Secondo quanto emerge dal sito istituzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dalla Gazzetta Ufficiale, nel periodo ottobre 2010 – gennaio 2011 sono state emanate delibere di carattere normativo su varie questioni da parte del Consiglio e della Commissione per i servizi e i prodotti.
Quanto a quest’ultima, si segnala innanzitutto una delibera avente ad oggetto la «comunicazione politica e la parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del presidente e dei componenti dell’assemblea» di alcune comunità territoriali della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano (delibera n. 202/10/CSP, in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2010). L’atto non contiene in realtà la disciplina della materia in questione, ma più semplicemente rinvia ad una precedente delibera, la n. 59/09/CSP, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009». La competenza a specificare gli obblighi di comunicazione politica e di parità di accesso durante la campagna elettorale proviene dalla stessa legge istitutiva dell’AGCOM, secondo cui «l’Autorità garantisce l’applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull’informazione politica nonché l’osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione» (art. 1, comma 6, lett. b), n. 9). È da segnalare che, in entrambe le delibere, l’Autorità ha fatto riferimento a una fonte atipica di autodisciplina quale il codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo. Il codice, la cui obbligatorietà e i cui principi e contenuti basilari sono stati previsti con legge n. 313 del 2003, di modifica della legge n. 28/2000 per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, è stato adottato dalla stessa AGCOM e sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche televisive, per poi essere infine emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni in data 8 aprile 2004, secondo l’iter previsto dalla stessa legge n. 313. Inoltre, come stabilito dall’art. 2, comma 5, della legge n. 28, l’Autorità, prima di adottare le delibere in oggetto, ha effettuato le consultazioni con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
La delibera n. 243/10/CSP, in G.U. n. 291 del 14 dicembre 2010, ha dettato i «criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali». È lo stesso Testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici che, fissando i principi in materia di pluralismo dei mezzi di comunicazione, affida all’Autorità il compito di stabilire ulteriori regole per la loro osservanza nei programmi di informazione nazionali (art. 7, c. 3). Inoltre, la legge n. 28/2000 sulla disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica prevede che «la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi […] e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni […] previa consultazione tra loro e ciascuna nell’ambito della propria competenza, stabilisc[a]no le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo» (art. 2). Ed infatti, nel fissare tali ulteriori regole, l’Autorità richiama espressamente non solo la legge, ma anche alcune delibere della Commissione parlamentare (atto di indirizzo dell’11 marzo 2003, deliberazione sulla comunicazione politica del 18 dicembre 2002), e persino la giurisprudenza della Corte costituzionale sul diritto all’informazione, in particolare la sentenza n. 155/2002. Peraltro, il motivo contingente per cui l’Autorità è intervenuta si ricava da alcune pronunce del Tar Lazio del 2010 (Sez. III ter, ordinanze nn. 01179 e 01180 dell’11 marzo e nn. 11187 e 1188 del 13 maggio 2010). In queste pronunce, infatti, il giudice amministrativo ha ripreso la distinzione effettuata dalla Corte costituzionale tra “programmi di informazione” e “programmi di comunicazione politica radiotelevisiva”, ritenendo non conforme all’art. 2 della legge n. 28/2000 la mera estensione ai secondi della disciplina dettata dall’Autorità per i primi. L’Autorità, adeguandosi dunque a tale orientamento giurisprudenziale, ha adottato questa nuova, specifica regolazione, finora assente, per la disciplina della comunicazione politica nei telegiornali.
La delibera n. 256/10/CSP, recante «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa» e pubblicato in G.U. n. 301 del 27 dicembre 2010, aggiorna la delibera n. 153/02/CSP, dopo aver sottoposto lo schema di modifica a consultazione pubblica secondo la procedura prevista dalla delibera n. 278/99 sullo svolgimento delle consultazioni pubbliche nell’ambito di ricerche e indagini conoscitive. Pur in assenza di un obbligo di legge, infatti, l’Autorità ha emanato da più di dieci anni una disciplina per tali consultazioni, in ottemperanza del titolo III del regolamento sul funzionamento e l’organizzazione dell’Autorità, secondo cui la sua attività è ispirata ai principi di trasparenza, partecipazione e contraddittorio sanciti dalla legge sul procedimento amministrativo. La competenza a verificare che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate secondo criteri fissati dalla stessa Autorità proviene espressamente dall’art. 1, comma 6, lett. b), n. 12 della legge n. 249 del 1997, istitutiva dell’AGCOM. La delibera dà ampiamente conto delle posizioni principali dei soggetti intervenuti nella consultazione per ogni articolo del regolamento, che viene allegato come parte integrante della delibera medesima.
