L’attività regolativa nel periodo di riferimento è stata caratterizzata dalla indizione delle elezioni regionali, provinciali e comunali, in occasione delle quali l’AGCOM ha emanato la delibera n. 80/10/CSP per le elezioni provinciali e comunali nelle regioni a Statuto speciale e le delibere nn. 24 e 25/10/CSP per le ulteriori elezioni regionali, provinciali e comunali, rispettivamente in G.U. n. 96 del 26 aprile 2010 e n. 51 del 3 marzo 2010. La competenza a specificare gli obblighi di comunicazione politica e di parità di accesso durante la campagna elettorale proviene dalla stessa legge istitutiva dell’AGCOM, secondo cui l’Autorità garantisce l’applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull’informazione politica nonché l’osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione (art. 1, comma 6, lett. b), n. 9).
È da segnalare che, nella specificazione degli obblighi, l’Autorità ha fatto più volte riferimento a una fonte atipica di autodisciplina quale il codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo. Il codice, la cui obbligatorietà e i cui principi e contenuti basilari sono stati previsti con legge n. 313 del 2003, di modifica della legge n. 28/2000 per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, è stato adottato dalla stessa AGCOM e poi sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche televisive, per poi infine essere emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni in data 8 aprile 2004, secondo l’iter previsto dalla stessa legge n. 313. Inoltre, come stabilito dall’art. 2, comma 5, della legge n. 28, l’Autorità, prima di adottare le delibere in oggetto, ha effettuato le consultazioni con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
A dieci giorni dalla pubblicazione, la delibera n. 25/10/CSP è stata modificata dalla n. 31/10/CSP, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2010, a seguito di due ordinanze del TAR Lazio (nn. 1179/2010 e 1180/2010). In via di autotutela, quest’ultima delibera ha annullato le parti in cui i programmi di informazione erano assimilati ai programmi di comunicazione politica radiotelevisiva, e la parte in cui erano designati tra i soggetti politici i candidati alla presidenza regionale.
La delibera n. 43/10/CONS torna invece sulla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi. Ai sensi dell’art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 9/2008, l’Autorità deve infatti verificare, per i profili di sua competenza, la conformità delle linee guida predisposte dall’organizzatore delle competizioni sportive alla disciplina legislativa in materia di diritti audiovisivi sportivi. A tal proposito, la delibera in oggetto reca Approvazione delle linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi riferibili ai campionati di prima e seconda divisione di calcio e agli eventi correlati per la stagione sportiva 2010/2011, linee-guida predisposte dalla Lega Italiana Calcio Professionistico. Il procedimento per l’approvazione delle linee guida è previsto dal regolamento dell’AGCOM di cui alla delibera n. 307/08/CONS, ai sensi del quale l’Autorità è obbligata a pubblicare sul sito la comunicazione dell’avvio del procedimento, affinché gli operatori che abbiano un interesse diretto, immediato e attuale in ordine al procedimento di approvazione delle linee-guida possano inviare informazioni, documentazioni e osservazioni. Oltre alla comunicazione dell’avvio del procedimento, l’Autorità è tenuta a effettuare l’audizione con i rappresentanti del soggetto sottoscrittore delle linee-guida, in questo caso la Lega Italiana Calcio Professionistico. Nel caso in esame, nessun contributo di ulteriori operatori è giunto all’Autorità, che pertanto ha provveduto ad approvare le linee-guida apportando soltanto le sue precisazioni in motivazione: precisazioni, di cui l’organizzatore della competizione dovrà tener conto nella pubblicizzazione del testo definitivo delle linee-guida e nell’organizzazione delle procedure competitive, come dichiarato nel preambolo della delibera. Le linee-guida costituiscono allegato a quest’ultima.
Due delibere riguardano infine la telefonia.
In primo luogo, la delibera n. 1/10/CIR, pubblicata in G.U. n. 48 del 28 febbraio 2010, reca Modifica dei termini di operatività del codice segreto di cui alla delibera n. 52/09/CIR. Tale ultimo provvedimento è stato adottato dall’AGCOM in virtù della funzione conferitale dal cd decreto “Bersani bis”, d.l. n. 7/2007, conv. nella l. n. 40/2007. Secondo l’art. 1, comma 4, del decreto, infatti, l’Autorità vigila sull’attuazione della norma che impone il riconoscimento in ogni caso ai contraenti di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica della facoltà di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore. La delibera n. 1/10/CIR differisce il termine di adeguamento alla disciplina per gli operatori di telefonia fissa richiesto dalla delibera n. 52/09/CIR. La proroga si è resa necessaria in seguito a due eventi: da un lato, le risultanze dei lavori del tavolo tecnico degli operatori convocato ai sensi della delibera n. 52/09/CIR per chiarire le modalità di sua attuazione; dall’altro lato, più incisivamente, l’ordinanza del TAR Lazio n. 206/2010, che ha sospeso la delibera n. 52/09/CIR proprio nella parte relativa al termine di adeguamento.
In secondo luogo, la delibera n. 31/10/CONS, pubblicata in G.U. n. 77 del 2 aprile 2010, consente la possibilità di ridurre il numero delle postazioni telefoniche pubbliche sul territorio nazionale. L’adozione della delibera è stata sollecitata dall’istanza di Telecom Italia Spa, la quale, ai sensi del Codice per le comunicazioni elettroniche, è ancora l’unico soggetto incaricato a fornire il servizio di postazioni telefoniche pubbliche. Attraverso l’istanza, la società ha chiesto all’Autorità la revisione dei criteri di distribuzione delle postazioni telefoniche pubbliche, tenuto conto della riduzione del loro utilizzo a seguito dell’incremento della telefonia cellulare. Telecom Italia si è correttamente rivolta all’Autorità, poiché l’art. 61 del Codice delle comunicazioni elettroniche affida a questa la verifica della fornitura di tale servizio da parte delle imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale. È interessante notare che in fase istruttoria l’Autorità, oltre a chiedere alla società interessata le informazioni relative all’evoluzione dell’uso di postazioni telefoniche publiche, ha promosso una comparazione internazionale tramite l’invio di un questionario alle sue omologhe facenti parte dello European Regulators Group. L’approvazione della delibera è stata preceduta da una consultazione pubblica avviata con delibera n. 616/09/CONS, secondo quanto disposto sempre dall’art. 61 del codice delle comunicazioni, ai sensi del quale l’Autorità, nel fissare gli obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale, tiene conto del parere dei soggetti interessati, in particolare attraverso la consultazione prevista dall’art. 83. Degli esiti della consultazione, di cui si dà solo notizia in motivazione, l’Autorità ha informato le associazioni dei consumatori. Nella motivazione dell’atto, l’Autorità specifica inoltre che l’esigenza di una revisione nei criteri di distribuzione delle postazioni telefoniche pubbliche, oltre ad essere opportuna è anche coerente con il nuovo quadro regolamentare europeo sul servizio universale, di cui alla direttiva 2009/136/CE.