L’atto normativo di maggior rilievo, dal punto di vista istituzionale, adottato dalla Banca d’Italia nel periodo febbraio-maggio 2010, è senz’altro costituito dal “Regolamento recante la disciplina dell’adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d’Italia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262”: regolamento adottato, per la precisione, in data 24 marzo 2010 (dal sito, peraltro, non è dato ricavare gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui l’atto è stato pubblicato).
A distanza di oltre quattro anni dall’emanazione della legge n. 262/2005, dunque, vede finalmente la luce il regolamento di attuazione del relativo art. 23, laddove si erano introdotte, con riguardo agli atti regolamentari e generali della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e della COVIP, una serie di prescrizioni attinenti al giusto procedimento ed alla qualità della normazione: obbligo di motivazione; AIR e relazione illustrativa di accompagnamento; consultazione degli interessati; revisione periodica (almeno ogni tre anni). All’ultimo comma dell’articolo in questione, appunto, si disponeva che le predette authorities “disciplinano con propri regolamenti l’applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi”.
Il regolamento si compone di 10 articoli: art. 1, “Ambito di applicazione”; art. 2, “Programmazione”; art. 3, “Analisi di impatto della regolamentazione”; art. 4, “Consultazioni”; art. 5, “Panel consultivi”; art. 6, “Motivazione e pubblicazione”; art. 7, “Revisione della normativa”; Art. 8, “Casi di deroga”; art. 9, “Atti di concerto con altre Autorità”; art. 10, “Disposizioni finali”.
Merita peraltro sottolineare come a questo stesso regolamento sia stata effettivamente applicata una procedura di consultazione.
Nel sito dell’authority, infatti, nell’ottobre del 2009 è stato pubblicato il relativo “documento per la consultazione”, e, successivamente, è stato altresì inserito il “resoconto della consultazione".
Nel periodo considerato, inoltre, la Banca d’Italia ha adottato una serie di provvedimenti recanti “disposizioni di vigilanza”, e precisamente: 1) il provvedimento del 15 febbraio 2010 recante “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento”; 2) quello del 24 marzo 2010 recante la “Disciplina delle obbligazioni bancarie garantite”; 3) quello dell’11 maggio 2010 recante la “Disciplina prudenziale delle cessioni di immobili ad uso funzionale delle banche e dei gruppi bancari”; 4) quello del 18 maggio 2010 tema di “Patrimonio di vigilanza – filtri prudenziali”.
Per nessuno dei provvedimenti testé richiamati è dato ricavare dal sito dell’authority gli estremi della Gazzetta Ufficiale nella quale è avvenuta la relativa pubblicazione.
Pur non essendo il loro testo redatto in articoli e commi, non sembra tuttavia dubitabile che si tratti di atti di natura sostanzialmente normativa.
Stando almeno a quanto risulta dal sito in questione, d’altro canto, nei vari casi considerati il principio del giusto procedimento e le regole sulla qualità della normazione non sembrerebbero essere state sempre ed uniformemente applicati.
Nel caso del provvedimento sub 2), infatti, nel sito si ritrovano sia il “documento per la consultazione”, pubblicato nel novembre 2009, che il successivo “resoconto per la consultazione”.
Nel caso del provvedimento sub 1) ed in quello del provvedimento sub 4), invece, non sono reperibili né l’uno né l’altro tipo di documento. Nel secondo caso, peraltro, la mancata applicazione del principio e delle regole di cui sopra viene espressamente motivata,in un’apposita nota a pié di pagina, proprio con riferimento al regolamento richiamato all’inizio della presente scheda: “Ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento della Banca d’Italia del 24 marzo 2010 in materia di atti normativi di vigilanza, si ritiene che sussistano ragioni di necessità e urgenza, connesse con gli eccezionali mutamenti delle condizioni di mercato, che impongono la tempestiva adozione della misura normativa. Sono pertanto derogate le disposizioni del citato Regolamento in materia, tra l’altro, di analisi d’impatto e consultazioni”.
Nel caso del provvedimento sub 3), infine, nel sito è possibile reperire soltanto il “documento per la consultazione”, pubblicato nel novembre 2009.