Legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4
La legge merita una segnalazione perché, ai fini di cui all’articolo 5 comma 3 dello Statuto (promozione delle attività culturali, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e archeologico, favorendone la conservazione, la conoscenza, l’utilizzazione e la fruizione pubblica), si pone l’obiettivo di disciplinare la materia dei beni e delle attività culturali ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
Per quanto riguarda la suddivisione delle funzioni tra i vari livelli di governo, l’articolo 1 comma 2 della legge in oggetto stabilisce che “la Regione e gli enti locali promuovono la valorizzazione del patrimonio culturale marchigiano e lo sviluppo delle attività culturali nel proprio territorio, quale fattore di crescita civile, sociale ed economica della collettività”. In particolare, la Regione svolge in materia di valorizzazione dei beni culturali le funzioni di programmazione, indirizzo, progettazione e monitoraggio previste dalla legge in oggetto. La Regione, inoltre, ha il compito di svolgere le attività di tutela dei beni culturali previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, promuovendo, in particolare, la conclusione di intese con gli organi statali competenti per la conservazione programmata del patrimonio culturale, la protezione, la manutenzione, il recupero, il restauro e la prevenzione dei rischi. Gli enti locali provvedono alla conservazione, valorizzazione dei beni e dei siti di cui hanno la titolarità o la disponibilità in base alla normativa vigente e incentivano, anche in forma integrata, le attività e i servizi degli istituti e dei luoghi della cultura situati nel proprio territorio.
L’articolo 6 della legge in oggetto stabilisce poi che sono strumenti della programmazione nel settore delle attività e dei beni culturali: il piano regionale per i beni e le attività culturali (che definisce le linee strategiche della politica culturale regionale), il programma operativo annuale (che individua le priorità e le azioni attuative degli obiettivi del piano regionale), le intese e gli accordi stipulati dalla Giunta con soggetti pubblici o privati per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge in oggetto.
L’articolo 9, inoltre, istituisce l’Osservatorio regionale per la cultura che ha il compito di monitorare la spesa destinata alla cultura dei soggetti pubblici e privati, svolgere ricerche e analisi di settore, valutare gli effetti delle politiche culturali (con particolare attenzione a documentarne l’impatto economico e occupazionale), collaborare alla formazione del piano regionale per i beni e le attività culturali.
L’articolo 21 della legge istituisce poi il Distretto culturale delle Marche (comprendente l’intero territorio regionale e cui possono aderire sia imprese che enti), “quale sistema territoriale di relazioni tra soggetti pubblici e privati, volto a sviluppare le potenzialità del territorio regionale in ambito culturale, a garantire il governo integrato delle dinamiche del settore e a sostenere programmi di sviluppo locali”.