Dal sito istituzionale della COVIP si ricava che l’unico atto normativo adottato dalla Commissione nel periodo giugno-ottobre 2010 è costituito dal «Regolamento sulle procedure relative all’autorizzazione all’esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e dei regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni e all’attività transfrontaliera», adottato con deliberazione del 15 luglio 2010 (dal sito , peraltro, non è dato ricavare gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui l’atto è stato pubblicato).
La potestà regolamentare esercitata dalla COVIP nel caso di specie risulta in gran parte munita di un fondamento legislativo espresso e puntuale, individuabile negli artt. 4, c. 3, 15 bis, c. 2, e 19, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 252/2005: laddove, appunto, si demanda espressamente alla Commissione la disciplina delle varie procedure di autorizzazione dei fondi pensione all’esercizio dell’attività e di approvazione dei relativi statuti e regolamenti da parte della Commissione. A tali disposizioni legislative, e segnatamente al citato art. 19, c. 1, lett. b), invece, sembra potersi ricondurre soltanto indirettamente la normativa del titolo V del regolamento, dedicata alle «operazioni di fusione e cessione».
Con il regolamento in questione viene compiuta un’operazione sia di razionalizzazione che di adeguamento normativi. E ciò, anche in dichiarato ossequio al disposto dell’art. 23, c. 3, della legge n. 262/2005, laddove si stabilisce che la Banca d’Italia, la CONSOB, l’ISVAP e la COVIP «sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all’evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori».
Da un lato, infatti, viene riunita in un solo testo normativo la disciplina delle varie procedure di autorizzazione e di approvazione precedentemente distribuita fra cinque diversi regolamenti della COVIP adottati fra il 2001 ed il 2006, ed espressamente abrogati, appunto, dall’art. 43, c. 3, del regolamento in esame.
Dall’altro lato, si provvede tanto ad un aggiornamento della normativa regolamentare della COVIP relativa agli oggetti già disciplinati con i regolamenti testé richiamati,, quanto ad un’integrazione di tale normativa con riguardo ad oggetti ulteriori, quali le operazioni di fusione e cessione, e l’esercizio delle attività transfrontaliere.
In sede di predisposizione del regolamento, infine, risulta essere stata correttamente applicata la procedura di consultazione degli interessati prevista dall’art. 23, c. 2, della legge n. 262/2005.
Nel sito della Commissione, infatti, si possono reperire sia il documento di consultazione datato 5 marzo 2010, contenente lo schema di regolamento ed una relazione su tale schema, sia le osservazioni pervenute alla Commissione sul documento medesimo, sia una relazione illustrativa di accompagnamento del regolamento redatta ai sensi dell’art. 23, c. 2, della legge n. 262/2005, nella quale si dà conto tanto di dette osservazioni quanto delle valutazioni effettuate al riguardo dalla Commissione.