L’articolo 1 autorizza il Presidente della Repubblica ad accettare gli emendamenti allo Statuto del Fondo monetario internazionale deliberati, in forza dell’articolo XXVIII dello Statuto medesimo, dal Consiglio dei Governatori con le risoluzioni n. 63-2 del 28 Aprile 2008 e n. 63-3 del 5 Maggio 2008.
In particolare, alla lettera A della risoluzione 63-2 il Consiglio dei Governatori ha previsto l’aumento delle quote dei Membri del Fondo come risultanti dal primo allegato alla risoluzione stessa. A questo fine l’articolo 3 della legge n. 144 autorizza il Governo a provvedere all’aumento della quota di partecipazione prevista dalla risoluzione per la partecipazione dell’Italia al Fondo monetario internazionale.
La risoluzione 63-2 provvede poi ad emendare l’articolo 12 sezione 3 (e) dello Statuto, nella parte relativa alla facoltà del Direttore esecutivo, eletto da un certo numero di membri, di nominare due sostituti, e l’articolo 12 sezione 5 (a) che ridisegna la quota dei voti spettanti a ciascun membro.
Con risoluzione 63-3 invece il Consiglio dei Governatori ha stabilito l’estensione della capacità di investimento del Fondo per le somme depositate sul Conto degli investimenti, modificando l’articolo 12 sezione 6 (f) (iii) e l’articolo 12 sezione 6 (f) (vi), e per le valute depositate sul Conto Speciale dei Versamenti, modificando l’articolo 5 sezione 12 (h) e l’articolo 5 sezione 12 (k).