Sent. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA 25.5.2009, n. 482
La sentenza ribadisce l’illegittimità delle disposizioni regolamentari comunali che introducono limiti, divieti, vincoli e parametri urbanistici all’installazione di impianti di telefonia cellulare aventi carattere assolutamente generalizzato e indiscriminato. Come infatti ribadito da consolidata giurisprudenza, a livello locale ai sensi dell’art. 8 della l. n. 36/2001, la disciplina in materia di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, al fine di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici, è limitata al c.d. criterio territoriale, circoscritto alla definizione degli ‘obiettivi di qualità’ non inerenti la soglia delle emissioni e che, inoltre, non possono essere generici e generalizzati, nonché privi della indicazione di possibili localizzazioni alternative degli impianti.
Sent. TAR LOMBARDIA, MILANO 5.2.2009, n. 1154
È illegittima quella disposizione del “regolamento per l’installazione di impianti fissi di telecomunicazioni e radiotelevisivi” del comune di Cassano d’Adda che prevede limitazioni alla localizzazione degli impianti di potenza inferiore a 300 W in quanto trattandosi di opere di urbanizzazione primaria non possono essere soggette a limitazioni. Inoltre esigenze di tutela della salute, in relazione all’installazione di impianti fissi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, sono state riservate dalla l. n. 36/2001 allo Stato che ha operato le sue valutazioni stabilendo i limiti di esposizione e le forme di tutela che devono essere garantite; non è quindi possibile per il Comune integrare questa disciplina aggiungendo propri criteri a quelli fissati dal legislatore statale.