Tre sono anche gli atti normativi del Consiglio da segnalare.
Particolarmente significativa risulta la delibera n. 555/10/CONS, in G.U. n. 267 del 15 novembre 2010, recante il «procedimento per l’individuazione dei mercati rilevanti nell’ambito del sistema integrato delle comunicazioni» (mercato della televisione in chiaro, della televisione a pagamento, radiofonico, editoria quotidiana, editoria periodica). Si tratta di una delibera di notevole rilievo all’interno del quadro giuridico, europeo e italiano, delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. Come richiesto dalla normativa europea, il legislatore italiano ha affidato all’Autorità nazionale l’individuazione di detti mercati: il d.lgs. n. 177/2005 prevede infatti che «l’Autorità, tenendo in massima considerazione le Raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche [e le linee direttrici] definisce i mercati rilevanti […]». Il rilievo del provvedimento emerge anche, indirettamente, dalla complessità e dalla lunghezza della procedura, che è stata avviata il 6 ottobre 2009 (delibera n. 558/09/CONS) ed ha subito varie proroghe. L’atto è stato sottoposto a consultazione pubblica, avviata nel luglio 2010, ai sensi dell’art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche, come attuato dalla delibera n. 453/03/CONS. Delle consultazioni e delle osservazioni pervenute non si dà praticamente conto nella motivazione dell’atto, ma semplicemente le si menziona. Tale scelta, anche se non isolata rispetto alla prassi dell’Autorità, rispetta solo parzialmente quanto disposto dalla delibera n. 453/03/CONS, secondo cui nella motivazione del provvedimento finale devono essere esplicitati gli orientamenti generali ricavabili dalle osservazioni formulate.
La delibera n. 667/10/CONS, in G.U. n. 4 del 7 gennaio 2011, poi, regola la «trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico, ai sensi dell’art. 32-quater del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici». È questo articolo, infatti, che espressamente affida all’Autorità il compito di predisporre un regolamento per individuare le modalità attraverso cui le emittenti televisive possono realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un’emittente privata, al fine di attuare il corretto bilanciamento, richiesto dalla direttiva n. 2007/65/CE, tra il diritto allo sfruttamento economico delle opere dell’ingegno e il diritto all’informazione, consentendo ai fornitori di servizi di media l’esercizio del diritto di cronaca all’interno dei programmi di informazione. La delibera è stata sottoposta a consultazione pubblica con provvedimento n. 303/10/CONS. Anche in questo caso, come nel precedente, la consultazione è stata effettuata nelle forme di consultazione nell’ambito di ricerche e indagini scientifiche. Delle posizioni degli operatori della comunicazione viene data ampia ragione per ogni singolo articolo. L’articolato viene riprodotto in allegato alla delibera, come parte integrante.
Infine, la delibera n. 629/10/CONS, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2011, integra una delibera del 2000, la n. 216/00/CONS, relativa alla «determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato». La delibera si è resa necessaria in seguito all’entrata a regime del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, affidato all’Autorità dall’art. 32 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (d.lgs. n. 177/2005, come modificato dal d.lgs. n. 44/2010, di recepimento della direttiva n. 2007/65/CE). L’art. 32, dunque, costituisce la base normativa per l’esercizio da parte dell’Autorità del potere regolamentare in materia, attraverso l’individuazione non solo di criteri idonei a favorire la concorrenza tra gli operatori, ma anche delle condizioni necessarie per un semplice e completo utilizzo del sistema dei canali da parte degli utenti. Il provvedimento è stato sottoposto a consultazione pubblica con delibera n. 122/10/CONS, motivata dalla «particolare novità e rilevanza della materia oggetto di regolamentazione», condizioni sufficienti per la sottoposizione a consultazione pubblica prevista dall’art. 11 del Codice delle comunicazioni. Dell’esito delle consultazioni si dà esaustivo conto nel preambolo della delibera, mentre le integrazioni alla delibera n. 216/00/CONS sono allegate alla stessa. Un’ultima peculiarità riguarda infine l’entrata in vigore, che viene posticipata espressamente di 180 giorni dalla pubblicazione.