Legge regionale Piemonte, 30 dicembre 2009, n. 38
Con la l.r. n. 38 del 2009, il Piemonte, in conformità ai principi di cui all’art. 117 Cost. e ai sensi dell’art. 15 Statuto, recepisce la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, circa i servizi nel mercato interno (art. 1, c. 1), adeguando la normativa regionale nelle materie del turismo (Titolo II, articoli 2 – 11) e delle attività di estetista e di acconciatore (Titolo III, articoli 12 e 13), oltre che nelle materie dell’artigianato (Titolo IV, art. 14), delle concessioni demaniali (Titolo V, art. 15), delle attività nautiche (Titolo VI, art. 16) e del commercio (Titolo VII, articoli 17 e 18). In particolare, nella materia del turismo, la l.r. n. 38 del 2009 modifica le disposizioni sulle strutture ricettive turistiche (Capo I, articoli 2 – 7), sulle attività di organizzazione e di intermediazione di viaggi e turismo (Capo II, art. 8), sull’ordinamento delle professioni di maestro di sci e guida alpina (Capo III, articoli 9 e 10) e infine sulle professioni turistiche (Capo IV, art. 11).
La Regione, ai sensi del principio generale di cui all’art. 1, c. 2, assicura, nel rispetto della direttiva europea, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi dei prestatori degli Stati membri dell’Unione nel territorio regionale. Al Titolo VIII, tra le disposizioni finali e transitorie, la l.r. prevede poi che gli enti locali adeguino la propria normativa alle disposizioni di cui ai precedenti Titoli (art. 20), mentre i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa l.r., relativi al rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio delle medesime attività, sono conclusi (art. 21) secondo le previgenti normative di settore (Francesco Marzano, Silvia Menichini).
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