Sent. TAR TOSCANA, sez. II, 19.3.2010, n. 702
La potestà regolamentare degli enti locali nel momento in cui disciplina sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti stessi deve esplicarsi rispettando i principi, di matrice penalistica, che governano i provvedimenti sanzionatori. Tra tali principi rientrano certamente oltre a quello di non retroattività, quelli di tassatività e determinatezza della fattispecie illecita. Pertanto una descrizione non puntuale del fatto contestato porta a menomare il diritto alla difesa, data la difficoltà a confrontarsi con una imputazione generica e non precisa; identica menomazione deriverebbe, poi dall’applicazione analogica della norme sanzionatorie (vietata dal principio di tassatività).
Sulla base di dette premesse il Tar Toscana dichiara l’illegittimità degli artt. 3 comma 4, 23 comma 2 e 29 comma 3 del regolamento di polizia urbana del comune di Firenze che contengono precetti di portata estremamente ampia, eccessivamente generica ed indeterminata, in difformità al canone di tassatività e determinatezza dell’illecito amministrativo.
Art. 3, comma 4: I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali, industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l’aggregazione di un numero considerevole di persone all’interno o all’esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l’obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l’attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l’attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.
Art. 23, comma 2: Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel Regolamento comunale per le attività rumorose, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all’ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti.
Art. 29, comma 3: È fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentire l’utilizzazione dei bagni a chiunque ne faccia richiesta.