Sentenza n. 230/2010- Giudizio di costituzionalità in via incidentale
Deposito del 24/06/2010 - Pubblicazione in G.U. 30/06/2010
Motivi della segnalazione:
Con la sentenza n. 230/2010, la Corte è ritornata sulla questione attinente alla legittimità costituzionale dell’art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 209/2005 (cd. codice delle assicurazioni private), con particolare riguardo alla problematica relativa alla fattispecie del litisconsorzio necessario nei giudizi promossi tra l’impresa di assicurazione e i soggetti danneggiati.
La disposizione era stata impugnata dal giudice a quo lamentando la violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), del diritto di agire in giudizio (art. 24 Cost.), del principio della ragionevole durata del processo (art. 111, comma secondo, Cost.), nonché infine la violazione dell’art. 76 Cost. da parte del legislatore delegato in sede di approvazione del testo finale dell’art. 140, comma 4, del d.lgs. 209/2005. La Corte ha respinto tutte le richiamate censure, dichiarando da un lato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della disposizione impugnata in relazione agli articoli 3, 24 e 111, comma secondo, Cost. e dall’altro l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 140, comma 4, del codice delle assicurazioni private relativamente al lamentato eccesso di delega.
In particolare, su quest’ultimo aspetto, la Corte ha colto l’occasione per operare alcune importanti precisazioni relative al rapporto tra disposizioni di delega legislativa e disposizioni di attuazione di quest’ultima, soprattutto per quel che riguarda il profilo interpretativo. A tal proposito il Giudice delle leggi osserva come l’esame della conformità della disposizione delegata rispetto a quella delegante debba essere fatto secondo due distinte operazioni interpretative.
In un primo senso (più “a monte”) l’attenzione deve essere concentrata sulla disposizione indicante l’oggetto ed i principi e criteri direttivi della delega, valutando il contesto normativo entro il quale essa si inserisce e le finalità che la ispirano. Da questo punto di vista la Corte riconosce come i principi posti dal legislatore delegante abbiano una triplice valenza, ovvero quella di base su cui sviluppare la legislazione delegata, di limite entro il quale contenere l’attuazione della delega e, infine, di strumento per l’interpretazione della portata delle disposizioni delegate. Ne deriva, dunque, un’operazione ermeneutica così inquadrabile: le disposizioni delegate devono esser lette, fintanto che sia possibile, in senso compatibile con i principi e l’oggetto della delega e questi ultimi, a loro volta, devono essere interpretati alla luce della complessiva ratio che ha ispirato la stessa delega (in tal senso si richiamano le precedenti sentenze n. 413/2002, n. 307/2002 e 290/2001).
In un secondo senso (più “a valle”) viene riconosciuto come la delega legislativa non escluda ogni forma di discrezionalità a livello di attuazione da parte del legislatore delegato. In questo senso, la Corte precisa, infatti, come l’art. 76 Cost. non costituisce ostacolo alla emanazione di disposizioni delegate “che rappresentino un ordinario sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, poiché deve escludersi che la funzione del legislatore delegato sia limitata ad una mera scansione linguistica delle previsioni stabilite dal primo”. Pertanto “nell’attuazione della delega è possibile valutare le situazioni giuridiche da regolamentare ed effettuare le conseguenti scelte, nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi” (considerato in diritto n. 4.2).
Alla luce di queste premesse si desume la non contrarietà dell’art. 140, comma 4, del codice delle assicurazioni private rispetto alla disposizione di delega contenuta nell’art. 4 della legge n. 229/2003. E ciò in forza della considerazione per cui la disposizione impugnata, nel prevedere l’istituto del litisconsorzio necessario tra impresa di assicurazione e persone danneggiate, costituisce uno strumento giuridico idoneo a garantire a livello processuale il principio della parità tra i creditori nella distribuzione del massimale; con ciò essendo altresì espressione di un utilizzo ragionevole della discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali.
Riferimenti principali: sentenza n. 329/2009; n. 221/2008; n. 237/2007; n. 98/2008; n. 340 e n. 170/2007; n. 341/2007).