente in re ipsa nel tragico episodio posto a fondamento dell’ordinanza (in data 5 luglio 2014, aveva trovato la morte il giovane Sa. Gi., colpito da elementi decorativi distaccatisi dalla facciata della (omissis) prospiciente via (omissis) e caduti sul relativo marciapiede). L'esistenza dello stato di pericolo è peraltro percepibile dalla semplice lettura del verbale del sopralluogo effettuato il 5.7.2014, ove "[...] si sono rilevati dissesti diffusi e generalizzati, con distacco e crollo, ai fregi ornamentali e architettonici nonché agli stucchi decorativi e ai cornicioni di coronamento lungo l'intera facciata del complesso edile prospiciente via (omissis)."

TAR TOSCANA, Firenze, 28 novembre 2017, n. 1465

Il sindaco può adottare motivatamente un'ordinanza contingibile e urgente unicamente al fine di fronteggiare con immediatezza sia una situazione di natura eccezionale ed imprevedibile (in attesa dell'adozione delle misure ordinarie), sia una condizione di pericolo imminente al momento dell'adozione dell'ordinanza stessa, indipendentemente dalla circostanza che la situazione di emergenza fosse già sorta in epoca precedente.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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