Sent. TAR TOSCANA, sez. II 9.1.2010, n. 11
L'omessa impugnazione del regolamento comunale non ne impedisce la disapplicazione ove confliggente con una fonte normativa sovraordinata, attesa la necessità, in caso di contrasto tra norme di rango diverso, di garantire il rispetto della gerarchia delle fonti e di accordare, quindi, prevalenza a quella di rango superiore e cioè alla legge o ad altro atto di normazione primaria (Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1169).