Legge regionale Toscana n. 40 del 2009
Note: In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera z), «Finalità principali», dell’art. 54, «Procedimento amministrativo e diritto di accesso»,e dell’art. 68, comma 2, «Rapporti con le altre Regioni», dello Statuto.
Obiettivo della presente legge è la razionalizzazione dell’attività amministrativa, mediante la disciplina del procedimento amministrativo a livello regionale alla luce del principio di semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese ed istituzioni a tutti i livelli e di trasparenza e pubblicità dell’azione pubblica.
Rilevanti novità, rispetto alla legge statale sul procedimento amministrativo, sono:
1) la regolazione della procedura di accesso ai documenti amministrativi, con il riconoscimento dell’assenza di obbligo di motivazione in capo al soggetto richiedente l’accesso (peraltro, già previsto all’art. 54, comma 1, dello Statuto) (capo I, sez. I, L. 40/2009);
2) nell’ambito della riduzione dei tempi burocratici (capo I, sez. III, L. 40/2009), l’istituto dell’indennizzo monetario per il ritardo nella conclusione del procedimento, che non sostituisce il risarcimento del danno (art. 17 della L. 40/2009);
3) la disciplina della partecipazione telematica al procedimento amministrativo (art. 18 L. 40/2009);
4) la valorizzazione dell’istituto della conferenza dei servizi, anche telematica, come strumento di semplificazione dell’azione amministrativa (capo II L. 40/2009);
5) la disciplina dello sportello unico delle attività produttive (capo III L. 40/2009).