Legge regionale Toscana 19 novembre 2009, n. 69
Note: In attuazione dell’art. 3, comma 2, «Principi generali», in materia di rispetto della dignità personale e dei diritti umani, e dell’art. 4, comma 1, lettere c) e d), «Finalità principali»,in materia di diritto alla salute e protezione sociale dei minori , dello Statuto.
La legge istituisce e disciplina il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale., ossia dei soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, negli ospedali psichiatrici giudiziari, dei soggetti ospitati nei centri di identificazione ed espulsione (CIE), dei soggetti presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio.
Il Garante è preposto alla vigilanza che a detti soggetti interessati siano erogate le prestazioni inerenti il diritto alla salute, il miglioramento della qualità della vita, l’istruzione e la formazione professionale e di ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale ed all’inserimento nel mondo del lavoro, nonché sia garantito il godimento dei diritti civili e sociali all’interno delle strutture limitative della libertà personale. A tal fine, il Garante si attiva nei confronti delle amministrazioni interessate, promuove l’istituzione di garanti a livello locale (art. 2, comma 1, lettera g), L. 69/2009), nonché iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (art. 2, comma 1, lettera f), L. 69/2009).
Nel perseguimento di tali finalità, il Garante opera come organo autonomo presso il Consiglio regionale (art. 1 L. 69/2009), a cui presenta, così come alla Giunta regionale, una relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati raggiunti (art. 10 L. 69/2009).