Dal sito internet dell’ISVAP si ricava che, nel periodo giugno-ottobre 2010, l’Istituto ha adottato un unico atto normativo, costituito dal provvedimento n. 2820 del 19 luglio 2010, recante «Modifiche ed integrazioni al Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 concernente la disciplina dell’attività peritale di cui al Titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), Capo VI (disciplina dell’attività peritale), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private»(dal sito, peraltro, non è dato ricavare gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui l’atto è stato pubblicato).
Si conferma dunque la prassi fin dall’inizio adottata dall’Istituto di denominare «provvedimento» gli atti modificativi e integrativi dei «regolamenti» attuativi della normativa del Codice delle assicurazione private, conferendo a tali atti la numerazione progressiva propria dei «provvedimenti» dell’Istituto.
Anche nel caso di questo provvedimento, d’altra parte, risulta essere stata applicata la procedura di consultazione degli interessati prevista dall’art. 23 della legge n. 262/2005.
Nel sito predetto, infatti, si rinviene, unitamente al testo del provvedimento ed a quello dei relativi allegati, anche quello del documento relativo agli «esiti della pubblica consultazione», nel quale vengono riportate le osservazioni e le proposte formulate dagli interessati sul «documento di consultazione» con il quale si era dato avvio alla relativa procedura, nonché le valutazioni operate e le determinazioni adottate dall’Istituto al riguardo.
Nel sito, peraltro, non è dato rinvenire alcuna traccia non solo del «documento di consultazione», ma neppure della relazione illustrativa di accompagnamento dell’atto espressamente prevista, anch’essa, dal predetto art. 23.