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Legge 182/2009: ratifica ed esecuzione accordo marittimo tra Governo della repubblica italiana e Governo della Repubblica araba d’Egitto, fatto a Roma il 3 Dicembre 2008 (1/2010)

In forza della Legge 182/2009 il Presidente della Repubblica è stato autorizzato a ratificare l’Accordo marittimo concluso nel 2008 tra Italia ed Egitto. Tale accordo è inteso a favorire la navigazione tra i due Paesi. Gli Stati parte si impegnano infatti a prevedere regimi favorevoli per le navi battenti bandiera dell’altra Parte, per i relativi equipaggi ed operatori di bordo. Disposizioni di favore sono previste, in particolare, ai fini della circolazione e del riconoscimento della nazionalità delle navi, la circolazione della persone fisiche membri di equipaggio, il trasferimento dei profitti realizzati dalle rispettive società di navigazione e le procedure da attivare a seguito di sinistro.

 

Disposizioni rilevanti dell’accordo:

 

L’articolo 3 stabilisce che Italia ed Egitto confermano il rispetto per il principio di libertà di navigazione, impegnandosi attivamente a rimuovere gli ostacoli allo sviluppo della navigazione tra i due Paesi e favorendo la circolazione di merci sul territorio nazionale da parte di navi battenti bandiera dell’altra Parte che intrattengono rapporti con Stati terzi.

 

L’articolo 4 stabilisce che Italia ed Egitto si impegnano ad applicare alle navi dell’Altra Parte nei propri porti il trattamento riservato alle navi di bandiera.

 

L’articolo 5 precisa che Italia ed Egitto riconoscono la nazionalità delle navi dell’altra parte sulla base dei documenti, elencati all’articolo 6, che si trovano a bordo delle navi e che sono stati rilasciati dalle autorità marittime nazionali in forza della propria legislazione nazionale.

 

L’articolo 7 prevede che i membri dell’equipaggio, anche se cittadini di Stato terzo, sono autorizzati a scendere a terra se muniti di visto di ingresso. Se i membri dell’equipaggio sono sprovvisti di tale documento, l’autorità di frontiera rilascerà il visto quando consentito dalla legislazione nazionale e internazionale.

 

L’articolo 8 disciplina invece il caso degli operatori di bordo. Costoro, anche se cittadini di Stati terzi, potranno transitare nel territorio dell’altra Parte al fine di raggiungere la nave, essere trasferiti su altra nave o rientrare nel proprio Paese, se muniti di visto, di passaporto in corso di validità o di altro documento di identità riconosciuto come valido nello Stato contraente. Nel caso in cui gli operatori di bordo siano sprovvisti di visto, l’Autorità di frontiera, se consentito dalla legislazione nazionale e internazionale, rilascerà tale documento.

 

L’articolo 9 dispone che in materia di procedimenti giudiziari contro un membro dell’equipaggio che abbia commesso reati mentre è a bordo della nave che si trova nelle acque territoriali dell’altra Parte, si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto Internazionale del Mare (art. 27) che ammette l’esercizio della giurisdizione solo in alcune limitate ipotesi tassative.

 

L’articolo 10 prevede che in caso di sinistri che coinvolgano una nave nel territorio dell’Altra Parte questa si impegna a fornire la stessa assistenza che fornirebbe alle proprie navi notificando immediatamente l’evento al più vicino rappresentante consolare dell’altra Parte.

 

L’articolo 11 dispone che ciascuna Parte consente l’istituzione nel proprio territorio di uffici di rappresentanza marittima dell’altra Parte.

 

L’articolo 12 prevede che le Parti consentiranno alle società di navigazione dell’altra Parte di utilizzare redditi e altri profitti realizzati sul proprio territorio. Tali società potranno trasferire liberamente i redditi e i profitti sul territorio dell’altra Parte.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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